LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Interventi nel settore del turismo
Art. 45
 Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi
a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46
 Opere ed impianti nei poli turistici
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:
a) non va applicata la limitazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;
b) i contributi destinati alle iniziative individuate con la lettera d) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.

I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) ed e) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma o dalle altre norme in materia.
Art. 47
 Contributi pluriennali per esercizi alberghieri
e complessi ricettivi a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dalle lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modifiche, è autorizzata, nell' esercizio finanziario 1983, un limite d' impegno di lire 1.000 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 1, ultimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.
In deroga al quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modificazioni, i contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli concedibili ai sensi della lettera a) dell' articolo 43 della presente legge nonché dell' articolo 2, lettere a) e b), della citata legge regionale n. 16/1965.
Art. 48
 Società finanziaria nel settore turistico
Al fine della costituzione di una Sezione speciale della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >> per la promozione di iniziative nel settore turistico, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare negli esercizi 1983 e 1984 la propria partecipazione azionaria alla succitata Friulia SpA, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza di lire 8.000 milioni.
Detto capitale dovrà trovare investimento ed utilizzazione conformemente alla seguente suddivisione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.