Legge regionale 02 agosto 2022, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste e con le disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale, al fine del coordinamento normativo delle disposizioni in materia e della programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economica e finanziaria.
2. Fermo restando quanto disposto dal capo IV del decreto legislativo 40/2021, in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.
Art. 2
 (Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori;
b) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico a cui sono fissate una o più funi che permettono il suo spostamento lungo guide rigide, o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi;
c) impianto di risalita: un impianto che permette al passeggero di coprire il dislivello (risalita) necessario alla pratica di uno sport o di una attività turistico-ricreativa, che prevede la discesa da monte a valle;
d) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport e attività ludico-ricreative;
f) pista: un tracciato o uno spiazzo di terreno opportunamente sistemato con fondo variamente preparato destinato alla pratica di uno sport;
g) pista di collegamento: un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori la cui trazione non sia trasmessa da funi, gli ascensori in esercizio privato, le vie aeree di esbosco, i parchi divertimento, i parchi avventura, gli impianti fissi e mobili per luna park, assimilabili esemplificativamente alle zipline, cable wake, bob su rotaia e snowtoobing.
Art. 3
 (Regolamento di attuazione)
Capo II
 Enti e competenze
Art. 4
 (Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza di impianti e piste in servizio pubblico)
1. L'Amministrazione regionale esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, attraverso le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione regionale.
2. L'Amministrazione regionale in particolare esercita la sorveglianza tecnica e la vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, degli impianti di prima, seconda e terza categoria, provvedendo:
a) al rilascio del nullaosta ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreché non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa;
b) al rilascio del parere sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi;
c) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;
d) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;
e) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per il rilascio dell'autorizzazione o il nullaosta ai fini della sicurezza necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché della esecuzione delle varianti, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature e il materiale rotabile;
f) al rilascio, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, del nullaosta ai fini della sicurezza;
g) all'emissione del giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari nei confronti di progetti di fattibilità;
h) al rilascio dell'abilitazione tecnica del direttore o responsabile dell'esercizio, assistente tecnico e capo servizio;
i) ad assentire il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;
j) alla determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista;
k) alla vigilanza sui contributi annuali e sugli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per sorveglianza tecnica svolta dell'Autorità di sorveglianza, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3;
l) su segnalazione dell'esercente, a vietare o imporre lo sradicamento e il taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune, ascensore, tappeti mobili e piste, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede degli impianti o piste in esercizio pubblico per caduta di valanghe o frane, previa liquidazione dell'indennizzo ai proprietari, pari al valore del materiale legnoso sul quale è stato sottoposto l'obbligo di taglio.
Art. 6
 (Definizione di Poli turistici montani e competenze di PromoTurismoFVG)
2. Sono ambiti dei Poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel Polo turistico montano.
3. PromoTurismoFVG, in quanto ente preposto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), al concorso, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo del turismo sportivo invernale nei Poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze, gestisce ed è autorizzato a dare in esercizio a terzi gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico e le aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve ricadenti nei Poli turistici montani di cui al comma 8.
4. Gli impianti di risalita dei Poli turistici montani possono essere autorizzati anche per l'esercizio di trasporto estivo per la pratica di sport e/o attività ludico ricreative.
5. Le aree dedicate alla pratica degli sport e delle attività ludico ricreative di cui al comma 4 possono essere gestite da un soggetto diverso dal gestore degli impianti di risalita.
6. Per la promozione e la gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale, PromoTurismoFVG stipula apposite convenzioni che definiscono anche le percentuali di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.
8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati Poli turistici montani i Poli di cui all'allegato A alla presente legge. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
9. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati ambiti dei Poli turistici montani gli ambiti di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato B è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Capo III
 Pianificazione regionale del settore turismo montano
Art. 7
 (Disposizioni in materia di pianificazione, gestione e registro degli impianti)
1. In coerenza con il Piano urbanistico regionale generale (PURG), con il Piano paesaggistico regionale (PPR), con gli altri piani di gestione del territorio e fermi restando gli strumenti di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), l'Amministrazione regionale adotta i seguenti strumenti pianificatori di settore e di gestione per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge:
a) il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia;
b) il Programma strategico degli interventi;
c) il Registro impianti e piste.
2. Al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, primariamente attraverso l'implementazione della sicurezza e della fruibilità del demanio sciabile, in attesa della ricomprensione del Comune di Sappada nel Piano paesaggistico regionale (PPR), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, teso alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile attrezzata Sappada 2000 da parte di PromoTurismoFVG, unitamente alla concertazione dell'iter da intraprendere per la stabilizzazione e la funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.
Art. 8
 (Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)
1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione.
2. Le aree oggetto del Piano Neve coincidono con gli ambiti territoriali comunali riconosciuti come Poli turistici montani e disciplinati dall'articolo 6, comma 8.
3. L'Amministrazione regionale predispone il Piano Neve nel rispetto delle linee guida emanate con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Piano Neve è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Comune appartenente ai Poli turistici montani di cui all'articolo 6, i quali, entro novanta giorni dalla richiesta, presentano le proprie osservazioni al progetto del Piano Neve.
5. Il Piano Neve adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali. Sul Piano Neve viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Il Piano Neve è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Le varianti parziali al Piano Neve che non incidono sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni nel cui territorio insiste l'intervento oggetto di variante, i quali si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 9
 (Contenuti del Piano Neve)
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.
5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
6. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.
7. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.
Capo IV
 Impianti a fune e regimi autorizzatori
Art. 15
 (Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.
3. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il comma 2.
4. A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo corredato dalla documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3.
5. A fronte della presentazione di un progetto definitivo, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi decisoria la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
Art. 16
 (Approvazione e attuazione del progetto definitivo)
1. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l'ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto di modifica alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 14 conforme alla determinazione, il quale inoltre fissa i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.
2. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.
3. Salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento di concessione o autorizzazione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza, prima dell'approvazione del progetto definitivo.
4. In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
5. All'Autorità di sorveglianza spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.
6. Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.
7. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.
Art. 22
 (Autorizzazione al pubblico esercizio)
1. Alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto il concessionario o il soggetto autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) delle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione;
b) dei verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche;
c) dei certificati delle prove di laboratorio;
d) della dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
e) di ogni altro documento richiesto dalla normativa tecnica statale per la tipologia di impianto;
f) dell'attestazione dell'avvenuto pagamento:
1) nel caso di impianti prototipi, degli oneri versati su apposito capitolo del bilancio statale la cui entità è stabilita dalla normativa statale;
2) per gli impianti che non ricadono nel punto 1, della somma di 300 euro, effettuato tramite il sistema dei pagamenti PagoPa il cui accesso può essere effettuato anche tramite il sito web dell'Amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 209/2018 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018 serie generale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.
4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:
a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);
b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).
5. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. La richiesta di eventuali integrazioni sospende l'iter sino al ricevimento delle stesse.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 13/2023
Capo V
 Aree attrezzate e regimi autorizzatori
Art. 24
 (Sport della montagna in aree attrezzate)
1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza.
2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).
4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.
5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.
Art. 25
 (Autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di piste)
1. L'Amministrazione competente autorizza l'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una valutazione di opportunità e di una valutazione formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, sistemi di protezione contro gli infortuni e la segnaletica.
2. La valutazione di opportunità è già conseguita qualora l'intervento sia previsto nel Piano Neve di cui all'articolo 8.
3. La valutazione di opportunità, qualora l'intervento non sia previsto nel Piano Neve, è conseguita previa convocazione di conferenza di servizi, in seno alla quale sarà valutato anche il piano di sostenibilità della pista sia ai fini della realizzazione, sia nel futuro esercizio.
4. La richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste deve essere corredata del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili, del piano di sostenibilità economica della pista sia ai fini della realizzazione, sia ai fini del futuro esercizio, nonché della dichiarazione di impegno ad assicurare la manutenzione e la preparazione delle piste per l'intera durata dell'esercizio.
5. Qualora la richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste sia avanzata da PromoTurismoFVG è richiesta la presentazione unicamente del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, nonché del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili.
6. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Art. 29
 (Tappeti mobili)
1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana mobile come definita nella norma EN 1907.
2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita sono soggetti all'assenso all'installazione rilasciato dall'Amministrazione competente a seguito di specifica domanda del gestore corredata di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio. L'assenso all'installazione di un tappeto non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione all'apprestamento delle piste a esso afferenti.
3. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita possono funzionare senza la presenza permanente del personale sull'impianto, qualora siano rispondenti alle norme tecniche UNI EN 15700 (Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico), ovvero ad altra norma tecnica riconosciuta dall'Italia o dall'Unione europea che prevede il funzionamento automatico di questi impianti senza la presenza permanente del personale operativo di cui all'articolo 37.
4. Ai tappeti mobili non riconducibili al comma 3 si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza, indicate nel regolamento di cui all'articolo 3.
5. Il gestore deve nominare un direttore o responsabile dell'esercizio.
Capo VI
 Espropriazione per pubblica utilità
Art. 31
 (Espropriazione per pubblica utilità)
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'approvazione del progetto definitivo di un impianto a fune, nonché l'autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di pista, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità dell'impianto o della pista, comprese quelle relative agli accessi e ai parcheggi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e si estende anche agli impianti e alle opere di servizio accessorie agli interventi indicati nel progetto approvato.
2. Gli interventi dichiarati di pubblica utilità devono integrare nel progetto da sottoporre ad autorizzazione il piano particellare d'esproprio.
3. Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi e ai parcheggi, l'espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.
Capo VII
 Gestione ed esercizio
Art. 33
 (Obblighi nella gestione e nell'esercizio degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate)
1. Il gestore degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate è obbligato:
a) a garantire la dotazione di materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, compresa l'installazione di defibrillatori semiautomatici assicurando altresì la disponibilità di idonei locali per la conservazione di materiali e attrezzature;
b) a garantire la dotazione di attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'evacuazione della linea;
c) a mantenere in buono stato di efficienza gli impianti e le loro dipendenze, per la sicura circolazione dei veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provvisti del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio;
d) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza;
e) a garantire che gli impianti siano collegati con le centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;
f) a fornire i dati statistici relativi al servizio e a esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza per la sicurezza e l'esercizio tutti gli atti e documenti attinenti il servizio;
g) a esporre le tariffe, l'orario, le disposizioni regolamentari per gli utenti, le modalità di accesso al registro reclami ed eventualmente anche l'indirizzo PEC riferito all'Autorità di sorveglianza per l'inoltro del reclamo;
h) a stabilire le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza;
k) a versare il contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti, nonché l'indennità accessoria prevista per i funzionari regionali che firmano il verbale relativo alle verifiche e prove funzionali quale onere di collaudo secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3; PromoTurismoFVG non è soggetta al versamento di tali contributi e oneri.
3. I gestori delle aree sciabili, sentite le federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.
5. Durante la battitura delle piste, sia svolta nella stagione invernale, sia svolta prima dell'avvio della stagione invernale quale attività preparatoria, e dall'ora di chiusura dell'area sciistica attrezzata sino all'apertura della pista del giorno successivo, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso. I trasgressori sono oggetto di sanzione amministrativa.
6. Durante la stagione dell'innevamento artificiale delle piste che precede l'apertura stagionale delle piste e si conclude con la chiusura stagionale delle stesse, qualora siano in azione i mezzi che producono l'innevamento artificiale, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso.
Capo VIII
 Operatori degli impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste
Art. 38
 (Personale preposto all'esercizio delle piste)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 40/2021 sono preposti all'esercizio delle piste il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste. Il personale operativo delle piste è costituito dal preposto all'esercizio e dal personale preposto alla battitura delle piste e all'innevamento artificiale.
2. Il direttore di pista deve possedere la formazione del coordinatore di stazione di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o dimostrare il possesso di titoli già conseguiti che risultino equipollenti. In ogni caso deve possedere l'attestazione di responsabile della sicurezza conseguito a seguito del specifico corso Mod. 2D di Associazione interregionale neve e valanghe, AINEVA, o altro corso ad esso equipollente.
3. Il direttore di pista è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al capo servizio delle aperture e delle chiusure delle piste e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza delle piste.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art.39
 (Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021 e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste è svolta dagli operatori di cui al titolo IX della legge regionale 2/2002, nonché dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74.
2. Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37, nonché, limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o da altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, e da eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto dall'articolo 43.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Capo IX
 Disposizioni relative all'utenza
Art. 41
 (Disposizioni generali)
2. Gli utenti di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico sono soggetti agli obblighi e ai divieti fissati dall'esercente nelle apposite norme di servizio e approvati dall'Autorità di sorveglianza, la quale ne può disporre di ulteriori.
3. Le persone estranee al servizio di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico e quelle estranee al servizio di impianti a fune in servizio privato che assumano comportamenti tali da arrecare pericolo all'incolumità propria o altrui o danno all'impianto o alle cose lecitamente presenti in prossimità della linea sono soggetti a sanzione amministrativa.
4. Le persone che svolgono la propria attività lavorativa sugli impianti e sulle piste sono soggette alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresa quella sulle attrezzature e sulle protezioni da utilizzare, nonché quella relativa al titolo abilitativo all'utilizzo delle stesse, sci e caschi da sci compresi.
5. In qualsiasi pista da discesa è vietata la risalita della stessa nelle stagioni di manutenzione ed esercizio.
6. Sul tema della fruizione in sicurezza del territorio montano PromoTurismoFVG svolge azioni informative rivolte alla popolazione e, in particolare, agli studenti delle scuole.
Capo X
 Sanzioni amministrative
Art. 43
 (Sanzioni amministrative)
2. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono:
a) da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
b) da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio, nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione a una prima intimazione; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate;
c) da 100 euro a 300 euro per la trasgressione, a una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione a una terza intimazione le somme inziali sono decuplicate;
3. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed degli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione, ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, sono:
a) da 70 euro a 210 euro, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da 300 euro a 1.400 euro, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti a impianti a fune, ascensori o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;
b) da 70 euro a 210 euro, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree; detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;
c) da 100 euro a 300 euro, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni e in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi e ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41, comma 2;
d) da 70 euro a 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di 70 euro cui all'articolo 7 della legge regionale 1/1984, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute e alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o suoi tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; i titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo e il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per questo specifico reato;
e) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;
f) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi; questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;
g) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate;
h) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;
i) da 70 euro a 210 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;
j) da 150 euro a 1.500 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino a esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;
l) da 500 euro a 1.500 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;
m) da 300 euro a 3.000 euro ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l);
5. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Amministrazione regionale con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.
7. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984, i funzionari dell'Amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'articolo 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
8. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.
10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021, la violazione di cui al comma 4, lettere a), è accertata dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.
Capo XI
 Disposizioni finali e transitorie
Art. 44
 (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2023.
Art. 45
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k) e dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, lettera l), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
5. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 2, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera f), punto 2), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.
10. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis, comma 4 quater, della legge regionale 50/1993, come aggiunto dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 9.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 46
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);
b) l'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica);
c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti);
d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione);
e) il comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);
f) la legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei Poli montani di sviluppo turistico");
g) l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea);
h) gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
i)
la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata al fine di permettere ai direttori e responsabili dell'Esercizio di sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla normativa vigente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

j) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);
m) l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
p) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);
q) l'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);
s) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
t) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
u) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023);
v) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).