Legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI
Art. 1
 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione)
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:

3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio)
1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.
2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".
12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le parole <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.
13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.
17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 54, L. R. 23/2002
2 Comma 11 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
3 Comma 8 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
5 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, c. 2, della medesima L.R. 16/2012.
6 Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22/12/2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 3
 (Disposizioni in materia di Enti locali)
1. All'articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

7. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
9. All'articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<A favore della Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale.>>.
10. Permanendo le esigenze connesse all'attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all'anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.
11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l'Azienda ovvero il Consorzio.
Note:
1 Comma 11 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
2 Comma 14 interpretato da art. 1, comma 4, L. R. 4/2003
3 Parole soppresse al comma 12 da art. 2, comma 2, L. R. 12/2003
4 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
5 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
6 Comma 6 abrogato da art. 1, comma 14, L. R. 21/2003 , a decorrere dall' 1 luglio 2004, come previsto dall'articolo 1, comma 21, della L.R. 21/2003.
7 Parole sostituite al comma 13 da art. 46, comma 5 quater, L. R. 1/2006
8 Comma 15 abrogato da art. 29, comma 1, lettera f), L. R. 9/2009
9 Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 22/2010
10 Comma 14 bis aggiunto da art. 12, comma 3, L. R. 22/2010
11 Integrata la disciplina del comma 13 da art. 2, comma 2, L. R. 14/1995 nel testo modificato da art. 12, comma 40, L. R. 22/2010
12 Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, lettera h), L. R. 19/2013
13 Integrata la disciplina del comma 14 bis da art. 10, comma 22, L. R. 11/2011 nel testo modificato da art. 10, comma 53, L. R. 23/2013
14 Comma 12 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
15 Comma 13 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
17 Comma 14 bis abrogato da art. 65, comma 1, lettera c), L. R. 18/2015
Art. 4
 (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna)
2.
All'articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. I contributi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell'alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento.>>.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 5
 (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero>>.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole <<Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA>> sono sostituite dalle parole <<Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: <<Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell'ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri>>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 8, comma 66, L. R. 1/2003
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
Art. 6
 (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo)
1. L'Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L'Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.
2. L'Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.
8. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. All'articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>> è inserita la parola <<anche>>.
12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento della parola <<anche>> prima delle parole <<a mezzo di operazioni di locazione finanziaria>>.
13. In sede di prima applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) i consiglieri regionali, i presidenti e gli assessori delle Province, i sindaci e gli assessori del Comune con popolazione superiore ai quindicimila abitanti o coloro i quali hanno svolto le anzidette funzioni nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina;>>.

Note:
1 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 67, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 25, L. R. 1/2004
3 Comma 5 sostituito da art. 7, comma 77, L. R. 1/2005
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 78, L. R. 1/2005
5 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 6, L.R. 7/2000.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE
Art. 7
 (Disposizioni in materia di agricoltura)
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l'aggiunta delle parole <<in aziende prescelte>> dopo le parole <<per l'attuazione>>.
3.
All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall'articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 226/2001. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica, e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>.

4. All'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole <<nonché alle aziende ittituristiche>>.
10. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) abbia subito il terzo provvedimento di sospensione;>>.

17. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole <<emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172>> sono abrogate.
18. All'articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole <<Ai fini dell'attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle parole <<Ai fini dell'attuazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1>>.
20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
24. L'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall'1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
25. In deroga all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell'agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell'ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
2 Derogata la disciplina del comma 15 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
3 Integrata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2004
4 Derogata la disciplina del comma 16 da art. 7, comma 2, L. R. 18/2004
5 Comma 12 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
6 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7 Comma 23 abrogato da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 25/2017
8 Comma 11 abrogato da art. 43, comma 1, lettera f), L. R. 28/2017
9 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 3, comma 1, L. R. 44/2017
10 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.
Art. 8
 (Disposizioni in materia di commercio)
1. All'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, come modificato dall'articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992, al primo comma, lettera b), dopo le parole <<bilanci preventivi,>> sono inserite le parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche,>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole <<nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche>>.
3. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<- elenco degli specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche.>>.

24. All'articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole <<il 50 per cento>> sono sostituite dalle parole <<il 100 per cento>>.
26. L'articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
2 Comma 20 abrogato da art. 32, comma 2, L. R. 18/2003
3 Parole sostituite al comma 30 da art. 44, comma 1, L. R. 18/2003
4 Integrata la disciplina del comma 33 da art. 45, comma 1, L. R. 18/2003
5 Comma 7 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
6 Comma 8 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
7 Comma 9 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
8 Comma 10 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
9 Comma 11 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
10 Comma 12 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
11 Comma 13 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
12 Comma 14 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
13 Comma 15 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
14 Comma 16 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
15 Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
16 Comma 18 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
17 Comma 19 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
18 Comma 21 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
19 Comma 22 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
20 Comma 25 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
21 Comma 27 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
22 Comma 28 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
23 Comma 29 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
24 Comma 30 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
25 Comma 31 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
26 Comma 32 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
27 Comma 33 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
28 Comma 34 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
29 Comma 35 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
30 Comma 36 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
31 Comma 37 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
32 Comma 38 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33 Comma 39 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34 Comma 40 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9
 (Disposizioni in materia di turismo)
10. All'Allegato <<E>> - Sezione E2 - "Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici" della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
<<n) di una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere ad un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto. Ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;>>.

11. L'Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all'articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.
12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione <<Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell'anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2002.
13. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell'articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.
15. Le entrate derivanti dall'acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell'unità previsionale di base 3.7.1910 <<Introiti dalle Aziende di promozione turistica>> che si istituisce <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>>. Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è istituito <<per memoria>> il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione <<Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l'erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale>> riferito all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
19. All'articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole <<, compresa la prestazione della garanzia>>.
20. All'articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole <<comma 110>> sono sostituite dalle parole <<comma 111>>.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 108, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Comma 3 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
5 Comma 4 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
6 Comma 9 abrogato da art. 105, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
7 Comma 7 abrogato da art. 105, comma 4, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
8 Comma 18 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 36/2017
9 A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
Art. 11
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all'unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 <<Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d'investimento.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
2 Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
3 Comma 3 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
4 Comma 4 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
5 Comma 7 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
6 Comma 6 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
7 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
8 Comma 6 abrogato a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
9 Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10 Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 12
 (Disposizioni in materia di sanità)
1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell'assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.
3. La costituzione degli enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:
b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali;
c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;
d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell'Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.
5. Entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.
9. In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 33, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le Aziende per i servizi sanitari regionali, in alternativa alla realizzazione diretta delle strutture destinate a residenze sanitarie assistenziali, possono stipulare con soggetti privati, che intendono realizzare e gestire analoghe strutture, accordi preliminari al convenzionamento, tenendo conto del fabbisogno di posti - letto determinato nel rispettivo ambito territoriale e a condizione che dette strutture abbiano i requisiti funzionali e organizzativi prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.
10. L'individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.
11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l'anno 2002, dall'unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all'unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo di 2.050.000 euro per l'anno 2002.
12. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore degli ospiti non autosufficienti di strutture residenziali protette incluse nell'elenco regionale di cui all'articolo 14, ottavo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31/1984, e facenti capo a istituzioni pubbliche o private convenzionate con l'Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/1997, anche agli ospiti adulti delle stesse che, pur non avendo il requisito d'età di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997, soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;
c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell'Unità di valutazione distrettuale di cui all'articolo 25 della legge regionale 10/1998, che deve aver esperito ogni altra possibile soluzione per l'interessato, sia di tipo domiciliare che residenziale.
14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall'1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.
16. È istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all'Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.
18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.
19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005
2 Parole sostituite al comma 17 da art. 13, comma 1, L. R. 21/2005
3 Comma 18 bis aggiunto da art. 13, comma 2, L. R. 21/2005
4 Lettera b) del comma 3 sostituita da art. 8, comma 38, L. R. 22/2010
5 Lettera b) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
6 Lettera c) del comma 13 abrogata da art. 8, comma 11, L. R. 6/2013
7 Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 56, comma 1, lettera q), L. R. 17/2014
8 Comma 13 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 5, L.R. 8/2001.
9 Comma 8 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
Art. 13
4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.
8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali enti presentano le istanze di finanziamento per l'anno 2002, corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell'unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, dopo le parole: <<senza fini di lucro>> sono inserite le seguenti: <<e Province>>.
10. Fino all'adozione delle disposizioni regionali previste dall'articolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi.
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all'unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 54, L. R. 1/2003
2 Parole soppresse al comma 11 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2005
3 Abrogati i commi 23, 24 e 25 da art. 35, comma 1, L.R. 5/2005. Le disposizioni di cui ai citati commi continuano tuttavia ad applicarsi fino alla data di approvazione del Piano regionale integrato per l'immigrazione di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, come stabilito dall'art. 5, comma 22, L.R. 15/2005.
4 Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
5 Comma 12 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
6 Comma 13 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
7 Comma 14 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8 Comma 15 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
9 Comma 16 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
10 Comma 7 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
11 Comma 17 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
12 Il comma 11 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
13 Abrogate parole al comma 11, per effetto della reviviscenza del comma 17 dell'art. 3, L.R. 15/2005 ad opera dell'art. 21, comma 15, L.R. 19/2006. La soppressione delle parole in questione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate, come stabilito dall'art. 21, comma 18, L.R. 19/2006.
14 Il comma 12 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
15 Il comma 13 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
16 Il comma 14 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
17 Il comma 15 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
18 Il comma 16 rivive ad opera del art. 21, comma 14, L. R. 19/2006 , a seguito dell'abrogazione della lett. h) del comma 1 dell'art. 31, L.R. 20/2005. La reviviscenza della disposizione ha effetto fino alla ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2005 per le finalita' indicate al comma 11, come stabilito dall'art. 21, c. 18, L.R. 19/2006.
19 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 4, L. R. 23/2012
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 5, L. R. 23/2012
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 42, comma 6, L. R. 23/2012
22 Comma 18 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
23 Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
24 Comma 20 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
25 Comma 21 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
26 Comma 22 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 23/2012
27 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 21, L. R. 33/2015
Art. 14
 (Disposizioni in materia di corregionali all'estero, istruzione e cultura)
1. All'articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall'articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001, le parole: <<che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall'America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia>> e le parole: << e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative>> sono soppresse.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l'inserimento dopo le parole: <<che frequentino corsi>> delle seguenti: <<di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o>>.
6. All'articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002, le parole: <<la sistemazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<il completamento>> e la parola: <<della>> è sostituita dalle parole: <<del convitto annesso alla>>.
7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: <<la sistemazione>> con le seguenti: <<il completamento>> e la parola: << della>> con le parole: <<del convitto annesso alla>>.
9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l'anno 2002 rispettivamente dall'articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dall'articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001, e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dall'articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993, e di cui all'articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a carico dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all'Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l'attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l'avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.
14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.
15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all'articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001, è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.
16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l'inserimento, in fine, delle parole: <<nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell'ambito del compendio di riferimento del monumento>>.
17.
All'articolo 6 della legge regionale 4/2001, i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:
<<66. Allo scopo di promuovere e sostenere lo svolgimento coordinato e unitario dei programmi di iniziative realizzati dalla Regione e dalle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, l'Amministrazione regionale promuove, di concerto con le Amministrazioni provinciali competenti per i territori delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'istituzione di un apposito organismo, aperto alla partecipazione degli enti locali e di altre istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private, avente le seguenti fondamentali finalità:
a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
b) svolgere compiti di indirizzo e coordinamento dell'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione per la promozione e la tutela della lingua e della cultura friulana;
c) predisporre i piani regionali di politica linguistica, approvati dalla Giunta regionale;
d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana, offrendosi quale sede permanente di coordinamento generale e di verifica delle linee di indirizzo e delle iniziative realizzate dalle istituzioni aderenti;
e) promuovere la costituzione di un Albo delle associazioni riconosciute per lo svolgimento di una significativa e rilevante attività culturale e scientifica rivolta a obiettivi di tutela e promozione della lingua e cultura friulana;
f) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;
g) vigilare sul rispetto della grafia ufficiale della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale, garantendo uno stabile servizio di consulenza linguistica a favore degli enti pubblici e privati.
68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell'organismo di cui al comma 66.>>.

18. Il finanziamento degli oneri relativi all'attività dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: <<Finanziamento dell'attività dell'organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana>>.
19. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell'attività dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, come modificato dall'articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998, ivi compresa l'indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all'articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996, si provvede a carico dell'unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 16/2003
2 Comma 10 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3 Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera o), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5 Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera r), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6 Comma 5 abrogato da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
Art. 15
 (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
2. L'assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.
3. L'assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
6. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell'Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.
11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l'Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l'invio della dichiarazione, promuove d'ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.
12. All'articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole: <<Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici>>.
13. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000, come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall'erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall'autorità concedente.
17. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988, possono essere concessi anche a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l'altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.
20. Le domande presentate nell'esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell'articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d'ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l'esercizio 2002, secondo l'ordine di priorità dell'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.
21. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, a decorrere dall'esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988.
22. All'articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all'assegnazione in proprietà degli aventi diritto>>.
24. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.
26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
27. All'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.>>.
28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell'atto di acquisto dell'alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l'assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, che si trovano nelle condizioni descritte dall'articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.
29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, per ragioni economiche dovute all'insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell'edilizia residenziale pubblica.
30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all'articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990, i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all'articolo 32 della legge regionale 7/2000, ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d'uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d'intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.
31. L'autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l'obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.
32. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 55/1986, successivamente riconfermate, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993, sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all'articolo 48 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché l'alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.
33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.
34. Al comma 18 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2000, le parole: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2),>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma>>.
35. All'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:
<<3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;>>.

36. All'articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: <<l'adeguamento strutturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<il restauro, la conservazione e la messa a norma>>.
37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l'esecuzione dell'intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l'assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.
39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.
41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998.
44. In deroga all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.
45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificata dalla legge 357/1964, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.
48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, disposto dall'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
2 Derogata la disciplina del comma 8 da art. 5, comma 1, L. R. 24/2005
3 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 13, comma 1, L. R. 24/2005
4 Comma 46 abrogato da art. 4, comma 74, L. R. 22/2007
Art. 16
 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane)
1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all'interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d'uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.
2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell'opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni.
7. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall'articolo 7 dell'accordo di programma stipulato tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.
12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 85 della legge regionale 75/1982, l'applicazione dell'articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall'articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall'articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.
13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.
15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell'articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.
16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<, contributi una tantum e contributi a fronte di mutui contratti con istituti di credito>>;
b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
<<e bis) contributi per interventi di recupero di edifici a schiera con particolare riguardo alle facciate prospicienti le vie e piazze pubbliche, i cui proprietari vi partecipano riuniti in consorzio o per delega al Comune oppure in forma privata.>>;

d) al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: <<le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>> e la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>>;
e) al secondo comma dell'articolo 3, dopo le parole <<La concessione di anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>;
h) al primo comma dell'articolo 5, dopo la parola: <<anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>;
i) al secondo comma dell'articolo 5, dopo le parole: <<Le anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e i contributi>>, la parola: <<concesse>> è sostituita dalla seguente: <<concessi>> e dopo le parole: <<in tal caso>> sono inserite le seguenti: <<le anticipazioni>>;
l) al primo comma dell'articolo 10, dopo le parole: <<concedere anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e contributi>>;
m) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: <<quantificazione delle anticipazioni>> sono inserite le seguenti: <<e dei contributi>>.
19. All'articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole: <<prima dell'indizione della licitazione privata>>.
20. All'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: <<del progetto definitivo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'offerta>>.
24. All'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: <<istituzionali>> è sostituita dalle seguenti: <<di interesse pubblico>>.
26. All'articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
27. All'articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: <<Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio tecnico regionale>>.
28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l'anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall'unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 <<Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d'investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell'ambito dell'unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: <<nella>> è sostituita dalle seguenti: <<e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della>>.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 21 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
3 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 78, L. R. 1/2003
4 Integrata la disciplina del comma 23 da art. 5, comma 79, L. R. 1/2003
5 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
6 Comma 9 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
7 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
8 Comma 11 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
9 Comma 14 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
10 Comma 17 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
11 Comma 18 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 15/2004
12 Comma 3 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
13 Comma 4 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
14 Comma 5 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27/8/2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
15 Parole aggiunte al comma 21 da art. 4, comma 8, L. R. 5/2013
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
Art. 18
 (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)
6. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall'acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.
7. All'articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: <<sino al 31 dicembre 2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<sino al 31 dicembre 2002>>.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine delle parole: <<nonché per l'acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali>>.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell'ambiente che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le attività di controllo.
23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell'1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l'ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28, comma 2, della legge 144/1999, e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all'approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.
28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.
34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, o dell'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all'articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.
38. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.
39. All'articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.>>.
Note:
1 Parole sostituite al comma 26 da art. 18, comma 5, L. R. 12/2003
2 Comma 10 abrogato da art. 23, comma 2, L. R. 15/2004
3 Comma 35 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 28/2004
4 Parole aggiunte al comma 26 da art. 1, comma 1, L. R. 7/2006
5 Comma 26 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 7/2006
6 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
7 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
8 Comma 3 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
9 Parole aggiunte al comma 29 da art. 22, comma 1, L. R. 16/2008
10 Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Comma 37 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12 Comma 31 abrogato da art. 125, comma 1, L. R. 17/2010
13 Lettera c ter) del comma 26 aggiunta da art. 24, comma 1, L. R. 6/2011
14 Comma 25 sostituito da art. 179, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
15 Parole sostituite al comma 26 da art. 179, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 26/2012
16 Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
17 Lettera b) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
18 Lettera c) del comma 26 abrogata da art. 179, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 26/2012
19 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
20 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 30/2015
21 Comma 16 abrogato da art. 7, comma 9, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986, con effetto dall'1/1/2016.
22 Comma 15 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
23 Comma 16 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016 . Peraltro il comma era già stato abrogato dall'art. 7, c. 9, L.R. 33/2015, in qualità di modificante dell'art. 20 bis, L.R. 35/1986.
24 Comma 17 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
25 Comma 18 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
26 Comma 19 abrogato da art. 39, comma 1, lettera n), L. R. 12/2016
27 Comma 11 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
28 Comma 12 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
29 Comma 13 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
30 Comma 20 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
31 Comma 21 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
32 Comma 22 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
33 Comma 36 abrogato da art. 37, comma 1, lettera x), L. R. 34/2017
34 Comma 4 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
35 Comma 5 abrogato da art. 53, comma 1, lettera k), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
36 Comma 29 abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
37 Comma 30 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
38 Comma 33 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
39 Comma 32 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 19
 (Disposizioni in materia di foreste)
13. All'articolo 5 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento.>>.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2 Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
3 Comma 8 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Comma 9 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 10 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6 Comma 11 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
7 Comma 12 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
8 Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9 Comma 2 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10 Comma 3 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 4 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera k), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.