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LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-3-2008
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Art. 139

(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.
((
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi ed erogati in un'unica soluzione, a seguito di domanda presentata anche da uno solo degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 1457 del 1963, anche nel caso di rinuncia al completamento della ricostruzione, sino alla concorrenza delle spese sostenute, da comprovare con idonei documenti fiscali o con perizia asseverata da soggetto abilitato
))
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.