stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  30-11-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Nell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge la regione Friuli-Venezia Giulia si atterrà ai seguenti criteri:

1) Industria, commercio, artigianato e turismo.

Concessione di contributi in conto interessi e contributi in conto capitale, da attribuirsi ai sensi, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nel quadro delle finalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.
Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Ai fini della applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale, nei territori dei comuni indicati all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto succitato graduando le agevolazioni sulla base della delimitazione delle aree colpite dagli eventi tellurici che sarà definita dalla regione.
Le domande intese ad ottenere le agevolazioni previste dal precedente comma potranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 e la stipulazione dei relativi contratti dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 1981.
Per la esclusiva applicazione del terzo e del quarto comma del presente numero 1) le somme che si renderanno necessarie saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro per il tesoro, d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, con propri decreti a valere sui mezzi finanziari assegnati alla regione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Tali somme sono aggiuntive e non rientrano pertanto nella ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Concessione a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978, per il periodo di due anni, dello sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi relativi alle retribuzioni maturate nel periodo suddetto, da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge per i dipendenti nuovi assunti, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 6 maggio 1976:
a) nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
b) negli altri comuni indicati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici.
La concessione di contributi in conto interessi per mutui contratti da imprese artigiane sia per le finalità previste dall'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sia per il finanziamento di nuove iniziative o di ampliamenti di iniziative esistenti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, sarà effettuata nei modi previsti dal predetto articolo 2-bis, con la integrazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano anche alle aziende classificate artigiane ai sensi della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 1972, n. 17.
Le provvidenze dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, con la estensione di cui al precedente comma, si applicano a tutte le imprese artigiane aventi sede, alla data del 15 settembre 1976, nei comuni classificati dagli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
È concesso un contributo straordinario a favore delle piccole e medie imprese industriali, delle aziende artigianali e commerciali della regione sulle quali abbiano gravato gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Detto contributo straordinario sarà proporzionale agli oneri sostenuti ed accertati con idonea documentazione avente data certa, sulla base delle scritture contabili previste dalla legge. Le modalità e la misura del contributo saranno determinate con legge regionale.
A richiesta delle aziende ubicate nei comuni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e all'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché delle aziende danneggiate ubicate nei comuni indicati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, potranno essere concessi finanziamenti per l'estinzione di passività derivanti da mutui, contratti per finalità aziendali dalle imprese stesse, in essere alla data del 6 maggio 1976 e con scadenza a tutto il 31 dicembre 1980. Il tasso di interesse per tali finanziamenti, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, è quello indicato nel precedente secondo comma. I predetti finanziamenti, in deroga alle norme vigenti, mantengono lo stesso grado di garanzia del mutuo le cui passività servono ad estinguere.
Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie di cui al precedente comma anche in deroga a norme di legge o di statuto e senza l'applicazione delle penalità previste dai relativi contratti di mutuo per l'anticipato pagamento delle predette passività.
Concessione di incentivi per la costituzione di forme associative fra piccole e medie imprese industriali, fra artigiani, commercianti, cooperative e consorzi di garanzia fidi, a favore di soggetti operanti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni delimitati dall'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata a concedere alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'articolo 1 della presente legge, finanziamenti agevolati a medio termine fino all'importo massimo di 200 milioni di lire. A tal fine la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a conferire alla predetta Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo di 3 miliardi di lire, da gestire con contabilità separata, a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, per la concessione degli indicati finanziamenti.

2) Agricoltura.

a) Attuazione dei piani zonali di valorizzazione agricola, predisposti nel quadro dei piani comprensoriali di cui al precedente articolo 1;
b) prosecuzione dell'azione pubblica diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e la ricostruzione delle strutture aziendali ed interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana distrutti o danneggiati dal sisma;
c) adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali nel quadro dell'attuazione delle direttive comunitarie, con le opportune deroghe, estensioni e adattamenti suggeriti dalle necessità delle zone agricole colpite dal terremoto, e comunque per promuovere la formazione di aziende vitali, con particolare riguardo alla dotazione di idonei fabbricati rurali con i relativi servizi civili, alla realizzazione di impianti e servizi comuni specialmente di reti irrigue, elettroagricole, telefoniche, idrico-potabili e varie, sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali nonché di infrastrutture per la più conveniente utilizzazione dei pascoli;
d) diffusione e sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;
e) valorizzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi o pubblici per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi;
f) attuazione di iniziative per favorire il riordinamento fondiario;
g) realizzazione di idonee condizioni di utilizzazione delle risorse attuali e potenziali dei terreni attraverso l'esecuzione di opere pubbliche di irrigazione, di bonifica e di bonifica montana, nonché il recupero e la utilizzazione produttiva dei terreni collinari e montani abbandonati o semi-abbandonati, nel rispetto delle vigenti leggi;
h) istituzione, da parte della regione, di un fondo di rotazione speciale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1 della presente legge, che, nelle zone di cui al primo comma di detto articolo, concederà finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle aziende agricole singole o associate. Sono altresì concessi finanziamenti a breve e a medio termine a favore delle cooperative e loro consorzi operanti nei settori della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici. Detti finanziamenti sono altresì concessi per il consolidamento a medio termine di passività onerose, in essere alla data del 30 settembre 1976, di aziende agricole singole o associate e di cooperative e loro consorzi. Il fondo avrà la durata di dieci anni e la misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità, saranno determinati con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
La regione attua gli interventi di cui alle lettere precedenti anche se localizzati in zone esterne alle aree colpite dal sisma, ove ne emerga la necessità ai fini della funzionalità delle opere previste dalla presente legge.
((1))


3) Opere pubbliche ed edilizia.

a) Concessione, con le modalità di cui al successivo articolo 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione.
Gli aventi diritto ai predetti contributi possono delegare ai comuni o ad altri enti i diritti loro riconosciuti per la gestione della riparazione o della ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti;
b) ripristino o ricostruzione di opere di interesse degli enti locali o di assistenza e beneficenza quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, edifici scolastici, nonché opere per la sistemazione idrogeologica in coordinamento con gli interventi statali nel settore; opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) sovvenzioni agli istituti autonomi per le case popolari e ai comuni per interventi straordinari di edilizia residenziale pubblica destinata alla locazione;
d) contributi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare a cooperative di sinistrati e di emigrati non proprietari di immobili e residenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.
La ricostruzione, che dovrà avvenire, di massima, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, comunque, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale, potrà essere realizzata anche con i miglioramenti, completamenti e adattamenti tecnici e funzionali che saranno ritenuti necessari.
Tutti i provvedimenti adottati dalla regione per gli interventi di cui alla presente legge e alle norme statali e regionali per la ricostruzione e lo sviluppo del Friuli, sono sottoposti al solo controllo successivo della Corte dei conti secondo il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Fra gli interventi di cui alla lettera b) sono compresi anche quelli destinati al rinnovo degli arredamenti e delle attrezzature tecnico-sanitarie, nei limiti fissati dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.
La regione, con propria legge, definirà le modalità e le procedure per il controllo della conformità delle opere e degli impianti realizzati ai progetti agevolati con i benefici di cui al presente articolo, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici stessi in presenza di gravi difformità, seguendo, per le imprese industriali, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
((Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile))
.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che: "La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni".