Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 18
 Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programmi 0.7.1. e 1.4.3.)
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarą corrisposto per le finalitą previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, verrą ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunitą, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalitą previste dai commi 1 e 2 č autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 750 milioni a favore della Comunitą montana della Carnia per l' ampliamento ed il completamento della propria sede in Tolmezzo.
6. Per le finalitą di cui al comma 5 č autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 250 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.