Art. 18
Finanziamenti straordinari alle Comunitą montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programma 0.7.1.)
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare, nell' anno 1989, finanziamenti straordinari a favore delle Comunitą montane e del Consorzio dei comuni denominato Comunitą collinare del Friuli, previsti dalla
legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno corrisposti per le finalitą previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunitą, nell' anno 1977, ai sensi dell'
articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalitą previste dai commi 1 e 2, č autorizzata la spesa di lire 4.680 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 4.680 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.