Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO IV
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 33
 Consorzio garanzia fidi
I Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, sono autorizzati ad integrare i rispettivi Fondi rischi per le operazioni a medio termine con le somme non utilizzate dei contributi straordinari loro assegnati ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Art. 35
 Infrastrutture turistiche
Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, così come aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dalle lettere e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986 per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6523 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Art. 38
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7103 con la denominazione << Contributo straordinario al Comune di Trieste per la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro dell' edificio del Ferdinandeo in Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 51/1991
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, comma 1, L. R. 14/1994
Art. 40
 Contributi straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità montane terremotate e della Comunità collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.