Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO I
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991
Art. 137
 
Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.
Qualora il dipendente sia cessato dal servizio prima dell' integrale pagamento dell' onere a suo carico, dell' intero servizio che ha formato oggetto di riscatto o ricongiunzione viene compreso nel computo del servizio utile ai fini della misura dell' anticipazione, previa trattenuta sull' importo dovuto della rata annua relativa al riscatto o ricongiunzione.
Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.
Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.
L'anticipazione regionale sul trattamento di quiescenza di cui al presente articolo viene erogata, a richiesta, e qualora si verifichino le previste condizioni anche ai beneficiari di pensione INPGI e INPDAI.
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 12, comma 1, L. R. 33/1987
2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 12, comma 2, L. R. 33/1987
3 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 21, comma 1, L. R. 31/1997
Art. 138
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984
2 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988
Art. 139
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
Art. 140
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5 Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6 Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7 Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8 Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996