Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 7, sesto comma, L. R. 21/1980
TITOLO I
Art. 1
 
Il personale già dipendente dall' ENALC, INAPLI ed INIASA, trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 41 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 3 agosto 1976, viene inquadrato, con effetto dal 1 luglio 1976, nel ruolo unico regionale secondo le disposizioni degli articoli successivi.
Art. 3
 
Il personale didattico viene inquadrato nelle qualifiche funzionali di consigliere e di segretario, secondo la seguente equiparazione:
- insegnante di gruppo A - Consigliere - direttore di gruppo A e di gruppo B - Consigliere
- insegnante di gruppo B - Segretario - istruttore di gruppo B e di gruppo C - Segretario

Nel regolamento di esecuzione di cui all' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, saranno indicate le apposite specializzazioni e le mansioni specifiche del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.
All' articolo 19, secondo comma, quinta interlinea, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene soppresso il punto e virgola e vengono aggiunte le seguenti frasi:
<< o di un centro di formazione professionale; possono essere incaricati dell' insegnamento di materie inerenti la attività formativa del centro cui sono preposti o assegnati >>.

All' articolo 20, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene aggiunto il seguente punto:
<< - possono essere incaricati dell' insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di ogni altra attività nel settore didattico sulla base delle disposizioni impartite dalla direzione del centro >>.

Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 21/1980
TITOLO II
Art. 12
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell' articolo 40 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.
Il personale con qualifica di guardia sanitaria viene inquadrato nella qualifica funzionale di coadiutore.
Art. 13
 
Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 22 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.
Art. 15
 
Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, purché svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.
Art. 18
 
Per l' applicazione dell' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in posizione di comando o trasferito, inquadrato ai sensi del Titolo II della presente legge, si ha riguardo all' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, alla retribuzione in godimento ed a quella prevista per la suddetta classe o qualifica, secondo la normativa vigente presso l' Amministrazione di provenienza.
Il beneficio di cui al precedente comma non si applica al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge regionale n. 48/1975, cui siano stati attribuiti i tre aumenti periodici di stipendio previsti dall' articolo 105, primo comma, della legge medesima, ovvero sia stato inquadrato in qualifica superiore a quella posseduta nella Amministrazione di provenienza.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data d' inquadramento.
Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed inquadrato ai sensi della presente legge, in luogo dei benefici previsti dall' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono attribuiti a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tre scatti biennali, anche virtuali, con effetto dalla data dell' inquadramento.
Art. 19
 
Alla copertura dei posti di dirigente degli uffici di veterinario provinciale, trasferiti alla Regione, ai sensi dell' articolo 11, primo comma, del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale della carriera direttiva, appartenente ai suddetti uffici, inquadrato ai sensi dello articolo 12 della presente legge, che sia in possesso del diploma di laurea in veterinaria e che, da almeno un anno, sia preposto ad uno dei suddetti uffici.
Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto si stabiliranno i titoli valutabili, la composizione delle Commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi.
Art. 20
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
Il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.