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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1975, n. 902

Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/2003)
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Testo in vigore dal:  18-3-1976

Art. 11


Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i seguenti uffici periferici del Ministero della sanità, aventi sede nel territorio regionale:
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
Sono parimenti trasferite alla Regione, relativamente al territorio di sua competenza, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanità;
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attività ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alla regione con il primo comma del presente articolo e la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza della regione.
Gli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanità e divengono organismi periferici della regione.
Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.