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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1977

Art. 21


In deroga al disposto dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, i dipendenti dello Stato organicamente assegnati agli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell'articolo 22 del decreto sopra indicato, a richiesta della regione medesima, sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, fino ad un massimo di 150 unità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La regione stessa, con propria legge, provvederà all'inquadramento nei propri ruoli del personale statale trasferito, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
In corrispondenza dei trasferimenti di cui al presente articolo i relativi ruoli organici dell'amministrazione dello Stato vengono ridotti con decorrenza dalla data dell'effettivo trasferimento.