Art. 5
(Normativa applicabile e competenze)
1.
Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 si applica la disciplina prevista dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
(Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - Navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti nell'ambito delle funzioni delegate.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 87, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 6
(Pareri)
1.
Il rilascio della concessione è subordinato, in particolare, all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:
a) parere della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentito anche il Consorzio di bonifica laddove competente, sulla compatibilità con il regime idraulico-lagunare;
b) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;
c) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;
d) parere della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sulla necessità della procedura di screening o di VIA;
e) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti comunali di pianificazione territoriale.
2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.
3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.
4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.
5.
Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, è subordinato all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:
a) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;
b) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;
c) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla salvaguardia dell'ordine pubblico.
6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.
7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.
Art. 7
(Affidamento in concessione)
1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.
3.
Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509
(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'
articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59
), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.
4.
Non sono soggette a pubblicazione le istanze di:
a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche;
c) autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;
d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;
e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7;
f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.
5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.
6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.
7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal
decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla
legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'
articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
3Comma 7 abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 8
(Procedure di aggiudicazione della concessione)
1.
In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi:
a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;
b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;
d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.
2.
Oltre ai principi di cui al comma 1, la Giunta Regionale individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti:
a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;
b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;
c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;
d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;
e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili;
f) somministrazione di prodotti locali.
3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
Art. 9
(Durata e piano economico-finanziario)
1.
Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato:
a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni;
b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni;
c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni;
d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza scopo di lucro: fino a nove anni;
e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a un anno.
2. La durata delle concessioni per finalità produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4 presentato dal richiedente, e non può comunque avere durata superiore a cinquanta anni.
3. La durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative viene determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non può comunque essere superiore a quaranta anni.
3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni.
4.
Il piano economico-finanziario è composto in via generale dai seguenti elementi:
a) piano temporale di sviluppo delle attività;
b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale, con una scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che si intende offrire;
c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la gestione delle risorse umane;
d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato);
e) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;
f) piano di fattibilità economico-finanziaria analitico a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture, certificato da un professionista abilitato;
g) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata di simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;
h) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.
5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 48.
6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.
7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.
Note:
1L'efficacia dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 9, c. 2 e 3, dell'art. 41 e dell'art. 49 della presente legge è sospesa fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, come disposto dall'art. 11, c. 21, L.R. 31/2017.
2Dichiarata, con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) l'illegittimità costituzionale del c. 3 dell'art. 9 e l'art. 49 della presente legge.
3Con Sentenza della Corte Costituzionale n.109 dd. 11/04/2018 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 23 dd. 06/06/2018) è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del c. 4 dell'art. 7, dell'art. 8, del c. 2 dell'art. 9 e dell'art. 41 della presente legge.
4Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
5Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
(Canoni e garanzie)
1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Dall'1 gennaio 2023 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni del demanio marittimo regionale, con qualunque finalità, non può essere inferiore a 400 euro aggiornato annualmente secondo quanto disposto dal comma 1.
2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.
3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dall'1 gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.
4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.
5.
Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni finalizzate:
a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e fabbricati o all'utilizzo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici, per finalità di pubblico interesse;
b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici;
c) alla realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;
d) allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.
6.
Non sono altresì soggette al pagamento del canone:
a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, rilasciate per una durata non superiore a due giorni;
b)
le aree del demanio marittimo regionale di cui agli accordi stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti privati ai sensi dell'
articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16
(Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al sevizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare).
b bis)
le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'
articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche).
7.
Fatte salve le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, il concessionario deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o assicurativa costituite ai sensi delle normativa vigente in materia, che dovrà contenere espressamente la clausola di esclusione della preventiva escussione del debitore principale di cui all'
articolo 1944, secondo comma, del codice civile
. La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validità fino alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata annualmente a cura del concessionario, e deve essere versata nella misura di seguito indicata:
a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a nove anni;
b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore a nove anni.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 1, L. R. 20/2018
2Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 13/2022