Art. 35 bis
(Concessioni sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale)
1. Le Comunità di montagna provvedono, nell'ambito territoriale di competenza, al rilascio delle concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati per la realizzazione o il mantenimento di impianti, condutture e reti tecnologiche sui beni del demanio regionale rientranti nella viabilità forestale di cui all'articolo 35.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e in conformità alle prescrizioni in esso contenute.
4. Non sono soggette al pagamento del canone di cui al comma 3 le concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'
articolo 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
5. Qualora il canone annuo di concessione sia superiore a 2.500 euro il richiedente deve costituire a favore della Comunità di montagna competente al rilascio della concessione una cauzione di importo non inferiore ad una annualità di canone mediante versamento sul conto di tesoreria oppure polizza fideiussoria.
6. La cessazione della concessione, per scadenza del termine o per decadenza a causa dell'inadempimento degli obblighi indicati nell'atto di concessione o a causa del mancato pagamento di due annualità di canone, comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi; è fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio regionale.
7. La riscossione e l'introito dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 spetta alle Comunità di montagna.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 7/2024
Art. 41 ter
(Incentivi a sostegno della multifunzionalità delle foreste)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati o ai loro delegati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di forme associative stabili tra proprietari privati o aventi titolo alla conduzione dei boschi, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
4.
Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) conversione di cedui ad alto fusto;
b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.
5.
I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:
a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis;
d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d) anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11.
5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi fino al 100 per cento delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione delle relative attività, potendo prevedere requisiti differenziati a seconda della tipologia del contributo.
6.
Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
b bis)
( ABROGATA )
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;
d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.
7.
I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:
a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);
a bis)
( ABROGATA )
b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.
7 bis.
I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
13.
Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all'
articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22
(Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 5 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 28/2017
3Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 30, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera b bis) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
13Parole aggiunte al comma 14 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
14Comma 14 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
15Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 5 da art. 3, comma 40, lettera c), L. R. 13/2023
16Comma 10 abrogato da art. 3, comma 40, lettera d), L. R. 13/2023
17Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 40, lettera e), L. R. 13/2023
18Rubrica dell'articolo modificata da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 7/2024
19Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 7/2024
20Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 7/2024
21Comma 5 bis sostituito da art. 3, comma 15, lettera e), L. R. 7/2024
22Parole sostituite al comma 14 da art. 3, comma 15, lettera f), L. R. 7/2024