CAPO I
ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 1
Esercizio di funzioni amministrative in regime di
convenzione
1. A far tempo dall' 1 gennaio 1994, le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'
articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dei sottoindicati enti:
a) Unione italiana ciechi;
b) Ente nazionale per la protezione e l' assistenza dei sordomuti;
c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;
d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare;
f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; continuano ad essere esercitate, anche in regime di convenzione con le associazioni interessate, dall' Amministrazione regionale.
2. Le condizioni e le modalità per l' erogazione delle prestazioni assistenziali conseguenti all' esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La Direzione regionale dell' assistenza sociale cura i relativi adempimenti; le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni interessate.
3. Ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base in conformità a quanto già disposto dall'
articolo 19, comma 6, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate le risorse indicate dall'
articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 9/1993.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 2
Fonti di finanziamento
Art. 3
Fondo per gli interventi e i servizi
di competenza dei Comuni
1. A decorrere dall'anno finanziario 1994 è istituito un fondo per contribuire al finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale.
2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti già destinati all' assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore:
a) dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
b) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall' articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
c) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;
d) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
e) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.
Art. 4
Riparto del fondo
1. Il fondo di cui all'articolo 3 è ripartito ogni anno secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l' Unione province italiane.
2. I criteri di cui al comma 1 sono riferiti:
a) a parametri demografici e di estensione territoriale dei Comuni, con riguardo altresì alla distribuzione per fasce di età della popolazione e a fattori di marginalità geografica;
b) ad una quota di mantenimento proporzionale alla spesa socio-assistenziale di parte corrente sostenuta nell' anno precedente e attestata con deliberazione della Giunta comunale;
c) ad una quota di riequilibrio e sviluppo destinata al raggiungimento di obiettivi prioritari previsti nel settore dal Piano regionale di sviluppo.
3. Non più del cinquanta per cento della dotazione complessiva del fondo è ripartito in applicazione dei parametri indicati alla lettera a) del comma 2; una quota della percentuale restante è comunque riservata al sostegno ed al potenziamento dei servizi sociali di base di cui all'
articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e a questo fine si tiene conto dei programmi annuali di attività dei servizi predetti, nonché dei programmi provinciali di cui all' articolo 14.
4. Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni, nei termini e con le modalità indicate dalla Direzione regionale dell' assistenza sociale, producono apposite istanze, copia delle quali è contestualmente trasmessa alle Amministrazioni provinciali di pertinenza; relativamente al finanziamento del servizio sociale di base, l'istanza è prodotta dal soggetto istituzionale gestore del servizio medesimo, al quale è, successivamente, assegnato il contributo all' uopo deliberato dalla Giunta regionale. I Comuni associati ai sensi dell'
articolo 19, comma 4, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 determinano, nell'ambito delle convenzioni e dei programmi di attività, le modalità di gestione delle assegnazioni.
Art. 5
Utilizzo dei contributi e rendicontazione
1. I contributi di cui all' articolo 4 sono utilizzati dai soggetti beneficiari nell' ambito socio-assistenziale, con separata gestione contabile; i soggetti medesimi sono comunque tenuti ad osservare al riguardo le priorità e le finalizzazioni d' intervento previamente determinate dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1, nei termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell' assistenza sociale e alle Amministrazioni provinciali una relazione sui risultati raggiunti nell' organizzazione e nell' erogazione dei servizi e delle prestazioni, corredata dall' indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale.
CAPO III
INTEGRAZIONI E MODIFICHE A NORMATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 6
Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale
30 novembre 1987, n. 40
1.
A far tempo dall' 1 gennaio 1994, l'articolo 3 della
legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
1. L'onere continuativo derivante alle Comunità montane dall' esercizio delle funzioni viene coperto tramite l' apporto finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell' utenza.
2. Il contributo dell'utenza è definito con l'adozione, da parte delle Comunità montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento sulla base dello schema tipo predisposto dall' Amministrazione regionale. >>.
Art. 7
Sostituzione dell' articolo 7 della legge
regionale 19 maggio 1988, n. 33
1.
L'
articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
Destinatari
1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio- assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili.
2. Agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.
3. Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell' utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all' accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso. >>.
Art. 8
Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 33
1.
L'
articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:
<< Art. 14
Registro dei soggetti privati
1. È istituito, presso la Direzione regionale dell' assistenza sociale, il registro delle istituzioni, fondazioni ed associazioni private dotate o no di personalità giuridica.
2. Il registro comprende le associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini disabili e gli altri organismi privati operanti nel settore socio- assistenziale, con esclusione dei soggetti che hanno titolo all' iscrizione in altri registri regionali; sino alla sua attivazione continuano comunque ad applicarsi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'
articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche.
3. L' iscrizione nel registro è disposta a domanda, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell' Assessore regionale all' assistenza sociale e previo accertamento, anche mediante avvalimento dei Comuni di pertinenza, dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) livelli organizzativi e di personale idonei al tipo di attività svolta;
c) rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative e contrattuali in materia di lavoro, eccezione fatta per i casi di prestazioni volontarie.
4. Gli Enti locali, i loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e le Unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i soggetti privati iscritti nel registro regionale. Tali convenzioni devono prevedere livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e alle indicazioni del Piano regionale socio-assistenziale e degli strumenti dello stesso attuativi, forme di verifica e controllo delle prestazioni, copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione. >>.
Art. 9
Integrazione dell' articolo 15 della legge
regionale 19 maggio 1988, n. 33
Art. 10
1.
Il
comma 4 dell' articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:
<< 4. Nei casi in cui l' articolazione territoriale del servizio includa più Comuni la sua organizzazione è attuata sulla base di una convenzione tra i medesimi, secondo un disciplinare-tipo predisposto dall'Amministrazione regionale; la stipula della convenzione predetta è condizione per l' ottenimento dei contributi regionali finalizzati al sostegno e allo sviluppo del servizio sociale di base. >>.
Art. 11
Integrazione dell' articolo 20 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 33
Art. 12
Modifica dell' articolo 27 della legge
regionale 19 maggio 1988, n. 33
Art. 13
Sostituzione di denominazione
1. Nell' allegato 3 c - Linee programmatiche per gli interventi a favore degli anziani - della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nonché nel progetto obiettivo << Strutture residenziali per anziani >> approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1989, n. 3040 e nel regolamento di esecuzione approvato con DPGR 14 febbraio 1990, n. 083, la denominazione << residenze di assistenza sanitaria e sociale >> è sostituita dalla denominazione << residenze protette >>, ferme restando le caratteristiche strutturali ed organizzative già individuate al riguardo.
Art. 14
Programmi provinciali
1. Ad avvenuta approvazione regionale dei Piani attuativi di cui agli articoli 23 e 24 della
legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche le Province annualmente elaborano programmi per i territori di rispettiva competenza in cui indicano le attività strumentali rispetto alla programmazione regionale che intendono effettuare e le priorità locali d' intervento riferite ai progetti obiettivo del Piano socio- assistenziale.
2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti e trasmessi all'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 15
Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale
14 dicembre 1987, n. 44
Art. 16
Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale
14 dicembre 1987, n. 44
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Soggetti beneficiari e domande di contributo
1. Per l' ottenimento dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale dell' assistenza sociale i seguenti soggetti: Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro.
2. Le domande di cui al comma 1, da inoltrare in copia all' Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da:
a) deliberazione dell' organo competente alla realizzazione dell' iniziativa;
b) relazione illustrativa.
3. I progetti di opere devono essere redatti nell' osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche. >>.
Art. 17
Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale
14 dicembre 1987, n. 44
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
Riparto dei contributi
1. La Giunta regionale approva il piano triennale di riparto dei finanziamenti, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l' estensione triennale.
3. Gli interventi riguardanti le strutture di accoglimento dei soggetti non autosufficienti sono programmati in maniera coordinata con il piano regionale di realizzazione delle residenze di cui all'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. >>.
CAPO IV
NORME FINANZIARIE
Art. 18
Norme finanziarie
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall' anno 1994, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4771 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - partita n. 12 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio citato).
Art. 19
Norma finanziaria
2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 20
2. Il predetto onere di lire 12.350 milioni fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4753 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 12.350 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 21
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4754 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 22
Norma finanziaria
2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 23
2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
3. Sul precitato capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 24
Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l' anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756, 4764 e 4890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 25
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 27
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 28
Termini attuativi
1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell' utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della
legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.