Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l' articolo 1 bis introdotto nel DL 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione.
Art. 8
Per le assegnazioni degli alloggi dell' ente soppresso, compresi quelli in costruzione, ovvero dallo stesso posseduti in forza dell' articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, continueranno ad applicarsi, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni, le modalità ed i criteri già stabiliti dall' ente medesimo in applicazione dell' articolo 5 dello statuto.
La conferma di cui al precedente comma dovrà essere fatta pervenire all' Istituto autonomo per le case popolari della regione territorialmente competente nell' osservanza delle modalità che saranno dallo stesso fissati.
Gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio sono delegati all' espletamento degli adempimenti di cui al precedente comma, nonché di quelli connessi all' attuazione del riscatto in conformità a quanto previsto dalla suindicata deliberazione del Consiglio d' amministrazione dell' ente soppresso ed alla stipulazione dei relativi contratti per conto ed in nome della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1982
2 Quarto comma sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 53/1982
3 Aggiunti dopo il quarto comma 5 commi da art. 3, primo comma, L. R. 53/1982
4 Secondo comma interpretato da art. 3, primo comma, L. R. 83/1983
5 Decimo comma abrogato da art. 5, primo comma, L. R. 83/1983
6 Articolo interpretato da art. 6, primo comma, L. R. 83/1983
7 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 44, primo comma, L. R. 25/1985
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 34/1993
9 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993
10 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 1, comma 1, L. R. 34/1993