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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1982

Art. 35

Riscatti


I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.
Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.