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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 839

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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  • TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI
    DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO
    1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE
    1978, N. 641.
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  • MODALITÀ ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal:  12-4-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia;
Ritenuta la necessità di emanare norme di attuazione per il trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con il predetto art. 1-bis;
Sentita la commissione paritetica di cui all'art. 65 dello statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; Decreta:

Art. 1



Salvo quanto previsto nell'articolo seguente, sono trasferiti alla regione le funzioni ed i compiti che, nelle materie di sua competenza, erano attribuiti nel Friuli-Venezia Giulia agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.