LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalità di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), e in applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. L'onere di 300.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 1, fa carico all'unità di bilancio 1.1.1.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per la costituzione e l'avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.>>.

5.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2006 è sostituito dal seguente:
<<2. I contributi per l'avviamento di cui al comma 1 non possono essere concessi in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione dei produttori. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori non può superare i 400.000 euro.>>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/2006, come modificato dai commi 4 e 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. A scopo di ricerca e sperimentazione ai fini di un risparmio nell'utilizzazione della risorsa idrica in agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di impianti irrigui pilota presso gli istituti tecnici e professionali del settore agrario, da attuarsi con le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. Al comma 152 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare>> sono inserite le seguenti: <<,tramite l'Organismo pagatore riconosciuto,>>.
10. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 152, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 9, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1005 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11.
Dopo il comma 153 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 è inserito il seguente:
<<153 bis. I regolamenti regionali di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, così come approvato dalla Commissione europea, possono attribuire responsabilità procedimentali di applicazione delle misure agli Enti locali e ad altri soggetti, pubblici e privati.>>.

12.
La lettera c) del primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 (Norme per l'attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984), è sostituita dalla seguente:
<<c) i servizi di assistenza tecnica sanitaria e altri servizi non continuativi o periodici.>>.

13. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli - Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 24/2006, le parole <<fino a un massimo del 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a tale scopo. Tale tasso di aiuto può raggiungere:>> sono sostituite dalle seguenti:
<<fino a un massimo del 100 per cento per i costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti tranne laddove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese. In alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo di 3.000 euro annui per azienda per un periodo massimo di cinque anni, per le spese effettivamente sostenute a tale scopo. Il tasso di aiuto concedibile può raggiungere:>>.

14.
Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è sostituito dal seguente:
<<2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:
a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;
b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;
c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.>>.

15.
Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
4 ter. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.>>.

16. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 dopo le parole <<e delle relative produzioni.>> sono aggiunte le seguenti: <<Dai benefici sono escluse le imprese che esercitano solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.>>.
17. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 22/2002 le parole <<e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)>> sono soppresse.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come sostituito dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. L'Amministrazione regionale, riconoscendo il valore strategico della suinicoltura regionale per le positive ricadute sui settori della produzione primaria, della trasformazione e commercializzazione e del consumo, ne favorisce i processi di sviluppo e di miglioramento delle qualità lungo l'intera filiera e rafforza le garanzie per il consumatore.
24. Per le finalità di cui al comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a stipulare una convenzione a titolo oneroso e della durata di due anni con l'Istituto Nord Est Qualità (INEQ) di San Daniele del Friuli per l'effettuazione, presso i macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), delle attività di controllo della conformità delle cosce e delle carcasse ottenute dai suini, nati o provenienti dal Friuli Venezia Giulia, destinate alla trasformazione per il conseguimento delle D.O.P., nonché delle attività di controllo della composizione e della provenienza degli alimenti somministrati ai medesimi suini ai fini del applicazione del disciplinare di produzione approvato ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
b) a finanziare, per un importo massimo di un milione di euro, l'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione, in collaborazione con l'Università di Udine e d'intesa con il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, di un piano quinquennale di qualificazione genetica dei suini nati e allevati in Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni destinate alla D.O.P. San Daniele del Friuli, alla D.O.P. Gran Suino Padano, all'I.G.P. Sauris, alle carni fresche e agli insaccati ottenuti e riconosciuti col marchio AQUA del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità). La domanda di contributo, corredata del piano, è presentata all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente approva il piano ed eroga contributi annuali sino al concorso della spesa totale ammessa secondo le seguenti modalità:
1) per il primo anno di vigenza del piano: erogazione del contributo, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 300.000 euro;
2) per gli anni successivi al primo: erogazione di contributi annuali, in via anticipata e in un'unica soluzione, per un importo di 175.000 euro, previa rendicontazione dell'annualità precedente.
24 bis. Gli aiuti ai macelli riconosciuti ai fini delle Denominazioni di Origine Protetta (D.O.P.), derivanti dall'applicazione del comma 24, lettera a), si intendono concessi, secondo quanto previsto da apposito regolamento regionale, in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
25. 
( ABROGATO )
26. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, lettera a), previsti in 120.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
27. L'onere complessivo previsto in un milione di euro, derivante dal disposto di cui al comma 24, lettera b), suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, fa carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Gli oneri relativi alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2012 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio per gli anni medesimi.
28. Al fine di utilizzare le risorse comunitarie (FEOGA) assegnate in sede di riparto nazionale alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia destinate agli aiuti alla diversificazione nel settore zucchero di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, l'Amministrazione regionale provvede a programmare e attuare i relativi interventi, nel rispetto del programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero adottato ai sensi della legge 11 marzo 2006, n. 81 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa). Gli interventi di diversificazione sono complementari e coerenti con gli interventi previsti nel Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.
29. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede all'erogazione dei contributi ai beneficiari degli interventi di cui al comma 28.
30.
Dopo il comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Sono delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3 ter. L'Amministrazione regionale rimborsa anche forfetariamente le spese dei Centri per la realizzazione dei progetti e delle attività nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; a tal fine possono essere disposti finanziamenti in via anticipata.
3 quater. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 3 bis e 3 ter.>>.

31. L'onere di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dall'applicazione dell'articolo 72, comma 3 ter, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 30, fa carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
32. 
( ABROGATO )
33. In relazione all'utilizzo delle risorse statali assegnate con decreto ministeriale 19 luglio 2007 dal Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto triennale <<Friuli Venezia Giulia spettacolo dal vivo>>, e in tale ambito per l'iniziativa <<Ospiti di gente unica - live & music>>, in base alla normativa di cui all'articolo 1, commi 1136 e 1137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le manifestazioni e gli eventi ivi previsti sono considerati prioritari anche ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 6, commi da 82 a 87, della legge regionale 12/2006, per le quote corrispondenti al cofinanziamento regionale.
34. Al comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), le parole <<del Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Agenzia TurismoFVG>>.
35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 13, della legge regionale 25/1999, come modificato dal comma 34, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
36. Per promuovere l'immagine della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Premio regionale finalizzato a premiare l'eccellenza nei settori annualmente individuati dalla Giunta regionale e relativi all'attività istituzionale delle associazioni senza scopo di lucro.
37. Il Premio è riconosciuto a quelle associazioni che, nell'arco dell'anno precedente, hanno realizzato nel territorio della regione eventi di particolare interesse per l'Amministrazione regionale, caratterizzati da un elevato numero di soggetti coinvolti, da un'elevata valenza promozionale dei territori in cui si svolgono e che abbiano avuto forti ricadute sia di immagine che di richiamo turistico e sportivo. Con regolamento regionale sono fissati modalità e procedure per la presentazione delle domande di candidatura, nonché condizioni, modalità e criteri per l'assegnazione del Premio.
38. Le associazioni interessate segnalano l'iniziativa premiabile con la presentazione della domanda di candidatura alla Direzione centrale attività produttive che ne cura l'istruttoria. Il Premio, destinato alle attività istituzionali dell'associazione, è assegnato nella misura massima di 10.000 euro, in conformità al parere del Comitato strategico di indirizzo dell'Agenzia Turismo FVG di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche.
39. In sede di prima applicazione e in via transitoria, le domande di candidatura, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 37, sono presentate entro l'1 marzo 2008 e sono valutate sulla base del rilievo dell'iniziativa attestato dalla documentazione allegata alla domanda e del parere del Comitato di cui al comma 38.
40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 36 e seguenti, pari a complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
41. Al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), dopo le parole <<del censimento>> sono aggiunte le seguenti: <<entro il mese di marzo. Di tali revisioni si tiene conto nell'assegnazione delle risorse per l'attuazione dell'articolo 89, comma 2>>.
42.
Dopo il comma 2 dell'articolo 103 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Trieste e al Comune di Udine per investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e della distribuzione commerciale all'ingrosso e oggetto di apposito accordo con l'Amministrazione regionale.>>.

43. In relazione al disposto di cui all'articolo 103, comma 2 bis, della legge regionale 29/2005, come aggiunto dal comma 42, sono previsti i seguenti oneri:
a) relativamente alla CCIAA di Trieste, l'onere quindicennale complessivo di 4.746.928,5 euro, suddiviso in ragione di 316.461,90 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 949.385,90 euro, relativi alle annualità per gli anni dal 2008 al 2010, all'unità di bilancio 1.3.2.1020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi;
b) relativamente al Comune di Udine, l'onere quindicennale complessivo di tre milioni di euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2022, fa carico per 600.000 euro, relativi alle annualità per gli anni dal 2008 al 2010, all'unità di bilancio 4.5.2.1081 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2022 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
44. Sono abrogati i commi da 106 a 109 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
45. Al comma 110 dell'articolo 6 delle legge regionale 2/2000 le parole <<ai commi 103 e 106>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 103>>.
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. 
( ABROGATO )
49. La Regione concorre alla realizzazione del Programma della Rete portuale turistica, approvato dal CIPE tra gli interventi prioritari quale investimento previsto per lo sviluppo delle reti a carattere interregionale e cofinanziato dallo Stato con il Fondo per gli interventi nelle aree sottoutilizzate. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Governo e altri soggetti eventualmente partecipanti per la realizzazione degli interventi ivi previsti e a concedere contributi ai soggetti partecipanti secondo quanto previsto dall'accordo medesimo. Con l'accordo di programma sono, altresì, definite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo.
50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 49, previsti in complessivi 2 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
51. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), le parole <<comprese nei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di Aquileia>>.
52. Gli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 18/2006, come modificato dal comma 51, fanno carico alle unità di bilancio 1.3.2.5037 e 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
53. 
( ABROGATO )
54. Sono abrogati i commi 124 e 125 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2006.
55. In relazione al disposto di cui al comma 53 e, in particolare, per la progettazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, l'onere previsto in 908.228 euro una tantum per l'anno 2008 a favore del Comune di Grado fa carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
56. In relazione al disposto di cui al comma 53 l'onere quindicennale previsto in complessivi 13.623.420 euro, a favore del Comune di Grado, suddiviso in ragione di 908.228 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2023, fa carico per 1.816.456 euro, relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2009 e 2010, all'unità di bilancio 1.3.2.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2023 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
57. La rubrica del Capo VIII del Titolo IV (Strutture ricettive turistiche) della legge regionale 2/2002 è sostituita dalla seguente: <<(Unità abitative ammobiliate a uso turistico)>>.
58. 
( ABROGATO )
59. Tutti i riferimenti alle case e appartamenti per vacanze contenuti in leggi o regolamenti si intendono operati alle unità abitative ammobiliate a uso turistico.
60. La disciplina di cui all'articolo 83 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 58, trova applicazione anche alla tipologia di case e appartamenti per vacanze prevista dalla previgente normativa.
61. Al fine del migliore e corretto utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 novembre 2004 (Ripartizione del <<Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori>>, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388), e secondo quanto disposto dal decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del 10 febbraio 2005 (Disposizioni per il cofinanzimento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 , comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità di attuazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 23 novembre 2004, del Ministro delle attività produttive), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già assegnati con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2005, n. 609, a favore delle associazioni per le quali è intervenuta la riprogrammazione dei fondi statali con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2007, n. 1772, per le quote afferenti ai contributi già concessi relativamente agli interventi non più realizzabili.
62. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), dopo le parole <<scopi statutari>> sono aggiunte le seguenti: <<, da attestare, anche ai fini dell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 6, comma 1, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)>>.
63.
Il comma 56 dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è sostituito dal seguente:
<<56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari avvalendosi dell'Agenzia TurismoFVG.>>.

64. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 56, della legge 1/2004, come sostituito dal comma 63, fa carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
65. Al comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006, dopo le parole <<di sci alpino>> sono inserite le seguenti: <<e delle gare FISI e FIS>> e le parole <<alla località di Tarvisio>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle località del territorio regionale>>.
66. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 6, comma 64, della legge regionale 12/2006, come modificato dal comma 65, fa carico all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
67.
Il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è sostituito dal seguente:
<<2. Il fondo è ripartito annualmente tra le Camere di commercio in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati, da effettuarsi a cura delle Camere di commercio entro il 15 ottobre.>>.

68.
Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 4/2005 è sostituito dal seguente:
<<3. Le quote del fondo soggette a destinazione vincolata per settore di attività ovvero per area territoriale sono ripartite fra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese ovvero all'Albo provinciale delle imprese artigiane e rientranti nei predetti settori o aree.>>.

69. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per sostenere la creazione di microattività economiche da parte delle categorie con maggiore difficoltà di accesso al credito, mediante la concessione di mutui fino all'importo massimo di 25.000 euro.
70. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale costituisce presso Banca Popolare Etica un fondo di garanzia tramite apertura di conto corrente vincolato e il versamento di 200.000 euro.
71. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento di cui al comma 69.
72. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 70, previsti in 200.000 euro, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad accogliere le domande di contributo di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), nonché all'articolo 7, comma 93, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007), concernenti i progetti di distribuzione del gas metano destinato alle zone industriali di interesse regionale rientranti nelle aree di cui all'articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 (Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche), già presenti nel piano di riparto per l'esercizio finanziario 2007, ma non finanziate in quanto rientranti nel criterio di priorità di cui all'articolo 15, comma 4, lettera c), della legge regionale 3/1999.
74. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2007, è prevista la spesa di 514.592,45 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
75.
Dopo l'articolo 179 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 179 bis
 (Deroga a disposizioni generali)
1. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi di avanzamento della spesa e di rendicontabilità del Programma Obiettivo 2 2000-2006, e in deroga all'articolo 64, commi 7 e 9, della presente legge, per il raggiungimento del numero minimo di posti letto di cui all'articolo 65, comma 2, gli alberghi diffusi in corso di realizzazione all'1 gennaio 2008, situati nel territorio montano di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, e finanziati nell'ambito del Programma Obiettivo 2 2000-2006, possono essere costituiti, altresì, da fabbricati con destinazione d'uso turistico-ricettiva riconducibili alle tipologie di cui alla presente legge, qualora gli stessi fabbricati siano di proprietà di enti locali partecipanti alla società di gestione dell'albergo diffuso.>>.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone le risorse necessarie al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia delle rispettive province e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.
77. Le risorse assegnate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia affluiscono al fondo istituito ai sensi dell'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), a cui si applicano, nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento e i criteri di gestione stabiliti dalla giunta camerale integrata di cui al quinto comma del medesimo articolo 5 della legge 700/1975.
78. Le risorse assegnate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, Udine e Pordenone affluiscono a un fondo istituito presso ciascuna Camera.
79. Ferma restando l'osservanza dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria in materia, le modalità di funzionamento e i criteri di gestione del fondo di cui al comma 78 sono stabiliti con regolamento della giunta camerale.
80. Le spese di gestione del fondo di cui ai commi 77 e 78 sono poste a carico dello stesso. Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
81. Per le finalità indicate al comma 76 è prevista la spesa complessiva di 15.000.000 di euro per l'anno 2008, suddivisa in ragione di 5.400.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, 6.450.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, 2.000.000 di euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, 1.150.000 euro a favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.
82. L'onere complessivo di 15.000.000 di euro per l'anno 2008, derivante dall'applicazione del comma 81, fa carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire intese di programma con le Camere di commercio per la promozione dell'economia del Carso.
84. L'onere di 400.000 euro per l'anno 2008, derivante dall'applicazione del comma 83, fa carico all'unità di bilancio fa carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008
85. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale - SISSAR), sono apportate le seguenti modifiche:
a) in ogni articolo in cui sono presenti, le parole <<beneficiario>> o <<beneficiari>> sono rispettivamente sostituite con le parole <<fruitore>> e <<fruitori>> e le parole <<soggetto attuatore>> o <<soggetti attuatori>> sono rispettivamente sostituite con le parole <<soggetto erogatore>> e <<soggetti erogatori>>;
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole <<e l'eventuale>> sono inserite le seguenti: <<importo massimo e>>;
c)
dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 è inserita la seguente:
<<f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonché sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali;>>;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12, dopo la parola <<informazione>> sono aggiunte le seguenti: <<,ivi comprese quelle per l'organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese;>>;
e)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, è aggiunta la seguente:
<<d bis)per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l'origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purché le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare.>>;

f)   ( ABROGATA )
g)
g) dopo il comma 1 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora i soggetti fruitori svolgano attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili. L'intensità del finanziamento può essere superiore al 50 per cento se le risorse corrispondenti al costo dell'attività riferita alle fasi della trasformazione e della commercializzazione sono considerate, su richiesta del soggetto fruitore, quale aiuto erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>); in tal caso, per i controlli relativi al rispetto dei massimali degli aiuti de minimis, i soggetti erogatori dei servizi comunicano, per ogni impresa, l'entità di tali costi all'Amministrazione regionale e alle imprese interessate. È in ogni caso fatto salvo il rispetto del limite dell'80 per cento delle spese ammissibili di cui al comma 1, nonché dei limiti di cui al comma 1, lettere a), b) e b bis).>>;

h al comma 1 dell'articolo 15, le parole <<sono svolti>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11>>;
i) al comma 1 dell'articolo 16, le parole <<, il numero massimo di beneficiari che ogni tecnico impiegato può seguire e il numero massimo di soggetti che possono aderire>> sono sostituite dalle seguenti: << e l'elenco dei fruitori suddivisi in base al tecnico che eroga il servizio>>;
j) il comma 3 dell'articolo 16 è abrogato;
k) l'articolo 17 è abrogato.
(9)
86. In sede di prima applicazione della legge regionale 5/2006, così come modificata dal comma 85, il SISSAR è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le domande di finanziamento sono presentate entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I relativi finanziamenti possono riferirsi anche ai servizi per la promozione delle conoscenze erogati dopo l'1 gennaio 2008 e anteriormente alla pubblicazione del SISSAR sul Bollettino ufficiale della Regione, purché siano conformi alle disposizioni del comma 85.
87. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 85 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
88. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del Capo I della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0144/Pres., in relazione alle domande presentate nell'anno 2007, è riaperto per ulteriori sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerate ammissibili le spese sostenute ai sensi della previgente normativa regolamentare sulla base delle domande già presentate.
89.
I commi 55, 56 e 57 dell'articolo 6 della legge regionale 12/2006 sono sostituiti dai seguenti:
<<55. Le somme già liquidate ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province di Gorizia e Trieste e agli Enti pubblici economici sulla base dei programmi straordinari, stralcio, sezioni di programma, programmi annuali, programmi degli interventi e degli interventi approvati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 15, 19, 25 e 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna), degli articoli 13 e 14 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), degli articoli 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso), dell'articolo 31, comma 1, dell'articolo 56, commi da 1 a 6, dell'articolo 63 e dell'articolo 64 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), dell'articolo 1, commi 15 e 16, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'articolo 3, commi 40 e 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), nonché gli interventi finanziati sulla base dell'articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e d ell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002, e loro successive modifiche, sono trasferite in via definitiva agli Enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d'ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi; tale trasferimento in via definitiva esonera i Comuni, le Comunità montane, le Province di Trieste e di Gorizia e gli Enti pubblici economici dall'obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell'Amministrazione regionale.
56. Le somme già liquidate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 5, commi da 10 a 12, della legge regionale 12 settembre 2001 n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e riferite ai programmi 2001, 2002 e 2003, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi che sono, altresì, autorizzati fin d'ora a destinarle con autonoma determinazione anche per altre tipologie di interventi per lo sviluppo sociale, economico e sociale purché riferiti ai territori dei comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità montane nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena; tale trasferimento in via definitiva esonera le Comunità montane dall'obbligo di rendicontazione al Servizio per la montagna dell'Amministrazione regionale.
57. l finanziamenti già concessi a soggetti privati sulla base dell'articolo 4, commi da 1 a 10, della legge regionale 10/1997 e dell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 33/2002 devono essere rendicontati entro il termine fissato dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2008.>>.

90. 
( ABROGATO )
91.
Il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è sostituito dal seguente:
<<1. I finanziamenti concessi ad Agemont SpA per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i) e lettera i quater), della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 90, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio), vengono erogati per la costituzione di un apposito fondo di capitale di rischio.>>.

92. Le modalità di attuazione dei commi 90 e 91 sono adottate nel rispetto degli articoli 87 ,88 e 89 del Trattato CE.
93. Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 9/1999 le parole: <<per le medesime finalità>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le finalità di cui al comma 1>>.
94.
Dopo il comma 3 dell'articolo 90 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.>>.

96. I commi 5 e 6 dell'articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono abrogati.
97. 
( ABROGATO )
98. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche previsti dalla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), accertati e riscossi all'unità di bilancio 3.1.104 e all'unità di bilancio 3.1.142 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, è prioritariamente destinato al pagamento delle annualità a carico dei limiti d'impegno autorizzati a favore dei Consorzi di bonifica per la stipula di mutui contratti per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione di impianti irrigui da scorrimento ad aspersione.
99. In conformità alla deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2161 (legge regionale 22/2006 - legge regionale 24/2006. Individuazione dei beneficiari, dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e delle quote spettanti a ciascun ente locale in relazione alle funzioni trasferite), gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche, con riferimento all'erogazione dei contributi relativi alle domande presentate durante l'anno finanziario 2007, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044.
100. A supporto dell'attività di manutenzione idraulico-forestale di cui all'articolo 56 della legge regionale 9/2007, svolta in economia, mediante le squadre di operai dipendenti, dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna - Servizio territorio montano e manutenzioni, è autorizzata la costruzione di un fabbricato ad uso magazzino, ricovero macchinari e manutenzione attrezzature, ubicato presso il vivaio forestale di <<Avons>>, in Comune di Verzegnis.
101. Alla realizzazione del fabbricato provvede il Servizio territorio montano e manutenzioni nei modi di cui alla legge regionale 14/2002, anche con il ricorso alle procedure del funzionario delegato.
102. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 100, previsti in 1 milione di euro, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
103. Al comma 40 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo le parole <<Foce dell'Isonzo>> sono aggiunte le seguenti: <<e per le attività svolte dalla stessa sull'intero territorio regionale nella materia faunistica e ambientale, con speciale riferimento alle aree protette e alle specie minacciate di cui alle Direttive Comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.>>.
104. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 103, fanno carico alle unità di bilancio 2.2.1.1047 e 2.2.2.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
105. Le entrate derivanti dalle violazioni delle prescrizioni e dei divieti di cui all'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), nonché quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 8/1977, accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo di cui all'articolo 90, comma 1, della legge regionale 9/2007.
106. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai fini dello scorrimento della graduatoria approvata con decreto della Direzione centrale attività produttive 25 ottobre 2006, n. 3317, ai sensi dell'articolo 1 (Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente) della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, è prevista la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
107.
Dopo il Capo II bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è inserito il seguente:
<<Capo II ter
 Beni silvo-pastorali
Art. 9 ter
 (Disciplina dei beni silvo-pastorali)
1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione. Il contraente e il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi su uno dei maggiori quotidiani locali e sul sito Internet della Regione. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi eccezionali, debitamente documentati, non imputabili al contraente o al concessionario.
2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.
4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.>>.

108. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 107, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
109. Nelle more della predisposizione delle candidature nell'ambito della nuova programmazione 2007-2013 sui Fondi strutturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare continuità al progetto pilota denominato <<Via Alpina, via della pace>> realizzato nell'ambito del progetto Viadventure del Programma di iniziativa comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino. Le iniziative e gli interventi sono individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna d'intesa con l'Assessore all' istruzione, cultura, sport e pace.
110. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 109, pari a 40.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 5.5.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
111. 
( ABROGATO )
112. 
( ABROGATO )
113. 
( ABROGATO )
114. 
( ABROGATO )
115. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007, le parole: <<per la ristrutturazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto e per la ristrutturazione>>.
116. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 11, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 115, continuano a far carico all'unità di bilancio 6.2.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti parte dell'Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, per l'attuazione di opere o interventi edilizi e per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia
118. Nell'Accordo di programma sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
119. In relazione al disposto di cui al comma 117 l'onere ventennale complessivo di 29.000.000 di euro, suddiviso in ragione di 1.450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2027, fa carico per 4.350.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2008 al 2010 all'unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2011 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio dei bilanci per gli anni medesimi.
120. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), utilmente collocate in graduatoria e non soddisfatte nell'anno di presentazione per mancanza di fondi, sono finanziate in via prioritaria mediante utilizzo dei fondi stanziati nel bilancio del primo anno successivo.
121. L'onere derivante dall'applicazione del comma 120 fa carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
122. Al fine di contrastare le emergenze causate dai fenomeni di natura siccitosa, con la conseguente carenza di risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione, nel territorio montano, di piccoli invasi destinati alla raccolta e trattenuta dell'acqua per scopi plurimi, mediante la concessione alle Comunità montane di contributi pluriennali costanti per un massimo di venti anni a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e degli interessi dei mutui contratti per realizzare gli interventi.
123. 
( ABROGATO )
124. Le modalità, i criteri e l'ammontare delle risorse annue da destinare agli scopi di cui al comma 122 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri conseguenti fanno carico, a partire dall'anno 2009, all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
125. 
( ABROGATO )
126. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 23, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 125, fa carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
127.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 (Alienazione di immobili del patrimonio dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 20/1992, è sostituito dal seguente:
<<3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di adibire l'immobile a uso diverso da quello agricolo per il periodo di dieci anni.>>.

Note:
1Integrata la disciplina del comma 117 da art. 7, comma 56, lettera h sexies), L. R. 22/2007
2Numero 1) della lettera b) del comma 24 sostituito da art. 2, comma 9, L. R. 9/2008
3Numero 2) della lettera b) del comma 24 sostituito da art. 2, comma 9, L. R. 9/2008
4Integrata la disciplina del comma 53 da art. 2, comma 17, L. R. 9/2008
5Parole soppresse al comma 53 da art. 2, comma 20, L. R. 9/2008
6Parole aggiunte al comma 117 da art. 7, comma 22, L. R. 9/2008
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 24 da art. 3, comma 4, L. R. 17/2008
8Comma 117 interpretato da art. 8, comma 29, L. R. 17/2008
9Lettera f) del comma 85 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
10Comma 111 sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 12/2009
11Comma 90 abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
12Comma 49 bis aggiunto da art. 2, comma 95, L. R. 24/2009
13Comma 32 abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 7/2011
14Comma 53 abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 4/2014
15Con riferimento al comma 38 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
16Comma 123 abrogato da art. 65, comma 1, lettera k), L. R. 11/2015
17Parole aggiunte alla lettera a) del comma 24 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 20/2015
18Comma 24 bis aggiunto da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 20/2015
19Comma 25 abrogato da art. 2, comma 38, lettera c), L. R. 20/2015
20Comma 1 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 20/2015
21Comma 2 sostituito da art. 2, comma 94, L. R. 20/2015
22Comma 97 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 105, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2016.
23Comma 58 abrogato da art. 105, comma 1, lettera j), L. R. 21/2016
24Comma 46 abrogato da art. 105, comma 4, lettera a), L. R. 21/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 161, L.R. 2/2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli artt. 63, 61, 68, e 69, L.R. 21/2016, come disposto dall'art. 105, c. 4, della medesima L.R. 21/2016.
25Comma 47 abrogato da art. 105, comma 4, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
26Comma 48 abrogato da art. 105, comma 4, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
27Comma 1 sostituito da art. 3, comma 49, L. R. 25/2016
28Comma 2 sostituito da art. 3, comma 49, L. R. 25/2016
29Comma 111 abrogato da art. 8, comma 45, L. R. 31/2017
30Comma 112 abrogato da art. 8, comma 45, L. R. 31/2017
31Comma 113 abrogato da art. 8, comma 45, L. R. 31/2017
32Comma 114 abrogato da art. 8, comma 45, L. R. 31/2017
33A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
34Integrata la disciplina del comma 76 da art. 2, comma 28, L. R. 13/2019
35Comma 125 abrogato da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 13/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 23, L.R. 4/2001.
36Comma 19 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
37Comma 20 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
38Comma 21 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.
39Comma 22 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 31/2002.