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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2004, n. 1

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/1/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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Testo in vigore dal:  15-1-2004

Art. 6

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredità trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.».
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 473 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, come sostituito dalla legge 22 luglio 2000, n. 192, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2000, n. 161, è il seguente:
«Art. 473 (Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società.».