RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA
Art. 47
(Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo.
3.
Il Comitato è composto da:
a) il direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
b) un rappresentante per ciascun ambito territoriale;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime;
e) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle scuole nautiche maggiormente rappresentative tra quelle operanti sul territorio regionale, designato congiuntamente dalle medesime;
f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dalle medesime;
g) un dirigente dell'Amministrazione regionale, o suo delegato, in rappresentanza della struttura competente in materia di finanze e patrimonio.
4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole sostituite alla lettera d) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 48
(Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
1.
Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;
b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004.
2.
Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:
a) iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'
articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
c) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della Commissione;
d) organizzare gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'
articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;
e) rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell'idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
Art. 49
(Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)
1.
Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del
decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'
articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004.
Art. 50
(Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino al superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
Art. 51
(Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
2.
La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
4. Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla
legge regionale 12/2002.
Art. 52
(Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1.
Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a) rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
b) rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle scuole nautiche;
c) vigilanza tecnica sull'attività svolta da parte delle scuole nautiche;
d) attività sanzionatoria.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.
Art. 53
(Scuole nautiche)
1.
Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.
2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di <<scuola nautica>> e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell'autorizzazione conseguita.
Art. 54
(Vigilanza su scuole nautiche)
1.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 2.500 euro:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui all'articolo 53, comma 3.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dall'articolo 53, commi 1, 2 e 4.
3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 56
(Trasferimento di risorse)
1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'
articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla
legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del
decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.
5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l'individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:
Aree e fasce retributive Ministero | Categorie e posizioni economiche Province |
Aree | Fasce retributive | Categorie | Posizioni economiche |
Dirigente | | Dirigente | |
Terza (ex C) | F5 (ex C3s) | D | D7 |
F4 (ex C3) | D6 |
F3 (ex C2) | D4 |
F2 (ex C1s) | D2 |
F1 (ex C1) | D1 |
Seconda (ex B) | F4 (ex B3s) | C | C7 |
F3 (ex B3) | C4 |
F2 (ex B2) | B | B8 |
F1 (ex B1) | B5 |
Prima (ex A) | F2 (ex A1s) | A | A8 |
F1 (ex A1) | A6 |
5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).
5 ter. Il personale inquadrato conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza; al personale medesimo è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, dell'indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l'importo annuo complessivamente previsto per il personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell'importo più basso del valore minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l'ente di provenienza è conservata a titolo di assegno <<ad personam>> non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.
5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell'idoneità conseguita dal personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.
6. I proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
2Comma 5 sostituito da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
5Comma 5 quater aggiunto da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6Comma 7 abrogato da art. 3, comma 92, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
Art. 57
(Disposizioni comuni)
1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti, l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell'
articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.
Art. 58
(Norma transitoria)
1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2. Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.
2 bis. Il funzionamento delle commissioni e degli organi di cui al presente Titolo, dopo il primo periodo di trasferimento delle funzioni, può essere gestito autonomamente dalle Province senza l'intervento di rappresentanti dell'Amministrazione regionale.
3. Al fine di promuovere la diffusione dell'utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in materia di tassa automobilistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l'amministrazione dello Stato e con altri soggetti operanti nel settore.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 20, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.