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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal:  19-5-2004

Art. 9

Funzioni amministrative in materia di trasporti
1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.
2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:
a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;
b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;
c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;
d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.
6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.
7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.
8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.
10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.
11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.
Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:
«Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale».
«Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella regione;
9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.».
«Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, concerne: «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.