LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 26

Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/1988
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO IV
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2Ampliato il regime transitorio di applicabilita' delle disposizioni abrogate dall' articolo 168, comma 1, L.R. 50/90, ad opera degli articoli 91 e 99 della L.R. 37/93.
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 168, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 34
1. Le norme di cui all' articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attività commerciale o artigianale che, pur non facendo, sotto il profilo strutturale, corpo unico con l' abitazione, appartenga allo stesso proprietario della medesima e da questa non risulti separata da altre proprietà.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, comma 1, L. R. 50/1990
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 83, L. R. 50/1990
Art. 35
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese a favore dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, ma prima dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato, a titolo oneroso o gratuito, un edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976.
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 36
 
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che abbiano dovuto effettuare, anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, ulteriori interventi al manto di copertura ed alle strutture esterne degli alloggi, ricevuti in proprietà a titolo gratuito o in cessione agevolata con patto di futura proprietà, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici, possono beneficiare per tali interventi di un contributo integrativo in conto capitale fino ad un massimo del cinquanta per cento della relativa spesa sostenuta.
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall' interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 37
 
1. All' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le parole << solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 42 della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nell' ordine ivi previsto, >> sono sostituite dalle seguenti: << da uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi; la domanda è presentata, >>.
Art. 38
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ed integrato con l' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti aventi titolo ai contributi previsti dal Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 85, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 39
 
1. All' articolo 8, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono soppresse le parole << secondo comma >>.
Art. 40
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi necessari per la sicurezza di nuovi edifici realizzati con i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data.
3. Per l' istruttoria delle domande di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 41
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al cinquanta per cento, per gli interventi, ivi considerati, intrapresi dai soggetti privati prima dell' entrata in vigore della presente legge e necessari alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42
 
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri previsti dall' articolo 18, secondo comma, della medesima legge regionale fanno carico ai capitoli di spesa del bilancio regionale sui quali gravano, in base alla normativa vigente, gli oneri relativi agli interventi di riparazione e di ricostruzione degli edifici cui i muri di sostegno ineriscono.
Art. 43
 
1.
L' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall' articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 44
 
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dal precedente articolo 43, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti interessati ai benefici previsti dall' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano utilmente presentato le relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 46
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente:
<< La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando l' alloggio non sia adeguato alla necessità familiari del richiedente, intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l' alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico - sanitaria. >>.

Art. 47
 
1. I benefici di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato la proprietà di unità immobiliari, ancorché comprese in edifici danneggiati a causa degli eventi sismici, sempreché ne venga conservata l' originaria destinazione d' uso.
2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell' intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.
Art. 48
 
1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituiti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell' ente proprietario, in conformità al disposto di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono ammessi al finanziamento ivi previsto anche per quei locali posti all' interno di essi destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, l' accesso ai quali sia consentito, oltre che ai soci dell' ente proprietario, anche al pubblico.
Art. 49
 
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità S= 12 e S= 9, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementati del trenta per cento.
Art. 50
 
1. Il termine fissato dall' articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.
4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonché per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, eccezion fatta per i primi due commi.
5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 51
 
1.
Dopo il quinto comma dell' articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto il sesto comma:
<< Ai fini della corresponsione dell' indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell' articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>.

Art. 52
 
1. Nei limiti di costo stabiliti dal DPGR 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dai Comuni prima dell' emanazione del decreto anzidetto.
Art. 53

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 54
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l'entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1987 dall' articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 69 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 55
 
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con l' articolo 1 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, termine da ultimo prorogato al 30 giugno 1987 dall' articolo 66 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1989 limitatamente ai casi in cui, alla data dell' entrata in vigore della presente legge, le domande di contributo non siano ancora state accolte in via di massima.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1987.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1985, n. 36, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti.
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
Art. 56
 
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d' appalto comprendente l' intervento originariamente richiesto, purché i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l' appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all' esecuzione dell' intervento medesimo.
3. Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della legge regionale n. 53 del 1984.
Art. 57
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1 dicembre 1986, n. 879, le disposizioni dell' articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono conservate in vigore anche con riferimento alle previsioni di cui all' articolo 4, primo comma, della citata legge n. 879 del 1986.
Art. 58
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi effettuato prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 8 del 1986 con le modalità e nei limiti dalla stessa previsti.
2. Entro i medesimi limiti, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d' opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell' articolo 2 della citata legge regionale n. 8 del 1986.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l' entrata in vigore della presente legge.
Art. 59
 
2.
Alla fine dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti i seguenti terzo, quarto e quinto commi:
<< Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell' assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all' assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
A favore di coloro che subentrano nell' assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo.
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell' emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con l' applicazione degli originari indici di aggiornamento recati nel decreto di concessione del contributo volturato al nome del socio subentrato. >>.

Art. 60
 
1. La disposizione di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 19, abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 61
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 55 del 1986, il diritto di proprietà su un alloggio inultimato.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Art. 62
 
1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonché nei casi di delega conferita al Comune, ai sensi dell' articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la rinuncia all' intervento, agli effetti di cui all' articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, può essere efficacemente manifestata, alle condizioni ivi previste e fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da uno dei componenti il nucleo familiare o da uno degli eredi del soggetto deceduto. Il reddito cui fare riferimento è quello del soggetto rinunciante e dei componenti il suo nucleo familiare, quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 63
 
1. Al secondo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> sono inserite le parole << terzo e quarto >> e dopo le parole << 66, terzo >>, sono inserite le parole << quarto e quinto >>.
2. All' ottavo comma dell' articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole << articoli 38, secondo >> è inserita la parola << terzo >> e dopo le parole << 66, terzo >> è inserita la parola << quarto >>.
Art. 64

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 66, comma 3, L. R. 50/1990
Art. 65
 
1. All' articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole << 30 giugno 1988 >> sono sostituite dalle parole << 30 giugno 1989 >>.
Art. 66
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d' appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e per i contratti d' opera intellettuale stipulati dai Comuni o dalla medesima Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' attuazione degli interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall' ultimo comma dell' articolo 71 della citata legge regionale n. 55 del 1986 a carico della parte privata contraente, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.