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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 4

1. Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, di cui all'articolo 3 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nonché di quelli di interesse storico-artistico di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991. In ogni progetto relativo ai predetti complessi è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, da corrispondersi all'ordinario diocesano, una somma corrispondente al 7 per cento dell'ammontare dei lavori eseguiti.
2. Le quote per il triennio 1986-1988 sono determinate rispettivamente in lire 5 miliardi per il 1986 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'interno, è riservata la quota di lire 45 miliardi a valere sul finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987-1991.
Nota all'art. 4, comma 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 828/1982 è il seguente:
"Art. 3. - Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546 (2), è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire".
- La legge n. 292/1968 reca disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici che interessano il patrimonio storico ed artistico.