<<Art. 18 bis
(Istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di Comuni appartenenti a Province diverse)
1.
L'istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di più Comuni appartenenti a Province diverse è stabilita, ai sensi dell'
articolo 8 del decreto legislativo 9/1997
, con legge regionale, su iniziativa dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.
2. L'iniziativa è esercitata dai Consigli comunali dei Comuni interessati alla fusione, che sono chiamati a deliberare favorevolmente a maggioranza assoluta, e deve rispettare i presupposti indicati dagli articoli 17, comma 3, e 18, commi 3 e 4, della presente legge.
3. Le deliberazioni adottate dai Consigli comunali ai sensi del comma 2 devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 17, comma 6, l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune e la definizione delle conseguenti variazioni dei territori provinciali.
4. Le deliberazioni dei Consigli comunali sono depositate presso la Segreteria generale del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla loro esecutività, per permettere la verifica della regolarità dell'iniziativa da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Tale verifica è effettuata entro trenta giorni dal termine ultimo per il deposito delle deliberazioni dei Consigli comunali.
5. Entro sessanta giorni dalla verifica della regolarità dell'iniziativa, l'Ufficio di Presidenza acquisisce i pareri dei Consigli provinciali delle Province interessate e sottopone al Consiglio regionale la proposta di deliberazione del referendum. La deliberazione indica il quesito da sottoporre a referendum, che deve contenere anche l'indicazione della Provincia di appartenenza del nuovo Comune.
6. Al referendum partecipano gli elettori dei Comuni interessati alla fusione.
7. Trovano applicazione i commi 9 e 10 dell'articolo 18.>>.