<<Art. 6 bis
(Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali)
1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi Comuni.
2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali;
c) stampa delle schede di votazione;
d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;
e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;
f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;
g) trasporto del materiale elettorale ai Comuni;
h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative.
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai Comuni interessati che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei Comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione della metà.
7. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali e circoscrizionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite in ragione dei due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico della Provincia.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui al comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.>>.