LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2000, n. 11

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/05/2000
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 (Destinazione degli utili derivanti dalla gestione dellalegge regionale 47/1996)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera solo a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a lire 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a lire 400.
5 ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilità e per altre opere di urbanizzazione, alle finalità di carattere istituzionale di cui al comma 3 bis dell'articolo 7 della presente legge, nonché alla realizzazione di sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.>>.

Art. 2
 (Variazione delle riduzioni di prezzo)
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, 23 ottobre 1996, n. 655.>>.

2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.>>.

3.
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<5. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 17, della legge 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.>>.

Art. 3
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 47/1996e verifica degli effetti dell'eventuale estensione dellanormativa ai ciclomotori)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 47/1996, come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 13/1998, è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge vengono definiti:
a) con il termine <<beneficiari>>:
1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;
2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, di seguito denominate <<Organizzazioni>>;
b) con il termine <<mezzi>>:
1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei Pubblici Registri Automobilistici della regione;
2) le unità da diporto indicate all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) con il termine <<identificativi>> le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);
d) con il termine <<autorizzazioni>> le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1);
e) con il termine <<contrassegno nautico>> il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);
f) con il termine <<POS>> gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);
g) con il termine <<Compagnia petrolifera>> la Società munita di licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che rifornisce il punto vendita.>>.

2. La Giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella regione, ed in particolare:
a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in regione;
b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;
c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;
d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;
e) il sistema dei controlli.
Art. 4
 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 47/1996)
1.
L'articolo 4 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Requisiti e modalità per l'ottenimentodell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, di seguito denominata Camera di Commercio.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicate all'allegato B), punto 1), alla Camera di Commercio della provincia nella quale risiedono o è ubicata la sede dell'Organizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione e la consegna dell'identificativo avviene previo versamento della somma di lire 10.000, anche se derivante da deterioramento, furto, smarrimento o distruzione dell'identificativo precedentemente rilasciato. Detta somma può essere rideterminata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui al comma 3.
5. Per le unità da diporto all'atto del rilascio dell'autorizzazione è altresì consegnato il contrassegno nautico da applicare in modo visibile sul mezzo.
6. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.
7. L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento a prezzo ridotto e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle Organizzazioni.
8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'Organizzazione sono tenuti a segnalare alla Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione la variazione di residenza o di sede in altro Comune, il venir meno della intestazione o titolarità di diritto di usufrutto del mezzo nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante dell'Organizzazione è tenuto a segnalare alla Camera di Commercio la variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo.
9. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8 e le relative informazioni sono acquisite dalla Camera di Commercio competente tramite la banca dati di cui all'articolo 7.>>.

Art. 5
 (Entità delle riduzioni di prezzo)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Entità della riduzione di prezzo)
1. La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune di residenza dei beneficiari, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.
2. L'entità della riduzione di prezzo spettante alle Organizzazioni è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del Comune presso il quale l'Organizzazione stessa ha sede legale o sede secondaria.
3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unità da diporto è quella stabilita per la fascia territoriale nella quale sono inseriti i Comuni con minor distanza dal valico confinario.
4. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.>>.

Art. 6
 (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996)
1.
Ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, la parola <<veicolo>> è sostituita dalla parola <<mezzo>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, è aggiunto in fine il seguente periodo <<La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996, le parole <<, con le modalità di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS>> sono sostituite dalle parole <<ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3)>>.

4.
Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.>>.

5.
Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:
<<6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito INTERNET regionale.
6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.>>.

Art. 7
 (Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, dopo le parole <<per le finalità previste dalla presente legge>>, sono inserite le parole <<nonché per altre finalità di carattere istituzionale,>> e le parole <<per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con o senza piombo>>, sono sostituite dalle parole <<per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<1 bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dai POS al sistema informatico con le modalità dell'articolo 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.>>.

3.
Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni comunali comunicano all'Amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio Comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelevamento dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.>>.

4.
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 la parola <<veicoli>> è sostituita dalla parola <<mezzi>>.

5.
Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da Carta del cittadino.
3 ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3 bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della Carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.
3 quater. Le Carte del cittadino sono acquisite dall'Amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'Amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito.
3 quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3 bis sugli identificativi già rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.
3 sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la Carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla Giunta regionale.
3 septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purché il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.
3 octies. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3 septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.>>.

Art. 8
 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996)
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:
a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative sospensioni o revoche;
b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed ai controlli sui consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;
c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15 bis;
d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;
e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.>>.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'Amministrazione regionale e forniti alle Camere di Commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.>>.

3.
Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dai seguenti:
<<2. Le Camere di Commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'Amministrazione regionale ed alle Compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.
2 bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.>>.

4.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, le parole <<ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonché delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'articolo 15>>, sono sostituite dalle parole <<per lo svolgimento dell'attività delegata>>.

5.
Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 le parole <<ed all'onere derivante dalle convenzioni con le Camere di Commercio>> sono abrogate.

6.
Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 le parole <<con le modalità di cui all'allegato A), punto 4),>> sono abrogate e le parole <<salvo causa di forza maggiore>>, sono sostituite dalle parole <<con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3>>.

7.
Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.>>.

Art. 9
 (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 le parole <<di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5)>> sono sostituite dalle parole <<di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)>>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria Camera di Commercio i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996, le parole <<vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge>> sono sostituite con le parole <<complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro dell'Ufficio tecnico di finanza (UTF)>>.

4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono inseriti i seguenti: <<
3 bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.
3 ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3 bis risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente Camera di Commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.
>>.

5.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.>>.

6.
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:
<< bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3 bis ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4 avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2.
4 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.>>.

Art. 10
 (Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996)
1.
Prima del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle Compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 le parole <<ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi>> sono sostituite con le parole <<alle Compagnie petrolifere le somme da queste>>.

3.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, modificato con regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:
<<2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le Compagnie petrolifere inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).>>.

4.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.>>.

5.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista al comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni Compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle Compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.>>.

Art. 11
 (Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 le parole <<I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti>> sono sostituite dalle parole <<Le Compagnie petrolifere sono tenute>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 le parole <<di cui all'allegato A), punto 6)>> sono sostituite con le parole <<di cui all'allegato B), punto 4)>> e la parola <<veicoli>> è sostituita dalla parola <<mezzi>>.

3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di benzine effettuati nel territorio regionale, le Compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l'Amministrazione regionale comunica alle predette Compagnie petrolifere le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.>>.

Art. 12
 (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio)
1.
Dopo l'articolo 12 della legge regionale 47/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis
 (Rapporti finanziari e contabili con le Camere di Commercio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente alle Camere di Commercio le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8, entro i limiti e con le modalità indicate nel presente articolo, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della presente legge.
2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le somme ritenute ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata, sulla base del numero dei beneficiari gestiti da ciascuna Camera di Commercio nell'anno precedente.
3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di Commercio presentano alla Regione apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal collegio sindacale, relativo alle spese impegnate ed alle entrate accertate nell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della presente legge, con separata evidenza del numero dei beneficiari gestiti e delle somme introitate ai sensi dell'articolo 15, sia in linea capitale che interessi, a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari.
4. Le somme introitate a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite ai sensi dell'articolo 15 vengono riversate alla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 3 ovvero poste a compensazione delle somme da rimborsare ai sensi del comma 1.>>.

Art. 13
 (Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 47/1996 sono abrogate le parole <<dalle Amministrazioni comunali,>> e le parole <<, secondo quanto previsto dal presente Capo>>.

2.
All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 47/1996, le parole <<di cui all'articolo 15>> sono sostituite dalle parole <<di loro competenza>>.

3.
All'articolo 13, comma 4, della legge regionale 47/1996, dopo le parole <<dell'Amministrazione finanziaria>> sono aggiunte le parole <<delle Amministrazioni comunali e dell'Autorità marittima>> e le parole <<alle Amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15>> sono sostituite dalle parole <<alle Camere di Commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.>>.

4.
All'articolo 13, comma 5, della legge regionale 47/1996 le parole <<di cui all'articolo 16>> sono sostituite dalle parole <<di propria competenza>>.

Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale47/1996)
1.
L'articolo 15 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzionedelle riduzioni di prezzo indebitamente percepite)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 15.000 a lire 45.000 il beneficiario che non segnali il venir meno dell'intestazione o titolarità del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo entro i termini indicati dal comma 8 dell'articolo 4.
2. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, colui che:
a) effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo superiore a quella spettante in attuazione della presente legge;
b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo.
3. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che:
a) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 300.000:
a) colui che, anche a seguito del venir meno del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo;
b) il legale rappresentante dell'Organizzazione che non segnali alla Camera di Commercio la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni dalla variazione.
5. La Camera di Commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e, ove previsto, al contestuale recupero delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite.>>.

Art. 15
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degliimpianti)
1.
Dopo l'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 15 bis
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degliimpianti)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 400.000 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato il gestore dell'impianto che effettua rifornimento su mezzo diverso rispetto a quello risultante dall'identificativo.
2. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato il gestore che non rilevi tramite POS il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento o non rilasci lo scontrino all'atto del rifornimento. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 80.000 a lire 210.000 il gestore che a fine giornata non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico ai sensi dell'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
5. La Camera di Commercio nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di distribuzione dei carburanti provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 4.>>.

Art. 16
 (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale47/1996)
1.
L'articolo 16 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impiantie delle Compagnie petrolifere)
1. Il gestore che richieda alla Compagnia petrolifera rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.
2. Le Compagnie petrolifere che non effettuino i controlli previsti dall'articolo 11, comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 1.000.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
3. Le Compagnie petrolifere che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato B), punto 4), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi alle Compagnie petrolifere.
5. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 3.>>.

Art. 17
 (Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme)
1.
Dopo l'articolo 16 bis della legge regionale 47/1996, come inserito dal comma 5 dell'articolo 34 della legge regionale 13/1998, è inserito il seguente:
<<Art. 16 ter
 (Informazioni sulle sanzioni)
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, le Camere di Commercio aggiornano, con le modalità stabilite nella convenzione in detto articolo prevista, l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze- ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta.>>.

Art. 18
 (Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale47/1996)
1.
L'articolo 17 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative)
1. Le Camere di Commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS previste dall'articolo 15 bis tramite la gestione della banca dati di cui all'articolo 7.>>.

Art. 19
 (Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996)
1.
La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996 è sostituita dalla seguente: <<Applicazione della legge regionale 1/1984 e devoluzionealle Camere di Commercio dei proventi delle sanzioni>>.

2.
Al comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 47/1996 sono abrogate le parole <<alle Amministrazioni comunali ed>>.

Art. 20
 (Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996)
1.
Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:
<<2. Le competenti strutture regionali forniscono all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.>>.

Art. 21
 (Modifiche ed integrazioni allalegge regionale 7/1988)
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 99 quinquies della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come inserito dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 47/1996, è inserita la seguente:
<<b bis) effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle Camere di Commercio, in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto;>>.

Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 22
 (Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996 le parole <<le domande di cui all'articolo 4, comma 1,>> sono sostituite dalle parole <<le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione>>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 47/1996 le parole <<nell'allegato A), punto 7), con le modalità ivi indicate>> sono sostituite dalle parole <<nell'allegato B), punto 2), e li aggiornano nei tempi e con le modalità indicate all'articolo 7>>.

Art. 23
 (Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996)
1.
Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996 la parola <<veicoli>> è sostituita dalla parola <<mezzi>>.

Art. 24
 (Sostituzione degli allegati allalegge regionale 47/1996)
1. Gli allegati A) e B) alla legge regionale 47/1996 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A) e B) alla presente legge.
Art. 25
 (Disposizioni transitorie)
1. I rimborsi alle Compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'Amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.
2. La convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 8 rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.
3. Le Camere di Commercio introitano le somme di cui all'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 15 della legge regionale 47/1996, come sostituiti con gli articoli 4 e 14 della presente legge, relativamente ai recuperi di somme da riversare all'Amministrazione regionale, anche in pendenza dell'approvazione della nuova convenzione di cui al comma 2.
4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli Enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4 sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrino tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15 bis e 16 della legge regionale 47/1996, come sostituiti ed introdotto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.
6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai quali è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti Camere di Commercio, non devono essere recuperate dall'Amministrazione regionale.
7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'Amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.
8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, sono tenuti a rimborsare l'Amministrazione regionale delle somme corrispondenti alle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicate ai rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.
Art. 26
 (Abrogazioni)
Art. 27
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal comma 3 bis dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, relativamente alla implementazione della banca dati, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico, allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:
a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.
2.
Gli introiti derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni sugli identificativi già rilasciati, di cui al comma 3 quater dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 7, comma 5, affluiscono a decorrere dall'anno 2001 alla unità previsionale di base dell'entrata 3.1.5, istituita al comma 4, con riferimento al capitolo 1507 (3.1.1.) di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2001, nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione <<Proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso della Carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine>>.

3.
Per gli oneri relativi all'acquisizione delle Carte del cittadino ed alle licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine, di cui rispettivamente ai commi 3 quater e 3 quinquies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come inseriti dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.922 <<Spese per la Carta del cittadino>>, che si istituisce a decorrere dall'anno 2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 950 (1.1.141.2.01.01) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione <<Spese per l'acquisizione delle Carte del cittadino e le licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei nuovi servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine>> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

4.
Gli introiti di cui al comma 3 octies dell'articolo 7 della legge regionale 47/1996, come aggiunto dall'articolo 7, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.5 <<Proventi derivanti dal rilascio della Carta del cittadino e dalla cessione dei dati non sensibili>> che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al titolo III - categoria 3.1, con riferimento al capitolo 1516 (3.1.2) di nuova istituzione per memoria nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione <<Introiti derivanti dalla cessione dei dati non sensibili di cui all'articolo 7 della legge regionale 47/1996>>.

5.
Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 8, comma 2, relativamente all'acquisto dei contrassegni nautici, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 milioni, suddivisa in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 929 (1.1.141.2.01.01) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione <<Spese per l'acquisto dei contrassegni nautici da fornire alle Camere di Commercio per il rilascio ai beneficiari>> e con lo stanziamento complessivo di lire 6 milioni, suddiviso in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, con riferimento allo stanziamento del capitolo 925 che è ridotto di pari importo, intendendosi modificata la relativa autorizzazione di spesa.

6.
In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 2, la denominazione del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unità previsionale di base 31.1.13.1.634 - è modificata in <<Rimborso alle Compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa>>.

7.
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 925 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento - già autorizzato per le finalità previste dall'articolo 19, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3- come ridotto dal comma 4, si intende rideterminato per le finalità previste dal citato articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 47/1996 e la cui denominazione è così modificata <<Rimborso annuo alle Camere di Commercio delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 8 della legge regionale 47/1996 per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della legge medesima>>.

8. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 4, ed all'articolo 26, comma 1, lettera a), relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 47/1996, è revocato lo stanziamento di complessive lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, dell'unità previsionale di base 3.7.559 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 1173 del Documento tecnico agli stessi allegato, ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 926 del Documento tecnico citato, il cui stanziamento è revocato, intendendosi modificate le relative previsioni di entrata ed autorizzazioni di spesa.
9.
In relazione al disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della legge regionale 47/1996, come inserito dall'articolo 12, le eventuali maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1505 (3.6.1) che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione <<Recupero delle maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle Camere di Commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente beneficiate>>.

10.
Le eventuali somme di cui all'articolo 25, comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il cui codice di finanza regionale è modificato in <<(3.6.2)>>, e 1077 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 52.3.13.1.698 <<Rimborso agli extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale a seguito di erroneo rilascio degli identificativi>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 921 (1.1.161.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione <<Rimborso ai soggetti extracomunitari delle somme già restituite all'Amministrazione regionale relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente usufruite dai medesimi a seguito di erroneo rilascio degli identificativi>> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
12. Le somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 25, comma 8, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1517 (3.6.1), che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione <<Recupero delle riduzioni di prezzo delle benzine indebitamente praticate in relazione all'utilizzo di identificativi erroneamente rilasciati>>.
Art. 28
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.