1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della
legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi comunali che si tiene nel corso del 1999, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.