CAPO II
NORME ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI E SISTEMI OPERATIVI
Art. 2
(Acquisto di fabbricati ed opifici esistenti)
1. La spesa relativa all'acquisto di fabbricati ed opifici esistenti previsto dagli articoli 12 e 33 deve risultare da apposita perizia redatta da professionista iscritto all'ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale.
2. L'acquisto di fabbricati ed opifici, per la cui realizzazione sono stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto solo dopo trascorso il periodo di obbligo a non distogliere il bene dal previsto impiego stabilito con i provvedimenti di concessione degli incentivi iniziali; in tal caso la spesa ammissibile risulta quella della perizia di cui al comma 1 al netto degli incentivi già concessi.
3. Qualora l'aiuto sia stato erogato nella forma di contributo in conto interessi od altra forma analoga, il relativo importo è determinato secondo il metodo comune di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo.
Art. 3
(Norme di rinvio e procedurali)
3. Con regolamento, la Giunta regionale stabilisce i termini di validità delle domande di finanziamento e definisce la tipologia della documentazione tecnico- economico-finanziaria da presentare ai fini della concessione degli incentivi, fermo restando che le domande di intervento pubblico non ammesse a finanziamento possono essere ripresentate nei successivi esercizi finanziari.
Art. 4
(Progetti delle opere e pareri tecnici)
1. I progetti delle opere relative ad investimenti, ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, sono sottoposti a parere tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura quando sia prevista una spesa di importo inferiore a lire 500 milioni; per le opere di importo pari o superiore, il parere tecnico è reso dal Comitato Tecnico Regionale, sezione sesta.
2. Il parere tecnico degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura riguarda gli aspetti progettuali per quanto attiene alla tecnicità, all'economicità, alla funzionalità delle opere. Per quanto attiene alla verifica dell'impatto ambientale, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
Art. 5
(Forma degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 possono essere disposti nelle forme di contributi, finanziamenti creditizi, rilascio di garanzie, erogazione di premi e di indennità compensative, ed in ogni altra forma prevista da disposizioni legislative.
2. I contributi sono erogazioni finanziarie che osservano i massimali di spesa sussidiabile e le aliquote percentuali stabilite dalla normativa comunitaria e dalla presente legge, per la copertura della spesa necessaria alla realizzazione dell'investimento ammesso a finanziamento.
3. I contributi possono assumere la forma di contributi in conto capitale, ovvero in conto interessi su finanziamenti concessi dalle banche ovvero in conto canoni di locazioni finanziarie con vincolo all'acquisto del bene.
4. I finanziamenti creditizi consistono in finanziamenti bancari e nell'impiego dei fondi pubblici di anticipazione.
5. Il rilascio di garanzie consiste nella prestazione di fidejussioni nelle operazioni di finanziamento creditizio.
6. I premi sono erogazioni di denaro una tantum disposte in relazione a determinate fattispecie definite dalle leggi che istituiscono i premi medesimi.
7. Le indennità compensative sono aiuti finanziari che vengono corrisposti annualmente ad imprenditori agricoli situati nelle zone montane e svantaggiate della regione, al fine di compensare gli effetti di svantaggi temporanei o permanenti.
Art. 6
(Beneficiari degli incentivi e controlli)
1. I beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge possono essere gli imprenditori agricoli di cui alla
legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, gli organismi associativi degli imprenditori, enti e altri soggetti pubblici o privati, di volta in volta previsti dalla normativa vigente.
2. L'Amministrazione regionale provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 5 mediante azioni di controllo, di sorveglianza e di monitoraggio. Tali azioni avvengono secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie ovvero per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5 per cento dei soggetti beneficiari privati.
3. Ai fini del comma 2, con apposito regolamento, sono determinati gli strumenti e gli indicatori idonei allo svolgimento delle azioni.
Art. 7
(Concessione e liquidazione degli incentivi)
1. Con riferimento alle azioni di cui ai punti 1) e 8) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, gli incentivi sono concessi, impegnati, liquidati ed erogati dai direttori degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.
2. In via generale, ed ove non diversamente previsto, l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di importo superiore a cinquanta milioni, ha luogo nella misura dell'80 per cento anche contestualmente al provvedimento di concessione e previa prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa e, nella misura restante, in sede di liquidazione finale. Qualora il beneficiario richieda formalmente l'erogazione del contributo nella misura non superiore al 30 per cento contestualmente al provvedimento di concessione, è esonerato dalla prestazione delle predette garanzie.
3. In sede di liquidazione finale, la determinazione della spesa ha luogo sulla base delle fatture regolarmente quietanzate o di documenti contabili aventi forza probante equivalente, nonché per i lavori eseguiti in proprio dal beneficiario, sulla base di documentazione da definire, per tipologie e percentuali, con apposito regolamento regionale, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare.
4. Ai fini della liquidazione della spesa, possono essere considerate soltanto le fatture e la documentazione di cui al comma 3 di data posteriore alla domanda di incentivi ovvero, per i contributi in conto interessi ed i finanziamenti creditizi, alla deliberazione od altro atto equipollente della Banca di concessione del prestito o del mutuo o del prefinanziamento in conto mutuo.
Art. 8
(Definizione di azienda agricola)
1. Ai fini della presente legge, per azienda agricola s'intende l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da strutture, impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione, la trasformazione e la vendita anche diretta di prodotti ottenuti nell'azienda stessa.
2. Sono altresì considerate aziende agricole quelle zootecniche che praticano l'allevamento di bestiame utilizzando terreni pascolativi appartenenti a comuni, ad altri enti pubblici ed a privati, nonché quelle nelle quali, oltre alle attività agricole e zootecniche di carattere prevalente, si svolgono anche attività forestali, turistiche, artigianali o di conservazione dello spazio naturale.
CAPO IV
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 78
(Adeguamento alla disciplina comunitaria)
1. Qualora le discipline comunitarie citate dalle norme della presente legge siano modificate o integrate o codificate con successivi provvedimenti direttamente applicabili agli Stati membri, le predette norme si intendono automaticamente modificate o sostituite, anche con riferimento agli importi, ai massimali e alle percentuali di contribuzione ivi previsti.
2. In applicazione degli inquadramenti comunitari settoriali e delle misure utili, citati nella presente legge, e di quelli che verranno adottati per le medesime azioni dalla Commissione europea, la Giunta regionale emana apposite direttive generali da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 79
(Procedimenti in corso)
1. Alle domande presentate anteriormente alla data di cui all'articolo 93 comma 1, continua ad applicarsi la normativa previgente fino alla conclusione dei relativi procedimenti amministrativi.
Art. 80
(Norme abrogative e di coordinamento)
1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 93, comma 1, sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare, le seguenti:
a) legge regionale 31 agosto 1965, n. 18;
b) articolo 1, primo comma, punti 2 e 3, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, limitatamente agli interventi nel settore agricolo;
c) articoli 2 e 2 bis della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33;
d) legge regionale 1 giugno 1966, n. 8;
e) legge regionale 15 luglio 1966, n. 14;
f) legge regionale 20 luglio 1967, n. 16;
g) articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22;
h) legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29;
i) articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1;
l) legge regionale 23 gennaio 1970, n. 3;
m) legge regionale 24 dicembre 1970, n. 49;
n) legge regionale 4 ottobre 1971, n. 44;
o) legge regionale 22 dicembre 1971, n. 65;
p) articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67;
q) legge regionale 27 novembre 1972, n. 55;
r) legge regionale 4 maggio 1973, n. 37;
s) legge regionale 13 giugno 1973, n. 48;
t) legge regionale 5 novembre 1973, n. 50, ad eccezione dell'articolo 5;
u) articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 1975, n. 13;
v) articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57;
z) legge regionale 12 agosto 1975, n. 58, ad eccezione dell'articolo 18;
aa) articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3;
bb) legge regionale 8 luglio 1977, n. 34;
cc) legge regionale 30 luglio 1977, n. 45;
dd) articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48;
ee) legge regionale 8 giugno 1978, n. 56;
ff) legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, da articolo 4 bis ad articolo 57;
gg) legge regionale 23 giugno 1980, n. 16;
hh) articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42;
ii) legge regionale 24 novembre 1980, n. 63;
ll) legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11;
mm) legge regionale 27 novembre 1981, n. 79;
nn) articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70;
oo) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9;
pp) legge regionale 28 giugno 1982, n. 42;
qq) legge regionale 16 novembre 1982, n. 77;
rr) legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9;
ss) legge regionale 1 giugno 1982, n. 38;
tt) legge regionale 11 giugno 1983, n. 45;
uu) legge regionale 20 giugno 1983, n. 61;
vv) articolo 6 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70;
zz) legge regionale 26 agosto 1983, n. 72; aaa) legge regionale 26 agosto 1983, n. 73; bbb) legge regionale 26 agosto 1983, n. 75; ccc) legge regionale 23 agosto 1984, n. 41; ddd) legge regionale 12 marzo 1985, n. 11; eee) legge regionale 12 marzo 1985, n. 12; fff) legge regionale 23 agosto 1985, n. 45; ggg) legge regionale 13 agosto 1986, n. 34; hhh) legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, ad eccezione degli articoli 6 e 7; iii) legge regionale 21 marzo 1988, n. 13; lll) articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16; mmm) legge regionale 12 aprile 1988, n. 19; nnn) legge regionale 13 giugno 1988, n. 49; ooo) legge regionale 20 giugno 1988, n. 50; ppp) legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 ad eccezione dell'articolo 14; qqq) legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39; rrr) legge regionale 27 agosto 1990, n. 38; sss) legge regionale 29 agosto 1991, n. 38; ttt) legge regionale 4 settembre 1991, n. 44; uuu) articolo 48, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4; vvv) legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8; zzz) legge regionale 30 novembre 1992, n. 36; aaaa) articolo 11 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50; bbbb) articolo 211, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.
2. Qualora disposizioni legislative e regolamentari si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, s'intende che le stesse debbono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 81
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione I -
Strutture agricole aziendali di produzione primaria)
1. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettere a) ed f, e 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6359 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per investimenti aziendali nel settore della produzione primaria - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 14.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera b), e 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6741 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi a titolo di concorso nelle spese sostenute dagli organismi associativi riconosciuti per l'avviamento e la gestione di attività aziendale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi.
5. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione al disposto di cui all'articolo 22 e per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera c), e 20, è autorizzato, nell'anno 1999, il limite di impegno di lire 150 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2008.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.7.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6191 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamenti annui costanti alle Comunità montane o agli enti locali a cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della promozione, della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane per la concessione dell'indennità annua agli imprenditori agricoli a titolo principale ultracinquantenni per favorire la presenza giovanile nelle aziende agricole delle zone montane e svantaggiate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. In relazione al disposto di cui all'articolo 22 e per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera c), e 21, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 0.7.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6172 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamenti alle Comunità montane o agli enti locali a cui competono le funzioni ed i compiti amministrativi della promozione, della valorizzazione e dello sviluppo delle zone montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali delle zone montane e svantaggiate di contributi sulle spese connesse alle operazioni di acquisto di tali fondi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
12. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 1, lettera d), e 24, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6489 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli per la realizzazione, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
14. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6765 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, per la partecipazione ai progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrativi nei settori dell'agricoltura e dell'agroindustria nell'ambito dei programmi operativi previamente notificati all'Unione europea >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
16. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei seguenti articoli:
a) articolo 10, comma 1, lettera b), e 15, relativamente agli interventi per la tenuta della contabilità nelle aziende agricole;
b) articolo 10, comma 1, lettera c), e 18, relativamente alla concessione dell'indennità compensativa degli svantaggi naturali;
c) articolo 10, comma 1, lettera e), e 26, relativamente alla concessione di premi per il primo insediamento di giovani agricoltori; si fa fronte, per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6953, 6954 e 6955 del precitato stato di previsione della spesa, in attuazione del regolamento (CEE) n. 2328/1991, come sostituito dal regolamento (CE) n. 950/1997, per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.
Art. 82
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione II -
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e
zootecnici)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, relativamente ad interventi volti a favorire il miglioramento e la razionalizzazione delle fasi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, si fa fronte, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a), per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6950, 6951 e 6952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 in attuazione del
regolamento (CEE) n. 866/1990 come sostituito dal
regolamento (CE) n. 951/1997, per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'
articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.
2. Per le finalità previste dagli articoli 33, comma 1, lettere a) e b), 33, comma 3, e 34, comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6426 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro Consorzi, anche operanti nel settore dei servizi alla produzione e dei mezzi tecnici di produzione, per investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), e comma 3, e dell'articolo 34, comma 1, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6427 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a cooperative agricole e loro Consorzi, anche operanti nel settore dei servizi alla produzione e dei mezzi tecnici di produzione, per l'acquisto di opifici comprese le spese generali con la finalità di trasformare l'originaria destinazione dell'opificio medesimo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
6. Per le finalità previste dagli articoli 33, comma 1, lettera d), e 35, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera b), la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6657 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a fronte della ricapitalizzazione operata dalle cooperative agricole e loro Consorzi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 83
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione III -
Associazionismo agricolo)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, relativamente ad interventi a favore delle organizzazioni ed associazioni di produttori di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), si fa fronte, per l'anno 1999, a valere sui fondi stanziati a carico dei capitoli 6956, 6957 e 6958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 in attuazione del
regolamento (CEE) n. 1360/1978, come sostituito dal
regolamento (CE) n. 952/97 per il perseguimento dell'obiettivo 5a) di cui all'
articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 e, a decorrere dall'anno 2000, a valere sulle corrispondenti risorse comunitarie, statali e regionali, che saranno stanziate in bilancio in relazione all'approvazione dei nuovi programmi comunitari per le medesime finalità.
2. Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2003.
3. Ai fini del comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6762 (1.1.163.5.10.10) con la denominazione << Contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni e delle associazioni dei produttori agricoli anche in forma cooperativa o consortile >> e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 38, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6806 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi a cooperative agricole e loro consorzi e ad altri organismi associativi di produttori per la realizzazione di programmi annuali di profilassi, di risanamento e di monitoraggio sanitario >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 84
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IV -
Allevamento zootecnico e relativi prodotti)
1. Per le finalità previste dall'articolo 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.120 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.560 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6794 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli, agli enti e agli organismi associativi di produttori per interventi nel settore dell'allevamento zootecnico e relativi prodotti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13.120 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.560 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6807 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli apicoltori singoli ed associati a sostegno e sviluppo dell'apicoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 85
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione V -
Pubblicità, promozione e controllo qualitativo dei prodotti
agricoli e zootecnici)
1. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6707 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi ai consorzi di valorizzazione, promozione e commercializzazione di prodotti tipici a denominazione di origine, agli organismi associativi di produttori, comprese le cooperative e loro consorzi per la pubblicità e la promozione diretta dei prodotti agricoli e zootecnici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6708 (1.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi agli imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa o consortile, per l'attività promozionale indiretta >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 86
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VI -
Servizi di sviluppo agricolo)
1. Per le finalità previste dall'articolo 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6696 (2.1.155.2.10.10) con la denominazione << Finanziamenti all'ERSA per il potenziamento delle attività di sviluppo agricolo >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 55 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6838 (2.1.210.3.10.10) con la denominazione << Spese per l'attività degli Osservatori per le malattie delle piante >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 56, comma 1, per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6709 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributi ad enti ed associazioni, aventi sede anche fuori dal territorio regionale, per le attività istituzionali di assistenza professionale agli imprenditori agricoli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
7. Per le finalità previste dall'articolo 57, comma 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6710 (2.1.156.2.10.10) con la denominazione << Spese per quota annua di adesione ad enti di diritto pubblico e ad associazioni di prevalente interesse pubblico che svolgono attività di sviluppo del settore agricolo, in ambito regionale, interregionale, nazionale ed internazionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
9. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6747 (2.1.161.2.10.10) con la denominazione << Assegnazione di borse di studio per ricerche riguardanti il settore agricolo ed agroalimentare >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 87
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VII -
Opere pubbliche ed interventi infrastrutturali e collettivi
nel settore agricolo)
1. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera a), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - sono istituiti:
a) a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6199 (2.1.210.3.10.10) con la denominazione << Spese per la realizzazione di opere di bonifica destinate alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 1999;
b) a decorrere dall'anno 2000, il capitolo 6200 (2.1.210.3.10.10) con la denominazione << Spese per la realizzazione di opere di bonifica destinate alla sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera b), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6201 (1.1.210.3.10.10) con la denominazione << Spese per la realizzazione di opere di bonifica per la provvista, mediante piccole derivazioni, l'adduzione e la distribuzione di acqua per scopi irrigui, per la conversione di impianti irrigui, lo scolo delle acque, la sistemazione agraria e la mitigazione ambientale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
5. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), e comma 2, per le finalità previste dall'
articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6202 (1.1.210.3.10.10) con la denominazione << Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
8. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera d), e comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6203 (2.1.210.3.10.10) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l'adeguamento funzionale di opere pubbliche >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
10. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6214 (2.1.232.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, ad enti pubblici e consorzi di miglioramento fondiario per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade vicinali assoggettate a servitù di uso pubblico >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
12. Per le finalità previste dall'articolo 63, comma 1 e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6437 (2.1.232.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, all'ERSA, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati od organizzazioni similari, alle organizzazioni dei produttori zootecnici e agli imprenditori agricoli a titolo principale, per la costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli, per opere ed impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione dei foraggi, per sistemazione e attrezzature di pascoli, opere di provvista d'acqua, nonché per ricoveri per mandrie nelle zone montane e svantaggiate >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 88
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione VIII -
Calamità naturali ed altri eventi eccezionali)
1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6584 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole o associate per il ripristino dei mezzi di produzione, ivi compresi i fabbricati e le piantagioni, danneggiati da calamità naturali o da eventi eccezionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6586 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle aziende agricole singole o associate danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche a titolo di indennizzo del danno economico subito >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
5. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 3, lettera a) è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6587 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale per ripristino e ricostruzione di strutture e attrezzature danneggiate da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, utilizzate da associazioni di produttori riconosciute, cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dalle cooperative di servizi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
7. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 66, comma 1, lettera b), per le finalità previste dall'articolo 67, comma 3, lett. b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
8. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.5. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6590 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale per ripristino e ricostruzione di infrastrutture agricole, comprese le strade vicinali ed interpoderali a servizio dei fondi agricoli danneggiate da calamità naturali o altri eventi eccezionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 89
(Norme finanziarie relative al CAPO III - Sezione IX -
Credito agrario)
1. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1 e comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6647 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione delle aziende agricole e la gestione di impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 14.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
3. Per le finalità previste dall'articolo 70, comma 1 e comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 - alla Rubrica n. 27 - programma 3.1.6. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito, a decorrere dall'anno 1999, il capitolo 6648 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la corresponsione di anticipazioni ai soci da parte delle cooperative agricole e loro consorzi a fronte dei prodotti conferiti, nonché per il pagamento dei prodotti acquistati dalle imprese della regione operanti nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.
Art. 90
(Copertura finanziaria)
1. All'onere complessivo di lire 106.520 milioni, suddiviso in ragione di lire 53.260 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa della presente legge, si provvede:
a) per la quota di lire 86.520 milioni, di cui lire 41.260 milioni relativi all'anno 1999 e lire 45.260 milioni relativi all'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai seguenti articoli:
1) articolo 81, commi 3, 6, 10, e 14 ;
2) articolo 82, commi 4 e 6;
3) articolo 83, commi 2 e 5;
4) articolo 84, commi 1 e 3;
5) articolo 85, commi 1 e 3;
6) articolo 86, commi 1, 3, 5, 7 e 9;
7) articolo 87, commi 1 e 2, lettera b), 3, 5, 8, 10 e 12;
8) articolo 88, commi 1, 3, 5 e 7;
9) articolo 89, commi 1 e 3; mediante prelevamento di pari importo complessivo, suddiviso in ragione di lire 41.260 milioni per l'anno 1999 e lire 45.260 milioni per l'anno 2000, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 120 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto);
b) per la restante quota di lire 20.000 milioni, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 81, commi 1 e 12, all'articolo 82, comma 2, e all'articolo 87, comma 1 e comma 2, lettera a), mediante prelevamento di pari importo complessivo, suddiviso in ragione di lire 12.000 milioni per l'anno 1999 e 8.000 milioni per l'anno 2000, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 (partita n. 121 dell'elenco n. 7 allegato al bilancio predetto).