LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 novembre 1997, n. 36

Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1997
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
220.01 - Industria

CAPO I
 Contributi alle piccole e medie imprese industriali (PMI)
per la realizzazione di piani strategici e per l'innovazione
aziendale
Art. 1
 (Programma Operativo PMI - Italia)
1. Nell'ambito dell'iniziativa Comunitaria PMI, istituita con la comunicazione n. 94/C 180/03, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 180 dell'1 luglio 1994, concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al programma operativo (P0) PMI - Italia (Regioni dell'Obiettivo 1, 2 e 5b), approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione n. C(96) 1333 del 24 giugno 1996, secondo le modalità e procedure definite dal programma e dalla decisione stessa.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti nel PO si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dalla Unione europea a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) con le risorse che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario medesimo.

Art. 2
 (Contributi alle PMI)
1. La Direzione regionale dell'industria è autorizzata a dare attuazione alla Misura << Friuli-Venezia Giulia - Azione A - Sovvenzioni a favore delle PMI per la realizzazione di piani strategici compreso l'avvio di nuove linee o il lancio di nuovi prodotti, limitatamente agli investimenti immateriali >> mediante la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese industriali.
2. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili sostenute per l'acquisizione di consulenze relative alla realizzazione di progetti per il miglioramento dell'organizzazione aziendale, per elevare il livello qualitativo dei prodotti e per aumentare la produttività;
b) nei limiti previsti dalla normativa comunitaria sugli aiuti << de minimis >> e comunque in misura non superiore al 60 per cento delle spese riconosciute ammissibili destinate all'acquisto di beni immateriali quali: brevetti, marchi di qualità, software, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzati comunque ad introdurre nell'azienda nuovi metodi di lavorazione, nuove macchine, nuovi strumenti per la produzione, nuovi prodotti industriali oppure applicazioni tecniche di principi scientifici suscettibili di immediati risultati industriali.

Art. 3
 (Modalità)
1. Alla concessione dei contributi si provvede sentito il parere del Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modificazioni.
2. I contributi sono erogati previa presentazione della documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti dall'impresa per le attività oggetto dell'intervento ammesso ai benefici.
3. I contributi possono, su richiesta, essere anticipati nella misura massima del 50 per cento del loro ammontare previa presentazione da parte dell'impresa di idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
Art. 4
 (Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi disciplinati dai presente Capo le piccole e medie imprese industriali che hanno stabilimento nelle aree individuate dalla Commissione europea come ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali per gli obiettivi comunitari 2 e 5b.
2. Le imprese beneficiarie devono rientrare nei limiti dimensionali comunitari recepiti dalla normativa regionale.
3. I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali o comunitarie concesse per le stesse finalità.
4. Sono fatti salvi i divieti e i limiti posti dalla normativa comunitaria nei confronti di particolari categorie di imprese.
Art. 5
 (Termini)
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale dell'industria, fissa i termini per la presentazione delle domande di contributo, emana i criteri di priorità per l'ammissibilità e per la selezione delle domande stesse.
Art. 6
 (Iniziative ammissibili a contributo)
1. Sono ammissibili a contributo le domande relative ad iniziative avviate dopo l'1 gennaio 1995 o che si prevede di avviare successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1999.
CAPO II
 Fondi di garanzia
Art. 7
 (Contributi ai Consorzi provinciali di garanzia fidi tra
piccole e medie imprese industriali e artigianali
-CONGAFI)
1. La Direzione regionale dell'industria e la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell'artigianato sono autorizzate a dare attuazione alla Misura << Regione Friuli-Venezia Giulia - Azione B - Sovvenzioni a favore delle PMI per l'attuazione di piani strategici aziendali e per l'accesso agevolato al capitale di rischio >> mediante la concessione di contributi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali o artigianali (CONGAFI) per prestazioni di garanzie fideiussorie alle PMI atte a favorire l'accesso al credito a medio termine.
2. I rapporti tra l'Amministrazione regionale ed i CONGAFI sono regolati da apposita convenzione.
3. La dotazione finanziaria prevista per la Misura è ripartita tra i CONGAFI in proporzione al numero di imprese associate residenti nelle aree interessate dagli obiettivi comunitari 2 e 5b.
Art. 8
 (Misura delle garanzie)
1. Le garanzie possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento del finanziamento ottenuto dalle PMI per far fronte a progetti di investimento.
2. L'intensità dell'aiuto non può superare i massimali posti dalle disposizioni comunitarie recepite dalla normativa regionale.
Art. 9
 (Operazioni garantite)
1. Sono garantibili le operazioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 (Non applicazione dell'articolo 39 della legge regionale
18 febbraio 1988, n. 7)
1. Alle procedure di attuazione dei programmi e delle iniziative comunitarie non si applica l'articolo 39 della legge regionale 18 febbraio 1988, n. 7.
CAPO III
 Norme finali e finanziarie per il programma operativo
(PO) PMI
Art. 11
 
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.113 milioni, suddivisa in ragione di lire 839 milioni per l'anno 1997, di lire 630 milioni per l'anno 1998 e di lire 644 milioni per l'anno 1999.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7760 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.057 milioni suddiviso in ragione di lire 420 milioni per l'anno 1997, di lire 315 milioni per l'anno 1998 e di lire 322 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 7759 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 740 milioni, suddiviso in ragione di lire 294 milioni per l'anno 1997, di lire 221 milioni per l'anno 1998 e di lire 225 milioni per l'anno 1999;
c) capitolo 7758 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione: << Sovvenzioni alle PMI per l'acquisizione di servizi reali e per l'innovazione tecnologica in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione A - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 316 milioni, suddiviso in ragione di lire 125 milioni per l'anno 1997, di lire 94 milioni per l'anno 1998 e di lire 97 milioni per l'anno 1999.

3. Per le finalità di cui all'articolo 7, relativamente al settore industriale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.399 milioni, suddivisa in ragione di lire 537 milioni per l'anno 1997, di lire 426 milioni per l'anno 1998 e di lire 436 milioni per l'anno 1999.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 29 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7763 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 699 milioni, suddiviso in ragione di lire 268 milioni per l'anno 1997, di lire 213 milioni per l'anno 1998 e di lire 218 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 7762 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 490 milioni, suddiviso in ragione di lire 188 milioni per l'anno 1997, di lire 149 milioni per l'anno 1998 e di lire 153 milioni per l'anno 1999;
c) capitolo 7761 (2.1.243.5.10.28) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali industriali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese industriali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 81 milioni per l'anno 1997, di lire 64 milioni per l'anno 1998 e di lire 65 milioni per l'anno 1999.

5. Per le finalità di cui all'articolo 7, relativamente al settore dell'artigianato, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 384 milioni per l'anno 1997, di lire 304 milioni per l'anno 1998 e di lire 312 milioni per l'anno 1999.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti alla Rubrica n. 30 - programma 5.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 8123 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi FERS >> e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 192 milioni per l'anno 1997, di lire 152 milioni per l'anno 1998 e di lire 156 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 8122 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 349 milioni, suddiviso in ragione di lire 134 milioni per l'anno 1997, di lire 106 milioni per l'anno 1998 e di lire 109 milioni per l'anno 1999;
c) capitolo 8121 (2.1.243.5.10.23) con la denominazione << Contributi ai CONGAFI provinciali artigianali per la costituzione di un fondo rischi a sostegno degli investimenti a medio termine delle piccole e medie imprese artigianali, in attuazione dell'iniziativa comunitaria PMI relativa all'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico europeo - Azione B - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 151 milioni, suddiviso in ragione di lire 58 milioni per l'anno 1997, di lire 46 milioni per l'anno 1998 e di lire 47 milioni per l'anno 1999.

7. All'onere complessivo di lire 4.512 milioni si provvede come segue:
a) per lire 2.256 milioni, suddivise in ragione di lire 880 milioni per l'anno 1997, lire 680 milioni per l'anno 1998 e di lire 696 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera a), 4, lettera a) e 6 lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 62 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per lire 1.579 milioni, suddivise in ragione di lire 616 milioni per l'anno 1997, lire 476 milioni per l'anno 1998 e di lire 487 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera b), 4, lettera b) e 6 lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 61 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per lire 677 milioni, suddivise in ragione di lire 264 milioni per l'anno 1997, lire 204 milioni per l'anno 1998 e di lire 209 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 2, lettera c), 4, lettera c) e 6 lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Rubrica n. 33 - partita n. 60 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

CAPO IV
 Ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al
Documento Unico di Programmazione per l'obiettivo 5b
Art. 12
 (Finalità)
1. Al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativamente al Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 5b, l'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 1997 provvede:
a) al finanziamento alternativo di progetti cofinanziati in attuazione della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 23 aprile 1997 C(97) 1035/6;
b) all'impegno delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, comma 1 per il finanziamento dei progetti inclusi nelle graduatorie relative ai bandi ed inviti emanati con deliberazioni della Giunta regionale 20 dicembre 1995, n. 6448 e 1 agosto 1997, n. 2418.

Art. 13
 (Individuazione dei progetti con finanziamento alternativo)
1. Con decreto del direttore dell'Ente regionale per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura (ERSA) sono individuati, per ciascun sottoprogramma e con l'indicazione degli importi, i progetti ammessi al finanziamento alternativo di cui alla lettera a) dell'articolo 12, sentito il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 13 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, il quale verifica la coerenza di tali progetti con le finalità delle Misure del DOCUP obiettivo 5b.
2. Il decreto di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
3. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1997 in applicazione del comma 1 si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.
Art. 14
 (Rendicontazione)
1. Gli importi determinati con il decreto di cui all'articolo 13 sono inseriti nella rendicontazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 35/1995.
Art. 15
 (Pubblicità e controlli dei contributi comunitari)
1. I beneficiari pubblici e privati titolari dei progetti inclusi nel decreto di cui all'articolo 13 sono tenuti al rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità e ai controlli dei contributi comunitari previste dalla decisione 20 gennaio 1995 n. C(95) 95.
2. Gli oneri relativi all'applicazione del comma 1 sono a carico della Misura << Attuazione e assistenza tecnica >> del DOCUP.
Art. 16
 (Recupero di progetti dalle graduatorie)
1. Il direttore dell'ERSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), procede alla concessione e all'erogazione dei finanziamenti e contributi ai soggetti beneficiari individuati dalle graduatorie entro i limiti massimi previsti dal piano finanziario sessennale vigente del DOCUP obiettivo 5b, secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 5 settembre 1997, n. 28.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare fondi propri in misura corrispondente alle risorse derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alle rendicontazioni di cui all'articolo 14.
3. Per le finalità previste dal comma 2, da conseguire con le modalità di cui ai capi III e IV della legge regionale 35/1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni da impiegare in conformità alle disposizioni del DOCUP obiettivo 5b.
Art. 17
 (Modifica del bilancio dell'ERSA)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, l'ERSA modifica il proprio bilancio accorpando i capitoli di spesa istituiti in riferimento agli importi assegnati alle singole Misure del DOCUP obiettivo 5b, istituendo capitoli di spesa e di entrata dal bilancio regionale sulla base dei sei sottoprogrammi previsti dal DOCUP medesimo.
2. Le modificazioni tecniche da apportare al bilancio dell'ERSA, ai sensi del comma 1 e degli articoli 13 e 16, sono adottate con decreto del Presidente dell'Ente, su proposta del Direttore, previo conforme parere del Collegio dei revisori dei conti, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18.
3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente esecutivo.
Art. 18
 (Norma finale)
1. Successivamente al termine del 31 dicembre 1997 di cui all'articolo 12, l'ERSA, sentito il Comitato di Sorveglianza e previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata ad applicare le procedure di cui alla presente legge qualora sussista la necessità di ulteriore accelerazione della spesa relativa al DOCUP obiettivo 5b.
CAPO V
 Norma finanziaria per il DOCUP obiettivo 5b
Art. 19
 
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 16 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono istituiti, alla Rubrica n. 28 - programma 5.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 7007 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FEAOG >> e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1997;
b) capitolo 7008 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento statale FERS >> e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1997;
c) capitolo 7009 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FEAOG >> e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1997;
d) capitolo 7010 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1997;
e) capitolo 7011 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FEAOG >> e con lo stanziamento di lire 1.575 milioni per l'anno 1997;
f) capitolo 7012 (2.1.235.5.10.32) con la denominazione << Finanziamento all'ERSA per l'attuazione dell'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93, a titolo di anticipazione delle successive annualità del piano finanziario del DOCUP 5b - anticipo cofinanziamento regionale FERS >> e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.

2. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1997 la relativa autorizzazione di spesa, che viene ripristinata per il 1998 ai sensi del comma 4.
3. In relazione al disposto di cui all'articolo 14 è previsto il rimborso di complessive lire 20.925 milioni di cui lire 14.175 milioni da parte dello Stato, lire 6.750 milioni da parte dell'Unione europea. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 sono istituiti, al titolo III - Categoria 3.4., i seguenti capitoli con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 881 con la denominazione: << Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - cofinanziamento FEAOG - Orientamento >> e con lo stanziamento di lire 3.675 milioni per l'anno 1998;
b) capitolo 882 con la denominazione: << Rimborsi da parte dello Stato per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b) di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 - cofinanziamento FERS >> e con lo stanziamento di lire 10.500 milioni per l'anno 1998;
c) capitolo 883 con la denominazione << Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FEAOG - Orientamento per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 >> e con lo stanziamento di lire 1.750 milioni per l'anno 1998;
d) capitolo 884 con la denominazione << Rimborsi da parte dell'Unione europea a valere sul FERS per interventi realizzati in attuazione dell'obiettivo comunitario 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2081/93, cofinanziati in conformità alla scheda n. 16 della Decisione della Commissione C(97) 1035/6 del 23 aprile 1997 >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, per le finalità previste dall'articolo 2 , comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l'anno 1998.
5. All'onere di lire 27.000 milioni derivante dal comma 4 si provvede come segue:
a) per lire 20.925 milioni con l'entrata di cui al comma 3;
b) per lire 6.075 milioni mediante storno dai capitoli 6998 e 6999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 degli importi rispettivamente di lire 1.575 milioni, di lire 4.500 milioni per l'anno 1998.

6. In relazione all'attuazione della procedura di finanziamento alternativo ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata e dei seguenti correlati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati per l'anno 1998, per l'ammontare complessivo di lire 20.925 milioni:
a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa - lire 3.675 milioni (Fondi Statali FEAOG);
b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa - lire 10.500 milioni (Fondi Statali FERS);
c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa - lire 1.750 milioni (Fondi FEAOG);
d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa - lire 5.000 milioni (Fondi FERS).

Art. 20
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.