LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 aprile 1997, n. 17

Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella regione Friuli-Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/05/1997
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
210.09 - Agriturismo
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità della legge)
1. La presente legge individua le strutture ricettive turistiche della regione Friuli-Venezia Giulia disciplinandone la tipologia, la classifica, l'apertura e le tariffe, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 284.
CAPO II
 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
Art. 2
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere.
2. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in almeno sette camere, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
3. I motel sono alberghi che forniscono il servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.
4. I villaggi albergo sono alberghi che, in un'unica area, chiaramente perimetrata, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
5. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina.
6. Le strutture ricettive alberghiere di cui ai commi 2, 3 e 5 possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale o << casa madre >>, ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento e gli altri servizi generali, anche in dipendenze, collocate in diverso fabbricato nelle immediate vicinanze o anche nello stesso, ma con diverso ingresso.
7. Con il termine << gestione unitaria >> di cui al presente articolo ed all'articolo 8 ci si riferisce ad un esercizio ricettivo facente capo ad un unico soggetto, titolare o gestore, che deve essere munito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 12.
Art. 3
 (Classificazione)
1. Le strutture ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 5 se trattasi di alberghi e da 2 a 4 se trattasi di residenze turistico alberghiere.
2. L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base dei requisiti minimi qualitativi.
3. I requisiti minimi qualitativi sono indicati nelle allegate tabelle << A >> (ALBERGHI) e << B >> (RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE) facenti parte integrante della presente legge.
4. Ai fini della classificazione gli alberghi devono comunque possedere:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;
b) almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
d) un locale ad uso comune;
e) impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

5. La classificazione come albergo o come residenza turistico alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere ed appartamenti.
6. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle possono assumere la denominazione aggiuntiva << lusso >> quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.
7. Gli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui al comma 6, necessari per far assumere all'albergo contrassegnato da 5 stelle la denominazione << lusso >>, risultano da:
a) eccezionali elementi qualitativi delle strutture ricettive quali:
1) vista panoramica;
2) pregi architettonici ed artistici della costruzione;
3) tipo di costruzione che si distingue dagli edifici circostanti e da altri alberghi della zona per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco riservato, o aree equivalenti;
4) rilevante ampiezza e sontuosità dell'entrata, della hall, delle sale ad uso comune, delle camere ed esistenza di appartamenti;
5) ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
6) montacarichi e montavivande;
7) eccellente funzionalità di tutti gli impianti;
8) grande ristorante;
9) terrazze e solarium;
10) per le località turistiche, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
b) eccezionale qualità nel settore dell'arredamento della struttura data da:
1) tappeti;
2) mobili di pregio;
3) arredi e tendaggi di particolare tono;
4) televisione, filodiffusione o radio in tutte le camere;
5) impianti di illuminazione adeguati ai singoli ambienti;
6) posateria e stoviglie di tono particolare;
c) particolare qualità del servizio quale:
1) una direzione altamente qualificata;
2) servizio di portineria e di ricevimento particolarmente curati dal personale qualificato e sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente;
3) rapporto favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
4) qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi con riguardo anche alle conoscenze di lingue estere;
5) dotazione di uniformi di identificazione degli addetti ai vari servizi;
6) servizio bar e ristorante altamente qualificato.

8. Gli alberghi contrassegnati da 3, 2 ed 1 stella, che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate, possono aggiungere la denominazione di << pensione >>.
9. Per gli alberghi che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione << meublé >> o << garnì >>.
10. Per gli alberghi contrassegnati da 5 o 4 stelle può essere usata in alternativa l'indicazione << Grand Hotel >>, << Grande Albergo >> o << Palace >>, mentre per gli altri può essere usata l'indicazione << Hotel >>.
11. Le dipendenze sono classificate di norma in una classe inferiore a quella della casa madre e devono avere la stessa denominazione della casa madre.
12. La classificazione della struttura ricettiva alberghiera è obbligatoria ed è condizione indispensabile per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 6.
13. La classificazione delle strutture ricettive alberghiere ha validità per un quinquennio, a partire dall'1 gennaio 1998.
14. Per le nuove strutture ricettive alberghiere e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
15. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione della struttura ricettiva alberghiera il titolare o gestore deve richiedere la revisione della stessa secondo le modalità di cui all'articolo 4.
16. Il Comune competente per territorio fornisce ai gestori o titolari di strutture ricettive alberghiere, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione di cui al presente articolo, apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi delle rispettive strutture, che devono essere debitamente compilate in ogni loro parte e trasmesse entro il successivo mese di giugno al Comune medesimo.
17. Il Comune, esaminate le denunce, nonché esperiti gli eventuali accertamenti che ritiene necessari, procede alla classificazione degli esercizi ricettivi con le modalità di cui all'articolo 4.
18. Verso tale provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 5.
19. Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 15, deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva alberghiera, presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
20. Nella domanda di riclassificazione, la dichiarazione del titolare o gestore di non intervenuta modifica delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 2 dell'articolo 4 sostituisce la documentazione prevista dal medesimo articolo.
Art. 4
 (Procedura di classificazione)
1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere sono delegate ai Comuni.
2. Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva alberghiera, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune competente per territorio, contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva, domanda su apposita scheda di denuncia, compilata su un modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alla struttura ricettiva alberghiera. Alla domanda devono essere allegati:
a) certificato di agibilità;
b) l'attestazione sanitaria con la specifica della capacità ricettiva delle singole camere od unità abitative, numerate progressivamente, del numero dei letti e dei bagni/docce;
c) il certificato di prevenzione incendi se prescritto dalle vigenti disposizioni o documento sostitutivo;
d) una relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulla dotazione degli impianti ed attrezzature, sull'ubicazione ed aspetto esterno nonché sul numero e qualificazione professionale del personale che completi la scheda di denuncia;
e) planimetria, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100.

3. Il provvedimento di classificazione è adottato dal Comune nel cui ambito è situata la struttura ricettiva.
4. Copia del provvedimento di classificazione e della relativa documentazione devono essere inviate immediatamente alla Direzione regionale del commercio e del turismo per il controllo.
5. Il provvedimento di classificazione viene affisso all'albo pretorio del Comune ove ha sede la struttura ricettiva interessata e pubblicato entro 30 giorni dalla data della deliberazione di classificazione sul Foglio annunzi legali della provincia di appartenenza.
6. Il provvedimento di classificazione viene inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5
 (Ricorso verso la classificazione)
1. Verso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data della notificazione o, in caso di ricorso presentato dal soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio annunzi legali.
2. La Giunta regionale decide in via definitiva, sentita una Commissione così composta:
a) dall'Assessore regionale al commercio e turismo o suo delegato, che funge da Presidente;
b) dal Direttore della Direzione regionale del commercio e del turismo, o suo delegato;
c) da un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'ANCI;
d) da un rappresentante effettivo ed uno supplente delle Aziende per la promozione turistica operanti nella regione;
e) da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti designati dalle Associazioni degli albergatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
4. Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale del commercio e turismo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, la Giunta regionale deve esprimere la propria decisione in merito.
Art. 6
 (Autorizzazione)
1. L' autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva alberghiera è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è ubicata detta struttura ricettiva al titolare o al gestore anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 24 dicembre 1993, n. 537, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.
2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione della struttura ricettiva per la quale l'autorizzazione medesima è richiesta.
3. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa comunale prevista dal decreto legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.
4. Ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere, oltre alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, il richiedente deve presentare domanda nella quale deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza; in caso l'azienda alberghiera sia gestita da una società, le generalità da indicare devono essere oltre a quelle della società, anche quelle del gestore nominato dalla società;
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;
d) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;
e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò deve essere specificatamente dichiarato;
f) di non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere interdetto o inabilitato;
g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva alberghiera;
h) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva.

5. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Alla domanda deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva alberghiera sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.
7. Ottenuta la classificazione della struttura ricettiva, il richiedente, prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio, deve presentare al Comune competente per territorio ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione comunale.
8. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla tipologia ed alla denominazione della struttura ricettiva alberghiera, alla classificazione assegnata, al numero delle camere, dei posti letto e dei bagni/docce ed all'ubicazione; deve inoltre essere indicato se la struttura è aperta tutto l'anno o solo stagionalmente.
Art. 7
 (Comunicazione dei prezzi)
1. I prezzi delle camere delle strutture ricettive alberghiere ai sensi della legge 284/1991 sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione.
3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni.
4. Per le località turistiche possono essere proposti dalle associazioni di categoria, entro il 31 maggio di ogni anno, e determinati dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, i periodi di alta stagione, con decorrenza dall'1 gennaio successivo, per le strutture ricettive turistiche.
5. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro l'1 ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a 120 giorni in un anno.
6. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 5 possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.
7. I Comuni possono determinare il periodo di apertura delle strutture ricettive alberghiere a carattere stagionale, sentite le associazioni di categoria più rappresentative a livello locale. L'apertura occasionale delle strutture ricettive e dei servizi accessori è consentita anche in altri periodi previa comunicazione al Comune.
8. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive alberghiere, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 5 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.
9. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva alberghiera, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.
10. La comunicazione di cui al comma 5 deve essere compilata su apposito modulo fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
11. La comunicazione comprende le seguenti tariffe:
a) prezzo giornaliero delle camere ad un letto ed a due letti, con o senza servizi igienici privati;
b) prezzo giornaliero dell' unità abitativa con servizi igienici privati;
c) pernottamento comprensivo della prima colazione;
d) pensione completa o mezza pensione, riferita all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.

12. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, di aria condizionata, ove esistenti, ed IVA.
13. La pensione completa comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione ed il pranzo.
14. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione ed un pasto.
15. Il prezzo minimo della pensione con o senza servizi igienici privati non può superare la somma del prezzo dei pasti più la metà del prezzo minimo della camera a due letti; il prezzo massimo della pensione va calcolato con il prezzo massimo della camera singola.
16. La differenza tra prezzi minimi e massimi denunciati per uno stesso periodo per le camere ad uno o due letti senza o con bagno non può essere superiore al 100 per cento; tra i prezzi minimi e massimi di pensione, la differenza non deve essere superiore al 70 per cento.
17. Qualora la differenza tra i prezzi minimi e massimi denunciati superi tale misura, il Comune provvede d'autorità alla determinazione dei prezzi massimi mediante l'aggiunta ai prezzi minimi, risultanti dalla denuncia, dell'importo corrispondente alle percentuali indicate nel comma 16.
18. Nel caso vengano denunciati soltanto prezzi minimi o soltanto prezzi massimi, questi sono considerati unici, da valere sia come minimi sia come massimi.
19. I prezzi delle camere o della pensione con bagno devono essere denunciati soltanto se l'esercizio dispone di bagni o docce annessi alle camere e destinati ad uso esclusivo degli ospiti delle stesse.
20. I prezzi della pensione completa o della mezza pensione si applicano per soggiorni non inferiori a 3 giorni.
21. Il supplemento giornaliero per il letto occasionalmente aggiunto su richiesta del cliente, non può superare del 35 per cento il prezzo della camera a due letti.
22. Qualora una camera a due letti venga assegnata ad una persona sola, il prezzo non può superare del 20 per cento quello massimo approvato per la camera ad un letto dotata di servizi equipollenti; il prezzo intero può, per contro, venire applicato nel caso in cui una persona sola richieda espressamente l'assegnazione di una camera a due letti.
23. Nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera non disponga di camere ad un letto, il prezzo della camera a due letti, assegnata ad una persona sola, non può superare il 70 per cento del prezzo autorizzato per detta camera.
CAPO III
 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
Art. 8
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive all' aria aperta i campeggi e i villaggi turistici.
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.
3. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti di piccole dimensioni, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
Art. 9
 (Caratteristiche)
1. Le strutture ricettive all' aria aperta sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con un numero di stelle da 1 a 4 se trattasi di campeggi e da 2 a 4 se trattasi di villaggi turistici.
2. Le strutture ricettive all' aria aperta devono:
a) disporre di adeguata recinzione o, comunque, di adeguata schermatura almeno fino ad un'altezza di metri due dal livello del suolo, in modo tale da consentire un unico ingresso, sia pure distinto per pedoni e vetture, controllabile dal personale di sorveglianza;
b) essere ubicate in località salubre;
c) essere dotate di un servizio di custodia a mezzo di apposito personale all'ingresso ed all'interno dell'insediamento.

3. Il posto di pronto soccorso deve essere costituito da un apposito locale, possibilmente isolato dagli altri servizi comuni, attrezzato adeguatamente con brande e materassi, dotato dell'occorrente per i soccorsi di urgenza.
4. L'accesso al campo, i locali d'uso comune e di pronto soccorso devono essere convenientemente illuminati durante le ore notturne; il quadro di manovra degli impianti elettrici deve essere accessibile solo al personale addetto.
5. Le strutture ricettive all'aria aperta non possono trovare ubicazione in parchi, giardini, od altre aree equivalenti, che siano tutelati da leggi nazionali o regionali sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico o sulla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.
6. I gabinetti devono essere convenientemente ubicati e costruiti a regola d'arte; in particolare devono essere illuminati e ventilati, dotati di chiusura idraulica e le pareti, fino a due metri dal suolo, nonché il pavimento, devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile; analoghe prescrizioni devono essere adottate per le docce.
Art. 10
 (Classificazione)
1. L'attribuzione del numero di stelle è effettuata sulla base dei requisiti minimi qualitativi.
2. I requisiti minimi qualitativi sono indicati nelle allegate tabelle << C >> (CAMPEGGI) e << D >> (VILLAGGI TURISTICI), facenti parte integrante della presente legge.
3. Nei campeggi è consentito l'alloggiamento dei turisti in allestimenti stabili o in mezzi mobili, installati a cura della gestione per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva della struttura; qualora si superi tale capacità ricettiva la struttura sarà considerata villaggio turistico.
4. La classificazione ha validità per un quinquennio, a partire dall'1 gennaio 1998.
5. Per le nuove strutture ricettive all'aria aperta e per quelle soggette a revisione di classificazione, la stessa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
6. Se nel corso del quinquennio si verificano delle variazioni di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta, il titolare o gestore deve richiedere la revisione delle stesse secondo le modalità di cui all'articolo 11.
7. La revisione, oltre che su iniziativa del titolare o del gestore, qualora si verifichino delle variazioni, può essere effettuata d'ufficio.
Art. 11
 (Procedure di classificazione)
1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta sono delegate ai Comuni che le esercitano ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 4 e 5.
2. Per ottenere la classificazione di una struttura ricettiva all'aria aperta, l'aspirante titolare o gestore deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, domanda, su apposita scheda di denuncia, compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dell'attrezzatura e dei servizi relativi alle strutture ricettive all'aria aperta.
3. Il titolare o gestore che si trovi nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 deve richiedere la revisione della classifica attribuita alla propria struttura ricettiva all'aria aperta, presentando domanda sull'apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta di cui al comma 2.
4. Entro il mese di giugno dell' ultimo anno di validità della classificazione di cui all' articolo 10, i titolari o gestori delle strutture ricettive all'aria aperta devono far pervenire al Comune competente per territorio le apposite schede di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi delle loro strutture, debitamente compilate in ogni loro parte.
5. Nella commissione prevista dall' articolo 5 i rappresentanti effettivi e quelli supplenti delle associazioni degli albergatori sono sostituiti dai rappresentanti effettivi e dai supplenti designati dalle associazioni dei gestori di strutture ricettive all'aria aperta maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 12
 (Autorizzazione)
1. L' autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata.
2. L'autorizzazione è subordinata al provvedimento di classificazione e può essere rilasciata al titolare o gestore delle strutture ricettive all'aria aperta, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/ 1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS, approvato con RD 773/1931, e della presentazione, da parte dell'interessato, del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.
3. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una struttura ricettiva all'aria aperta deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) le generalità del richiedente l'autorizzazione;
b) la località dove sorge o deve sorgere il complesso;
c) il tipo di ricettività che si intende attuare;
d) la capacità ricettiva ed il periodo di apertura del complesso;
e) le eventuali attività di vendita di bevande e generi alimentari, di mensa, od assimilabili;
f) la denominazione del complesso turistico.

4. A corredo della domanda devono essere prodotti i seguenti documenti:
a) piano di situazione dell'area sulla quale insiste o deve insistere la struttura;
b) progetto di sistemazione dell'esercizio ricettivo, corredato di planimetria e sezioni adeguate, atte ad individuare l'assetto generale del complesso, con la previsione delle infrastrutture necessarie, la collocazione e le caratteristiche strutturali delle attrezzature e degli impianti tecnologici, igienico sanitari, sportivi, ricreativi e per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;
c) titolo di disponibilità dell'area.

5. Sull'iniziativa devono essere sentiti l'autorità sanitaria, il comando dei vigili del fuoco e l'ispettorato ripartimentale delle foreste, competenti per territorio, per il rilascio degli eventuali nulla osta od autorizzazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Per poter iniziare l'attività il richiedente l'autorizzazione all'esercizio deve presentare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva all'aria aperta, apposita domanda nella quale deve indicare sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza; in caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, le generalità da indicare devono essere oltre a quelle della società, anche quelle del gestore nominato dalla società;
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;
d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;
e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò deve essere specificatamente dichiarato;
f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, qualora non sia intervenuta la riabilitazione e di non essere interdetto o inabilitato;
g) l'indicazione della denominazione ed ubicazione della struttura ricettiva.

7. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.
8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi di cui all'articolo 11 relativa alla classificazione della struttura e l'indicazione delle tariffe dei vari servizi;
b) regolamento interno di funzionamento del complesso.

9. Alla domanda deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva all'aria aperta sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.
10. Il Comune dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva all'aria aperta ed aver accertato quanto previsto dal comma 2, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura, previa presentazione da parte del richiedente, dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.
11. L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia e denominazione della struttura ricettiva all'aria aperta, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva (numero piazzole, unità abitative e posti letto), al periodo di apertura (annuale o stagionale) ed all'ubicazione.
12. Con lo stesso provvedimento di autorizzazione può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande in genere, di spaccio e di ristorazione, limitatamente agli utenti del complesso ricettivo.
13. Se il campeggio di cui all' articolo 13 è organizzato su un'area privata è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.
14. Gli enti ed associazioni senza scopo di lucro devono nominare un rappresentante in loco dando notizia della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina, a mezzo lettera raccomandata, all'autorità di pubblica sicurezza ed al sindaco.
15. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 13
 (Campeggi mobili)
1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni, da associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
Art. 14
 (Comunicazione dei prezzi)
1. I prezzi delle strutture ricettive all' aria aperta, ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione anche soltanto su parte del territorio regionale.
3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni ed è determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 7.
4. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all'aria aperta devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro l'1 ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa.
5. Nel caso in cui vengono comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati come prezzi unici.
6. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 4, possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima, a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.
7. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive all'aria aperta, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 4 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della struttura ricettiva.
8. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, della struttura ricettiva all'aria aperta, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova denuncia delle tariffe relative ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.
9. I prezzi devono essere comprensivi dell'IVA.
10. I prezzi giornalieri si riferiscono alle seguenti voci:
a) adulti;
b) ragazzi;
c) piazzole (compresi prima auto o moto, corrente elettrica senza contatore e mezzo di pernottamento);
d) unità abitative.

CAPO IV
 STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
Art. 15
 (Definizione e tipologia)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito e loro accompagnatori.
3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento con criteri diversi da quelli alberghieri, gruppi di persone per soggiorni a tariffe agevolate non inferiori a cinque giorni. Tali centri possono essere gestiti soltanto da associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale e locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati.
6. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 3, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di pensionati per studenti, case di ospitalità e simili.
Art. 16
 (Requisiti)
1. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, e successive integrazioni, che dai relativi regolamenti comunali.
2. Gli alberghi per la gioventù devono avere inoltre i seguenti requisiti:
a) essere ubicati in zona salubre;
b) essere dotati di una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti e, dove possibile, di un servizio di mensa;
c) disporre di camere, camerate e di servizi disposti in settori separati per uomini e donne;
d) disporre di camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;
e) possedere almeno un servizio igienico, costituito da WC, bagno o doccia, lavabo ogni 10 persone ospitate e, comunque, un WC, un bagno o doccia ed un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
f) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;
g) disporre di idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;
h) avere impianti elettrici conformi alle norme ENPI- CEI;
i) disporre di una cassetta di pronto soccorso, con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;
l) avere un apparecchio telefonico di norma ad uso degli ospiti;
m) assicurare un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

3. Le case per ferie ed i centri per soggiorni sociali devono avere i requisiti previsti per gli alberghi per la gioventù alle lettere a), d), e), g), h), i) ed l) del comma 2.
4. Devono comunque avere un servizio di mensa comune, ristorante o self service ed essere dotati di sale comuni per l'attività di svago e di intrattenimento.
5. Deve essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
6. Le foresterie devono possedere i requisiti previsti per gli alberghi per la gioventù, alle lettere d), e), g), h), i) ed l) del comma 2; deve inoltre essere assicurato un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature, con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.
Art. 17
 (Autorizzazione)
1. L'autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale è rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui ambito la struttura è situata, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/ 1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari, nonché dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931.
2. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
3. La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura ricettiva a carattere sociale e deve contenere:
a) generalità del richiedente e dell' eventuale gestore;
b) ubicazione della struttura e tipo di ricettività che si intende gestire;
c) capacità ricettiva e periodo di apertura da indicare in apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi della struttura predisposta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;
d) indicazione delle tariffe dei vari servizi;
e) regolamento interno di funzionamento della struttura;
f) titolo di disponibilità della struttura.

4. Per l'esercizio di case per ferie e foresterie, il richiedente l'autorizzazione deve produrre una dichiarazione impegnativa attestante che la struttura ricettiva può ospitare soltanto quelle persone per le quali la casa per ferie o la foresteria sono state istituite.
5. Per l'esercizio di centri per soggiorni sociali i rappresentanti legali, anche locali, delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali devono produrre copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino le finalità dell'associazione ed una dichiarazione impegnativa che attesti che la struttura può ospitare solo i propri associati.
6. L'autorizzazione all'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale, all'ubicazione, alla capacità ricettiva (camere, letti e bagni/docce) ed al periodo di apertura (annuale o stagionale).
7. Con lo stesso provvedimento può essere autorizzato l'esercizio di vendita di bevande in genere e di ristorazione destinate esclusivamente agli ospiti delle strutture ricettive.
8. Il Comune competente per territorio verifica ogni cinque anni, a decorrere dall'1 gennaio 1998, con controlli ispettivi, il mantenimento dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
Art. 18
 (Comunicazione dei prezzi)
1. Il titolare o gestore di una struttura ricettiva a carattere sociale è tenuto a comunicare al Comune, nel cui ambito è ubicata la struttura, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, i prezzi dei servizi che intende praticare l'anno successivo.
CAPO V
 RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI
Art. 19
 (Definizione e tipologia)
1. Sono rifugi alpini le sole strutture idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota, che possono essere base logistica per operazioni di soccorso alpino, non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari, custodite, gestite da enti pubblici, associazioni operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché da privati.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o con impianti di risalita in servizio pubblico, di proprietà di enti pubblici, o associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore alpinistico, escursionistico e speleologico, nonché di privati.
3. I fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo degli alpinisti, sono denominati bivacchi.
Art. 20
 (Requisiti dei rifugi alpini)
1. I rifugi alpini devono essere sufficientemente attrezzati per il ricovero, la sosta, il ristoro ed il pernottamento ed in particolare devono disporre:
a) di locali riservati all'alloggiamento del gestore custode;
b) di servizio di cucina o di idonea attrezzatura per la preparazione comune dei pasti;
c) di spazio attrezzato utilizzabile per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;
d) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposti;
e) di servizi igienico sanitari essenziali e proporzionati, per quanto tecnicamente possibile, alla capacità ricettiva;
f) di impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, per quanto tecnicamente realizzabile;
g) di attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde ed attrezzature utili);
h) di posto telefonico o nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio telefono o similari;
i) di un numero adeguato di estintori di tipo omologato e controllati costantemente;
l) di una piazzola per l' atterraggio degli elicotteri;
m) di lampada esterna che deve essere accesa dal tramonto all'alba nel periodo di apertura.

2. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto ed accessibile dall'esterno.
Art. 21
 (Autorizzazione)
1. Chiunque intenda aprire un rifugio alpino deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune nel cui ambito sarà ubicata la struttura indicando:
a) generalità del richiedente;
b) la denominazione proposta per il rifugio;
c) i periodi di apertura.

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica descrittiva dalla quale risultino l'ubicazione, l'altitudine della località e le vie d'accesso, nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici e le dotazioni della struttura.
3. La relazione deve essere corredata da una corografia in scala 1:50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno una sezione dell'immobile, dal nulla osta delle competenti autorità militari, nel caso il rifugio si trovi compreso in una delle zone militarmente importanti determinate dalle leggi 1 giugno 1931, n. 886, e 27 gennaio 1941, n. 285, dalle autorizzazioni del Direttore superiore della Circoscrizione doganale e del Comando di Legione della Guardia di finanza, territorialmente competenti, qualora si tratti di rifugio da aprirsi in prossimità della linea doganale e dal parere del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente con le eventuali prescrizioni.
4. Il Sindaco del Comune competente per territorio rilascia l'autorizzazione all'apertura, sentito il parere della Delegazione regionale del CAI e del Collegio regionale guide alpine.
5. Il richiedente deve successivamente presentare domanda ai fini dell'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione nella medesima del nominativo del gestore custode che deve sottoscrivere la domanda per accettazione.
6. Il gestore può essere il richiedente medesimo o persona diversa.
7. Il Comune accerta che il preposto alla conduzione dell'esercizio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931 e dell'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.
8. Il Comune, inoltre, deve accertare che il preposto alla conduzione dell'esercizio sia persona di sana e robusta costituzione fisica ed abbia conoscenza della zona, delle vie di accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi ed ai posti di soccorso più vicini, abbia la capacità di apprestare le necessarie provvidenze in caso di pericolo ed i soccorsi di primo intervento.
9. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 8, il Comune si avvale di certificazione rilasciata dal delegato del Corpo nazionale soccorso alpino, competente per zona o dal Collegio regionale guide alpine.
10. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti di cui al comma 8, qualora il preposto alla conduzione del rifugio eserciti l'attività professionale di guida alpina, maestro di alpinismo o aspirante guida alpina.
11. L'autorizzazione all'esercizio dei rifugi alpini è rilasciata dal Sindaco, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento dei requisiti strutturali, tecnici ed igienico sanitari.
12. L' autorizzazione all'esercizio comprende oltre all'attività propriamente ricettiva, anche l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di ogni genere e grado.
13. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
14. Chiunque voglia attivare un bivacco deve darne comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari dei bivacchi devono garantirne la manutenzione ed il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Art. 22
 (Requisiti dei rifugi escursionistici)
1. I rifugi escursionistici devono essere in possesso delle strutture e delle dotazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), fatto salvo quanto disposto dal presente articolo.
2. Nei rifugi escursionistici le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima di mq. 8 per le camere ad 1 letto base con un incremento di superficie di mq. 3 per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto; la frazione superiore a mq. 0,50 è arrotondata all'unità.
3. Qualora non tutte le camere del rifugio escursionistico siano servite di proprio bagno/doccia, il rifugio deve disporre almeno di una stanza da bagno completa (vaso con cassetta di cacciata d'acqua, lavabo, doccia e specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda) ad uso comune ad ogni piano.
4. Nei rifugi escursionistici i locali destinati alla sosta ed al ristoro devono disporre di almeno un servizio igienico ad uso comune.
5. Possono assumere la qualifica di rifugio escursionistico le strutture già qualificate rifugi alpini e che siano situate in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno.
6. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni od escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla normativa dei rifugi escursionistici.
Art. 23
 (Autorizzazione)
1. Per l' autorizzazione all'esercizio di rifugio escursionistico valgono le medesime norme relative ai rifugi alpini.
2. Nel caso di gestione pubblica dei rifugi alpini, la stessa deve essere effettuata a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore: tale obbligo non sussiste qualora si tratti di rifugi senza custode. I rifugi escursionistici devono essere gestiti a mezzo rappresentante o tramite appalto a gestore, previa stipula di apposita convenzione approvata dal Comune che garantisca le finalità d'uso.
Art. 24
 (Periodo di apertura)
1. Le strutture ricettive qualificate come rifugi alpini o escursionistici devono essere tenute aperte per un periodo minimo che va dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
Art. 25
 (Comunicazione dei prezzi)
1. I titolari o gestori dei rifugi devono comunicare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14 al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura i prezzi che intendono praticare nell'anno successivo.
CAPO VI
 ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
Art. 26
 (Definizione)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
3. L' attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.
4. La locazione di camere o appartamenti ammobiliati, senza la contemporanea prestazione del servizio di alloggio, non costituisce servizio di affittacamere.
5. Gli esercizi di affittacamere devono assicurare nelle camere o negli appartamenti i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera, considerati quale << servizio di alloggio >>:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la presa d'atto per l'esercizio di affittacamere può essere inserita nella licenza per l'esercizio di ristorazione.
7. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
8. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
9. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario completo di WC, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni 10 persone comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
10. Per la camera da letto, l'arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona oltre che da armadio e cestino rifiuti.
Art. 27
 (Presa d'atto per l'esercizio di affittacamere)
1. Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve fare preventiva dichiarazione al Comune competente per territorio che, dopo l'accertamento dei requisiti strutturali ed igienico sanitari dell'esercizio, nonché dei requisiti soggettivi del titolare previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931, procede alla relativa classificazione.
2. Chi intende esercitare l' attività di affittacamere deve ottenere l'attestato sanitario di idoneità dei locali, con l'indicazione per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati e deve inoltre presentare la scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi compilata su modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, al Comune competente per territorio, specificando:
a) la generalità del richiedente;
b) la tipologia del fabbricato;
c) il numero e l' ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
d) il rispettivo numero delle camere e dei posti letto;
e) i servizi igienici a disposizione degli ospiti;
f) la descrizione dell'arredamento;
g) i servizi accessori offerti;
h) i periodi in cui viene data ospitalità;
i) la somministrazione di pasti e bevande.

3. Il Comune, nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, prende atto della dichiarazione, presentata da chi intende esercitare l'attività di affittacamere, valida esclusivamente per i locali in essa indicati, provvedendo alla relativa iscrizione in apposito elenco.
4. A chi esercita l'attività di affittacamere non può essere rilasciata più di una presa d'atto.
5. La presa d' atto ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
6. Chi affitta saltuariamente non più di due camere è escluso dagli obblighi amministrativi di cui al presente articolo.
Art. 28
 (Classificazione)
1. Gli esercizi di affittacamere sono classificati dal Comune in quattro categorie sulla base dell'allegata tabella << E >> facente parte integrante della presente legge.
Art. 29
 (Comunicazione dei prezzi)
1. Gli affittacamere devono comunicare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al Comune nel cui ambito è ubicata la struttura, i prezzi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo.
CAPO VII
 CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
Art. 30
 (Definizione)
1. Sono case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.
2. Si intende gestione di case e appartamenti per vacanze, ai sensi della presente legge, la gestione non occasionale ed organizzata di case o appartamenti ad uso turistico, ivi compreso il turismo connesso a motivi di lavoro, affari e studio.
3. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle strutture ricettive alberghiere.
4. Per gestione in forma imprenditoriale si intende la gestione organizzata che opera in modo professionale e continuativo, anche stagionalmente, rivolta a curare l'amministrazione, la collocazione e la gestione di strutture abitative, di cui si abbia a qualsiasi titolo la disponibilità per uso turistico ricettivo.
5. Elementi che concorrono a definire la gestione in forma imprenditoriale sono:
a) una sede adibita dall'organizzazione, che funge da ricevimento ospiti, sulla quale può essere posta un'insegna;
b) presenza di personale adibito a tale attività, nonché la presenza di forme di propaganda;
c) offerta di fatto dei servizi di cui al comma 6;
d) disporre di più di quattro unità ricettive.

6. Nella gestione delle case ed appartamenti per vacanze, devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia delle strutture ricettive ad ogni cambio di cliente;
b) fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
c) assistenza di manutenzione delle strutture ricettive e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati;
d) recapito e ricevimento ospiti.

7. Nella gestione di case ed appartamenti per vacanze la fornitura di biancheria è facoltativa.
Art. 31
 (Requisiti)
1. Le case ed appartamenti gestiti per la cessione in uso ai turisti, secondo le modalità di cui alla presente legge, devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
Art. 32
 (Autorizzazione)
1. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura ricettiva, anche nel rispetto dei termini previsti in attuazione delle leggi 241/1990 e 537/1993, previo accertamento della sussistenza dei requisiti strutturali dell'immobile, dei requisiti soggettivi del titolare o rappresentante previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del TULPS approvato con RD 773/1931 e della presentazione da parte dell'interessato del certificato d'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio, istituito ai sensi della legge 426/1971, previsto dall'articolo 5 della legge 217/1983.
2. Per << rappresentante >> di cui al comma 1, si intende il legale rappresentante in caso di gestione di società.
3. L'autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è subordinata al provvedimento di classificazione.
4. Chi intende gestire case ed appartamenti per vacanze, oltre a presentare quanto previsto dal comma 1, deve richiedere l'autorizzazione al Comune in cui si svolge l'attività indicando:
a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la residenza;
b) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
c) di non aver mai riportato le condanne previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931, né di trovarsi nelle condizioni previste dal primo comma, numero 2, dello stesso articolo;
d) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico fra quelli di cui all'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora essi sussistano, devono essere specificatamente dichiarati;
e) di non aver contravvenuto all'obbligo di cui all'articolo 12 del TULPS, approvato con RD 773/1931; qualora si sia contravvenuto, ciò dovrà essere specificatamente dichiarato;
f) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato né sottoposto a concordato qualora non sia intervenuta la riabilitazione; di non essere interdetto o inabilitato;
g) le caratteristiche e l'ubicazione delle case ed appartamenti che vengono gestiti ai fini della classificazione degli stessi;
h) le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi;
i) i periodi di esercizio dell'attività.

5. La domanda deve essere sottoscritta in calce e la firma deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 15/1968.
6. Alla richiesta deve essere allegato l'attestato sanitario di idoneità delle unità abitative con l'indicazione, per le stanze destinate al pernottamento, dei posti letto autorizzati.
7. Alla richiesta deve essere allegata apposita scheda di denuncia dell'attrezzatura e dei servizi, predisposta dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, relativa alla classificazione della struttura.
8. Alla richiesta deve essere allegata, nel caso la struttura ricettiva sia gestita da una società, copia autentica dell'atto con cui viene nominato il gestore.
9. Il Comune, dopo aver provveduto alla classificazione della struttura ricettiva ed avere accertato quanto previsto dal comma 1, rilascia l'autorizzazione all'esercizio della struttura, previa presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.
10. L' autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa di concessione regionale.
Art. 33
 (Classificazione)
1. Le funzioni relative alla classificazione delle strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono delegate al Comune.
2. Il provvedimento di classificazione è adottato con le modalità di cui all'allegata tabella << F >> che fa parte integrante della presente legge.
Art. 34
 (Comunicazione dei prezzi)
1. I prezzi di affitto delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. I prezzi possono essere diversificati per periodi di alta e bassa stagione.
3. Il periodo di alta stagione non può superare i 75 giorni ed è determinato con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 7.
4. I titolari o gestori delle case ed appartamenti per vacanze debbono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro l'1 ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa.
5. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, questi sono considerati come prezzi unici.
6. Coloro che hanno ottemperato all' obbligo di cui al comma 4, possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima, a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.
Art. 35
 (Affitto in forma non imprenditoriale)
1. Ai fini ricognitivi delle case ed appartamenti per vacanze, affittati in forma non imprenditoriale ai turisti, è fatto obbligo ai proprietari o comproprietari degli stessi, di presentare al Comune, nel cui ambito la struttura è situata, una dichiarazione, stesa su apposito modulo predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, dalla quale deve risultare la capacità ricettiva dell'immobile con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno e le condizioni generali di conservazione dell'alloggio.
2. Una copia della dichiarazione deve essere trasmessa alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
3. È cura del Comune competente per territorio aggiornare periodicamente i dati di cui al comma 1.
CAPO VIII
 SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO ESERCENTI IL COMMERCIO
PER L'ISCRIZIONE DEI TITOLARI E GESTORI
DI IMPRESE TURISTICHE
Art. 36
 (Iscrizione nella sezione speciale del registro)
1. I titolari o gestori delle imprese turistiche di cui agli articoli 2, 8 e 30, siano essi persone fisiche o giuridiche sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro, istituito ai sensi della legge 426/1971, prevista dall'articolo 5 della legge 217/1983.
2. L' iscrizione deve essere richiesta presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica la sede legale; i soggetti residenti all'estero devono sostenere l'esame e richiedere l'iscrizione nella sezione speciale del registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione svolgono la propria attività.
3. Qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere iscritti alla sezione speciale del registro sia la persona giuridica che il legale rappresentante della stessa.
4. Nel caso in cui il legale rappresentante non eserciti direttamente l'attività di gestione, la società deve richiedere l'iscrizione anche della persona cui tale attività è affidata, ovvero della persona investita dall'ente, mediante apposita procura, della propria rappresentanza ai fini suddetti.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, la persona cui è affidata l'attività di gestione deve possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 37, mentre il legale rappresentante della società deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dello stesso articolo.
6. Per l' iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale sia in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5, quarto comma, lettere a) e c), della legge 217/1983.
7. L' iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinematografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonché delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative. L'iscrizione nella sezione speciale costituisce titolo per l'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 15 giugno 1991, n. 287.
8. Alla sezione speciale va iscritto anche il rappresentante di cui all'articolo 93 del TULPS approvato con RD 773/1931, il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 37. L'iscrizione è richiesta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della società.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, 12, 21, 23 e 32, è riconosciuta valida l'iscrizione nella sezione speciale del registro dei titolari e gestori di imprese turistiche così come singolarmente disciplinate dalle altre regioni in attuazione dell'articolo 5 della legge 217/1983.
10. L' iscrizione al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezioni agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, consente di esercitare l'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze indipendentemente dall'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al comma 1.
Art. 37
 (Requisiti per l'iscrizione)
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dall'articolo 36, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore età ad eccezione del minore emancipato, autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;
b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;
c) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 11 del TULPS, approvato con RD 773/1931;
d) non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 287/1991;
e) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività di impresa, disciplinato dalla presente legge.

Art. 38
 (Cancellazione dalla sezione speciale del registro)
1. La cancellazione dalla sezione speciale del registro di cui all'articolo 36 è disposta per:
a) venir meno dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 37;
b) per causa di morte;
c) trasferimento della residenza o sede legale.

2. In caso di morte il subentrante ha facoltà di continuare l'attività del dante causa ed ottenere la relativa autorizzazione all'esercizio, purché dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 37, entro un anno dalla data dell'evento e, per giustificato motivo, fino al massimo di un ulteriore anno.
Art. 39
 (Procedura per l'ammissione agli esami di idoneità)
1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità per l'attività di imprese ricettive, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale hanno la residenza dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 37.
Art. 40
 (Commissione giudicatrice)
1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita un'apposita commissione giudicatrice per l'esame di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 37, nominata dalla Giunta camerale, presieduta dal Segretario generale o da un vice Segretario generale o altro funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica non inferiore all'ottava ed è costituita dai seguenti membri:
a) un rappresentante della Direzione regionale del commercio e del turismo;
b) un esperto di gestione di strutture ricettive designato dall'Associazione provinciale degli albergatori;
c) un rappresentante dell' Azienda per i servizi sanitari nella cui circoscrizione è ubicata la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
e) un rappresentante dell' Intendenza di Finanza;
f) un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto in materia.

2. Funge da segretario della Commissione un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con qualifica non inferiore alla settima.
3. Con la stessa procedura di quelli effettivi, possono essere nominati per la Commissione giudicatrice anche membri supplenti.
4. La Commissione dura in carica due anni; i suoi membri possono essere confermati.
5. Qualora vi siano domande, la Commissione si riunisce per l'effettuazione dell'esame almeno ogni tre mesi.
Art. 41
 (Materie d'esame di idoneità)
1. L'esame di idoneità di cui alla lettera e) dell'articolo 37 consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
a) legislazione turistica;
b) organizzazione, amministrazione, controllo di gestione delle strutture ricettive e dei relativi servizi ed adeguamento della politica aziendale alle tendenze del mercato;
c) norme igienico sanitarie relative alle strutture ricettive ed annessi servizi turistici;
d) normative in materia di lavoro e sicurezza sociale;
e) adempimento in materia tributaria, fiscale e di contabilità aziendale;
f) legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

2. La Giunta camerale specifica, nell'ambito delle singole materie, gli argomenti che formano prove di esame e stabilisce i termini e le modalità per l'effettuazione delle prove stesse.
CAPO IX
 ATTIVITÀ TURISTICHE AD USO PUBBLICO GESTITE IN REGIME DI
CONCESSIONE ED ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art. 42
 (Stabilimenti balneari. Comunicazione prezzi)
1. Ai sensi della legge 284/1991, sono liberamente determinati i prezzi delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari).
2. Tali prezzi devono essere comunicati alle Capitanerie di porto competenti per territorio ed alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro l'1 marzo, con validità per l'anno medesimo.
3. La comunicazione dei prezzi deve avvenire nel termine di cui al comma 2 mediante apposito modello fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 43
 (Alloggi agrituristici. Comunicazione prezzi)
1. Ai sensi della legge 284/1991 e del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253, gli operatori agrituristici devono comunicare al Comune competente per territorio, entro l'1 ottobre, i prezzi minimi e massimi dei servizi, relativi alle loro strutture ricettive, che intendono praticare nell'anno successivo.
2. Coloro che hanno ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 possono presentare entro l'1 marzo una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 giugno al 31 dicembre.
3. La comunicazione dei prezzi deve avvenire nel termine di cui al comma 1 mediante modello fornito dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
CAPO X
 NORME COMUNI
Art. 44
 (Denominazione e segno distintivo)
1. L'approvazione della denominazione ed il controllo dell'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.
2. Con il termine << denominazione >> di cui al comma 1 si intende il nome, la ditta, la ragione sociale, la denominazione sociale, il segno o il nome di fantasia, con il quale si contraddistingue l'immobile o il complesso di immobili che costituiscono la struttura ricettiva alberghiera.
3. La denominazione delle strutture ricettive turistiche è libera e viene approvata in sede di classificazione delle strutture stesse.
4. Non è consentita l'adozione di una denominazione nella quale siano contenute indicazioni che possano provocare incertezza sulla natura e sul livello di classificazione delle strutture medesime.
5. Le strutture ricettive di cui alla presente legge non possono assumere la denominazione adottata da altre strutture ricettive classificate in una tipologia medesima aventi sede nello stesso territorio comunale o in territori contigui, quando tale denominazione possa provocare confusione nell'offerta turistica.
6. Il segno distintivo delle strutture, da esporre in modo visibile all'esterno delle strutture medesime, è quello realizzato in conformità al modello approvato con decreto 23 settembre 1991, n. 1036/TUR del Direttore regionale del commercio e del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 29 novembre 1991, n. 163.
7. È vietato usare per le strutture ricettive denominazioni ed indicazioni diverse da quelle previste dalla presente legge.
Art. 45
 (Pubblicità dei prezzi)
1. È fatto obbligo di tenere esposta in maniera ben visibile al pubblico nell'ufficio di ricevimento degli ospiti una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorità competente.
2. È fatto altresì obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente ai contenuti di cui al comma 1.
3. Nel cartellino prezzi, di cui al comma 2, devono essere indicati i seguenti dati:
a) denominazione della struttura ricettiva;
b) classificazione;
c) numero della camera o dell'unità abitativa;
d) numero dei letti corrispondenti all'attrezzatura denunciata;
e) prezzi giornalieri della camera o dell'unità abitativa, dei servizi di pensione completa, mezza pensione, suddivisi per periodi di bassa ed alta stagione nelle località nelle quali sia stata effettuata la determinazione di cui all'articolo 7.

4. La tabella e i cartellini prezzo sono forniti dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 46
 (Variazioni alle strutture ricettive)
1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive di cui alla presente legge sono tenuti a denunciare al Comune, entro 30 giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non dovessero comportare una diversa classificazione od autorizzazione.
Art. 47
 (Applicazione di prezzi inferiori ai minimi)
1. I titolari o gestori delle strutture ricettive turistiche non possono praticare prezzi superiori ai massimi, regolarmente comunicati, né praticare prezzi inferiori ai minimi ad eccezione dei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni;
c) bambini al di sotto dei 12 anni;
d) guide, accompagnatori, interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui alla lettera a);
e) offerte integrate di servizi turistici: tour, settimane bianche o simili;
f) offerte promozionali di servizi turistici: formule weekend, congressi e manifestazioni.

Art. 48
 (Mancata comunicazione dei prezzi)
1. La mancata comunicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive, degli alloggi agrituristici, nonché degli esercenti delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari), nei termini previsti dalla legge, comporta l'implicita conferma della validità della precedente comunicazione, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.
Art. 49
 (Tassa di concessione regionale)
1. Il rilascio dell'autorizzazione o della presa d'atto di cui agli articoli 12, 17, 21, 23, 27 e 32 è soggetta al pagamento di una tassa di concessione regionale nella misura di cui all'allegata tabella << G >>.
2. Per la disciplina della tassa di cui al comma 1, si fa riferimento alla legge regionale 20 agosto 1971, n. 40.
Art. 50
 (Vigilanza)
1. Ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori, le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie della presente legge sono delegate ai Comuni competenti per territorio.
2. La Direzione del commercio e del turismo mantiene l'alta vigilanza sul settore e può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite personale delle Aziende di promozione turistica.
3. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune, dove è stata accertata la violazione, a titolo di integrazione al finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.
4. La vigilanza sulla corretta applicazione dei prezzi comunicati dagli stabilimenti balneari spetta alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
5. I proventi delle sanzioni relative ai prezzi degli stabilimenti balneari sono introitati dalla Regione.
6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Art. 51
 (Sanzioni)
1. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle attrezzature delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
2. L' inosservanza delle norme contenute nella presente legge, in materia di classificazione delle strutture ricettive, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.
3. La mancata comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 48 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.
4. L' esercizio delle attività ricettive turistiche previste dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
5. L'inosservanza delle altre norme contenute nella presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 3.000.000.
Art. 52
 (Sospensione e revoca)
1. Oltre alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, per gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nella presente legge, possono essere irrogate le sanzioni della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni e della revoca della stessa autorizzazione.
2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intenda procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
3. Il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione delle strutture ricettive che entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione non abbiano dato avvio all'esercizio o che abbiano sospeso l'attività senza giustificato motivo.
Art. 53
 (Registrazione e notificazione degli ospiti)
1. Sono fatte salve e si intendono richiamate nella presente legge le norme di pubblica sicurezza concernenti la registrazione e la notificazione degli ospiti delle strutture ricettive di cui ai precedenti articoli. È fatta salva, inoltre, l'osservanza delle altre norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge.
2. I gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica negli appositi moduli ISTAT, alle Aziende di promozione turistica, ove esistenti, o ai Comuni competenti per territorio.
Art. 54
 (Obblighi dei Comuni)
1. Al Comune è fatto obbligo di inviare, immediatamente, alla Direzione regionale del commercio e del turismo, copia dei provvedimenti di autorizzazione, delle prese d'atto rilasciate alle strutture ricettive di cui alla presente legge, dei provvedimenti di modifica, sospensione o revoca dei suddetti atti, nonché dei provvedimenti assunti per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge.
2. Entro il 15 di ottobre di ogni anno i Comuni devono verificare la corretta compilazione delle comunicazioni relative ai prezzi ed alle attrezzature delle strutture ricettive esistenti nel territorio di competenza e trasmetterle alla Direzione regionale del commercio e del turismo.
Art. 55
 (Inerzia dei Comuni)
1. In caso di inerzia dei Comuni nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, spetta alla Regione il compito di agire in sostituzione di detti Enti, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni.
Art. 56
 (Reclami)
1. I reclami contro i gestori di strutture ricettive da parte degli ospiti delle strutture stesse per la mancata osservanza delle disposizioni della presente legge, possono essere presentati, debitamente documentati, al Comune competente per territorio, entro 60 giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'Azienda di promozione turistica ove esistente.
2. Il Comune accerta le violazioni e adotta i provvedimenti di competenza.
CAPO XI
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57
 (Norme transitorie)
1. Il termine di scadenza previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze di cui all'articolo 59 della legge regionale 39/1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della legge regionale 39/1988, già prorogato al 31 dicembre 1994 con l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 con l'articolo 67 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, e al 31 dicembre 1996 con l'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 è definitivamente prorogato al 31 dicembre 1997.
2. Alle strutture ricettive alberghiere e quelle all'aria aperta che non raggiungano alla data di cui al comma 1 i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione viene revocata l'autorizzazione comunale all'esercizio.
3. Il termine di scadenza per effettuare la verifica di cui al comma 8 dell'articolo 17 è fissato al 31 dicembre 1997.
4. I rifugi alpini esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che non abbiano i requisiti previsti dalla legge medesima e dal relativo regolamento di esecuzione mantengono comunque la qualifica di rifugi escursionistici.
5. Alle strutture ricettive assoggettate a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività che non possiedano i requisiti per l'assegnazione del livello minimo di classificazione, è attribuito comunque il livello minimo per tutta la durata del vincolo.
6. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti al registro esercenti il commercio/Imprese turistiche (REC/IT), ai sensi dell'articolo 5 della legge 217/1983 e della legge regionale 39/1988, sono iscritti d'ufficio nella sezione speciale REC/IT.
Art. 58
 (Modifica delle tabelle)
1. Le tabelle per la classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 3, comma 3 (<< A >> e << B>><<), 10, comma 2 (<< C >> e << D >>), 28, comma 1 (<< E >>) e 33, comma 2 (<< F >>), possono essere modificate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al commercio e turismo, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 59
 (Norme abrogative)
1. La legge regionale 39/1988 è abrogata.
Art. 60
 (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 5 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.