LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 ottobre 1995, n. 40

Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, recante << Disposizioni in materia socio- assistenziale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/11/1995
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 (Sostituzione dell'articolo 9 della L.R. 20/1995)
1.
L'articolo 9 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 (Proroga dei tempi di sperimentazione del servizio di
telesoccorso-telecontrollo)
1. Al fine di garantire la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo istituito con legge regionale 30 novembre 1992, n. 35, in attesa della disciplina definitiva prevista dall'articolo 1, comma 3 della medesima legge regionale e dei conseguenti adempimenti, la sperimentazione in atto è prorogata sino al 30 giugno 1996. >>.

Art. 2
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 20/1995, come sostituito dall'articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 261 milioni, suddivisa in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 261 milioni fa carico al capitolo 4757 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di complessive lire 261 milioni suddivise in ragione di lire 87 milioni per l'anno 1995 e lire 174 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere di lire 261 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione (partita n. 23 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
4. Sul citato capitolo 4757 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 87 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.