LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 1995, n. 14

Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/03/1995
Materia:
110.05 - Elezioni
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 Oggetto
1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
Art. 2
 Composizione e Presidenza dei Consigli comunali
1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2.
2. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Negli altri Comuni, lo Statuto prevede che il Consiglio sia presieduto dal Consigliere anziano o dal Presidente eletto dall'Assemblea.
Art. 3
 Sottoscrizione delle liste e presentazione
delle candidature
1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il secondo e terzo periodo del comma 5.
2. Nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.
Art. 4
 Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale
nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti
1. L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione per i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Art. 5
 Elezione del Sindaco nei Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti
1. Nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. È proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.
Art. 6
 Elezione del Consiglio comunale nei Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti
1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei Consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.
4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
6. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio ma abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4.
7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti Consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
Art. 7
 Modificazioni della legge regionale
12 settembre 1991, n. 49
1. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole << nei quali si vota con il sistema proporzionale >> sono sostituite dalle parole << con popolazione superiore a 5.000 abitanti >>; e le parole << nei quali si vota con sistema maggioritario >> sono sostituite dalle parole << con popolazione sino a 5.000 abitanti >>.
2.
L'articolo 31 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, è sostituito dal seguente:
<< Art. 31
 Elezione del Sindaco e del Presidente
della Provincia. Nomina della Giunta
1. Dell'avvenuta proclamazione del Sindaco o del Presidente della Provincia è data comunicazione, entro sette giorni, alla Direzione regionale per le autonomie locali.
2. Dell'avvenuta nomina, decadenza o revoca dei componenti le Giunte comunali o provinciali, è data comunicazione, entro sette giorni, alla Direzione regionale per le autonomie locali. >>.

Art. 8
 Norma di rinvio
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, con legge, le norme relative alle funzioni amministrative degli organi regionali riguardanti il procedimento di elezione degli organi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834.
2. A tal fine, è costituita una Commissione tecnica, la cui composizione viene determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministero dell'interno, con decreto da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
 Referendum comunali
1. I Comuni il cui Statuto prevede l'istituto del referendum devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approvare il relativo regolamento attuativo al fine di garantire l'effettività dell'istituto stesso.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.
Art. 10
 Norma finanziaria
1. Sino all'adozione della legge regionale di cui all'articolo 8 gli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della presente legge sono rimborsati, da parte della Regione, alle competenti Amministrazioni dello Stato.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito alla Rubrica n. 9 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1747 (1.1.151.1.01.01) con la denominazione "Rimborso alle competenti Amministrazioni dello Stato degli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 - ( spesa obbligatoria )" e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 400 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 400 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8840 (Fondo spese obbligatorie e d'ordine) del precitato stato di previsione della spesa.
5. Il precitato capitolo 1747 viene inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti.
Art. 11
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.