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Indice:
L.R. n. 23/1995
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
8 giugno 1995
, n.
23
Modifica dei termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, in materia di parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, e dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, recante contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi naturali dell'Isonzo e della Laguna.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/06/1995, N. 024
Data di entrata in vigore:
29/06/1995
Materia:
440.02
-
Parchi e riserve naturali
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
(Proroga del termine previsto dall'articolo 2,
ottavo comma, della
legge regionale n. 11/83
)
1.
Il termine del 31 marzo previsto dall'
articolo 2, ottavo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11
, è prorogato, per l'anno 1995, al 31 ottobre.
Art. 2
(Modifica dei termini di cui all'articolo 2,
quarto e quinto comma,
della
legge regionale n. 11/83
)
1.
Nelle more dell'approvazione della nuova legge regionale in materia di parchi e riserve, i termini di cui al quarto comma, lettera b), e
quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11
, ancorché già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati alla data di entrata in vigore di tale nuova legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Art. 3
(Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi
naturali dell'Isonzo e della Laguna)
1.
L'
articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 6
(Contributi ai Comuni per i centri visite dei parchi
naturali dell'Isonzo e della Laguna)
(Programma 1.3.3.)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1995, contributi straordinari fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni che gestiscono centri visite nel Parco naturale dell'Isonzo e nel Parco naturale della Laguna.
2.
Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.
3.
Le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi sono stabilite nei rispettivi decreti di concessione.
4.
Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
5.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995. >>.
2.
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'
articolo 6 della legge regionale n. 8/95
, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative