LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1993
Materia:
210.06 - Economia montana
210.09 - Agriturismo

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 29 del 20 luglio 1994, n. 19 dell' 11 maggio 1994 e n. 10 dell' 8 marzo 1995.
CAPO I
 Finalità e obiettivi progettuali
Art. 1
 Finalità
1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell' area montana, indicate dall' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l' attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell' occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.
2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo ed il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatori delle Comunità montane, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Art. 2
 Partecipazione delle parti sociali
1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all' articolo 1, comma 1, la Regione promuove l' apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.
2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.
Art. 3
 Obiettivi progettuali
1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:
a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;
b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all' aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;
d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;
g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all' articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;
i) sviluppo dell' agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l' ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d' intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

2. Per l' elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, l' Amministrazione regionale si avvale, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, nell' esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e delle Comunità montane interessate.
3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.
Art. 4
 Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
1. La Regione promuove l' applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l' attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d' intervento comunitari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza tecnica delle Comunità Montane e, per esigenze particolari, di quella dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, stipulando con tali soggetti una apposita convenzione.
Art. 5
 Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e
all' artigianato
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l' acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.
CAPO II
 Disposizioni sull' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
Art. 6
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
31 ottobre 1987, n. 36
1. All' articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere: << g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonché alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive;
h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi;
i) partecipare quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi. >>

2.
All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 è aggiunto il seguente comma:
<< 4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l' eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarie regionali. >>

3. Nell' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, le parole << per non più di tre anni >> sono soppresse.
Art. 7
 Nuovi conferimenti all' Agenzia per lo sviluppo
economico della montagna SpA
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, fino all' importo complessivo di lire 8.900 milioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall' articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.
4. Per l' integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.
5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dall' articolo 6 della legge regionale n. 16/1989, l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna può costituire un fondo di rotazione per consentire l' anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l' utilizzo di lotti boschivi. A tal fine l' Amministrazione regionale assegna all' Agenzia conferimenti annui di lire 400 milioni per il triennio 1993-1995.
6. Per favorire la commercializzazione del marmo l' Amministrazione regionale concede all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995 per partecipare alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo.
CAPO III
 Disposizioni per l' attuazione di interventi specifici
Art. 8
 Programmazione e realizzazione di aree attrezzate
1. Per l' attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
2. Le Comunità montane possono provvedere all' esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l' eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali.
Art. 9
 Interventi a favore dei poli turistici e dell' agriturismo
1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
2. Per le finalità previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Art. 10
 Interventi straordinari a favore della zootecnia
1. Nell' ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 5 gennaio 1991, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, un finanziamento di lire 500 milioni, per favorire lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano.
Art. 11
 Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi
1. Ai caseifici cooperativi situati nei Comuni compresi nell' elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, possono essere erogati contributi straordinari in conto capitale per il ripianamento delle perdite d' esercizio, emergenti dai bilanci per l' esercizio 1992, regolarmente approvati, e originate dalle spese sostenute nel triennio 1990-1992.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere erogati a condizione che sulle predette spese i richiedenti non abbiano beneficiato di alcun contributo finanziario. Dal computo delle spese medesime restano in ogni caso escluse quelle relative al corrispettivo di acquisto della materia prima, pagato ai soci ovvero ai fornitori.
3. Le funzioni inerenti all'attuazione dell' intervento di cui al comma 1 sono esercitate dalle Comunità montane, in conformità con quanto previsto dall' articolo 29 della legge 6 giugno 1990, n. 142; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti citati, sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Le domande di concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono corredate dall' ultimo bilancio approvato, da una relazione degli amministratori responsabili, avente ad oggetto il piano di risanamento della gestione finanziaria e da una dichiarazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste in bilancio.
5. Le Comunità montane provvedono ad esercitare la vigilanza sull' osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempienza o di mancanza di requisiti, la revoca e il recupero degli aiuti concessi.
6. Ai fini del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20.
Art. 12
 Aiuti alle imprese agricole
1.
Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:
<< 3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:
a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall' articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità Europea del 15 luglio 1991 entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;
b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l' acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali. >>.


2.
Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< 2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:
a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell' architettura tipica della zona o per l' introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato- pascolo;
b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi una tantum per l' organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. >>.


3. Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.
Art. 13
 Attuazione programma comunitario << Perifra >>
1. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti, in attuazione del programma comunitario << Perifra >>, da un progetto mirato per il recupero e il riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse, nel comune di Paularo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Agenzia regionale del lavoro un finanziamento straordinario di lire 850 milioni da utilizzare, per le finalità indicate dall' articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto medesimo.
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalità previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Art. 15
 Progetto lattiero-caseario
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell' anno 1993, un finanziamento di lire 1.400 milioni all' ERSA, per la concessione di un contributo ai sensi della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, a favore di un progetto per il miglioramento della competitività della produzione lattiero-casearia nel comprensorio della Carnia.
Art. 16
 Contributo straordinario alla Comunità montana
del Canal del Ferro-Val Canale
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.
CAPO IV
 Norme modificative ed integrative
della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10
Art. 17
 Esercizio dell' agriturismo
nell' area montana
1. Con riferimento all' area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall' articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall' iscrizione nell' elenco di cui all' articolo 6 della legge medesima.
2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.
Art. 18
 Norme modificative dell' articolo 2
della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10
1. Alla lettera d) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole:
<< o comunque legate all'agricoltura, alla vita nei campi e all' escursionismo >>.

2. All' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
<< e) l' allevamento e mantenimento di cavalli, finalizzati all' agri-alpiturismo equestre >>.

CAPO V
 Norme finanziarie
Art. 19
 Norme finanziarie relative al Capo I
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall' articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 1501 (2.1.142.2.10.12) con la denominazione << Spese per le convenzioni con l' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l' elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l' attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l' anno 1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7361 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l' anno 1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 (2.1.243.3.10.12) e con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7302 (2.1.243.3.10.12.) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l' anno 1993.
13. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell' imprenditorialità nei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l' anno 1994.
15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
Art. 20
 Norme finanziarie relative al Capo II
1. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 1588 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione << Sottoscrizione di nuove azioni dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul predetto capitolo 1588 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7362 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi all'Agenzia per lo sviluppo della montagna SpA per l' acquisizione o la realizzazione di immobili e per l' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Sul predetto capitolo 7362 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7260 (2.1.163.2.10.12.) con la denominazione << Contributi all' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per le spese di gestione dei 'Centri di innovazione' - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 7260 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1589 (2.1.251.2.10.12.) con la denominazione << Contributo a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo rischi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.750 milioni per l' anno 1993.
12. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X è istituito il capitolo 7363 (2.1.251.5.10.12) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per la costituzione di un fondo di rotazione per consentire l' anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l' utilizzo di lotti boschivi - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
14. Sul precitato capitolo 7363 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
15. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X è istituito il capitolo 7364 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributi a favore dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA per consentire la partecipazione alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo SpA - fondi statali >>, e con lo stanziamento , in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
17. Sul precitato capitolo 7364 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.
Art. 21
 Norme finanziarie relative al Capo III
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 7437 - fondi statali (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Contributi alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600 milioni per l' anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.
4. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione << Contributo straordinario alla 'Promotur SpA ' per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l' anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.
7. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8452 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.
10. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma O.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l' anno 1994 e lire 300 milioni per l' anno 1995.
12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
13. Per le finalità previste dall' articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1993.
14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell' attività di fecondazione artificiale nel territorio montano - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
15. Per le finalità previste dall' articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6445 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione << Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ai caseifici cooperativi situati nei comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti dai bilanci per l' esercizio 1992 e originati dalle spese sostenute nel triennio 1990- 1992 - fondi statali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
17. Per le finalità previste dall' articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6412 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
19. Sul precitato capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1993.
20. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per l' anno 1994.
21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 7863 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.
22. Sul precitato capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.
26. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la denominazione << Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l' assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
28. Sul precitato capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
29. Per le finalità previste dall' articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 (2.1.234.5.08.12) con la denominazione << Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana e delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 - fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1993.
32. Per le finalità previste dall' articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione << Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l' internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1994.
Art. 22
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1993 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde, per lire 20.000 milioni relativi all' anno 1993, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.
2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> del precitato stato di previsione della spesa.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 23
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.