LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1993, n. 38

Intervento straordinario a favore del risanamento e rilancio dell' attività del Lloyd Triestino di navigazione SpA.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/06/1993
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
Art. 1
 
1. In considerazione della rilevanza strategica che assumono per l' economia nazionale, per la funzione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia e della via marittima adriatica il risanamento ed il rilancio dell' attività svolta dal Lloyd Triestino di navigazione SpA e, in particolare, il recupero competitivo delle sue linee marittime e commerciali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nei modi indicati negli articoli seguenti, per la determinazione ed il sostegno del programma di risanamento e di ristrutturazione dell' attività del Lloyd Triestino di navigazione SpA.
Art. 2
 
1. Gli interventi di cui all' articolo 1 consistono nell' erogazione, in favore del Lloyd Triestino di navigazione SpA o di altri soggetti individuati nell' ambito del programma di ristrutturazione e di risanamento, di risorse finanziarie per l' assunzione di partecipazioni azionarie, compresi il conferimento anticipato di somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale, anche sottoforma di finanziamenti fruttiferi e non, nonché l' acquisizione di diritti di opzione per la sottoscrizione degli aumenti medesimi.
2. L' attuazione dei suddetti interventi da parte dell' Amministrazione regionale è comunque subordinata alla regolare e contestuale erogazione dei contributi di avviamento dovuti in base a leggi dello stato a favore del Lloyd Triestino di navigazione SpA, ovvero alla contestuale erogazione di somme, di almeno pari entità, ad analogo titolo, da parte dell' IRI e di società facenti capo allo stesso.
Art. 3
 
1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia SpA un fondo speciale, la cui gestione è affidata alla predetta società con contabilità separata al quale affluiscono le somme necessarie per le operazioni previste dalla presente legge.
2. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all'amministrazione del fondo stesso, nonché per l' emanazione e l' attuazione delle istruzioni dell' Amministrazione regionale al riguardo.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, conferisce, con propria deliberazione, mandato alla Friulia SpA di provvedere, di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale per l' attuazione delle operazioni di intervento.
4. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
6. L' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
Art. 4
 
1. L'attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, è delegata, nella sua veste di mandataria, alla Friulia SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali.
2. Tutti i poteri di controllo del Collegio sindacale della Friulia SpA sono estesi agli interventi ed alle operazioni previste nonché all' amministrazione del fondo speciale.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno è trasmessa dalla Friulia SpA alla Giunta regionale e, per il tramite di questa, al Consiglio regionale, una relazione sull'andamento della gestione del fondo nell'anno precedente, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.
4. Il Presidente della Friulia SpA è investito, per le operazioni di cui alla presente legge, di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, compresa la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni autorizzate.
Art. 5
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire a favore della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia << Friulia SpA >> la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1993, per la costituzione del Fondo speciale di cui all' articolo 3, comma 1.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1429 (2.1.236.3.10.20) con la denominazione << Conferimento a favore della Finanziaria regionale Friuli- Venezia Giulia << Friulia SpA >> per la costituzione di un fondo speciale per l' intervento straordinario a favore del recupero e del rilancio delle attività del << Lloyd Triestino di navigazione SpA >> >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 5.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 38 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.