LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 1993, n. 15

Norme modificative ed integrative della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, recante << Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 1
 
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 2
 
1.
All' articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
<< 1 bis. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dall' identificazione della tipologia dell' insediamento che si intende realizzare, con riguardo alle fattispecie previste dall'articolo 7, comma 2, e da una relazione illustrativa dell' intervento. >>

2.
All'articolo 8 della legge regionale n. 41/1990, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
<< 2 bis. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 7, comma 2, rispetto alle zone commerciali già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, in presenza di una pluralità di richieste di autorizzazione interessanti la medesima area di gravitazione commerciale rispondenti ai criteri di cui all' articolo 6, comma 3, ha priorità la richiesta concernente aree ove sono localizzati insediamenti o edifici dismessi o in corso di dismissione. In tal caso l'autorizzazione può imporre prescrizioni ed in particolare prevedere l' obbligo del recupero degli insediamenti e la conservazione e valorizzazione delle eventuali valenze storico-culturali, anche nei rapporti con il sito. >>.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle richieste di autorizzazione in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate integrano a tal fine, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le richieste di autorizzazione con gli elementi previsti dall' articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale n. 41/1990, come introdotto al comma 1.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 3
 
1. Le procedure speciali di approvazione delle varianti nominali previste dall' articolo 8, commi 5, 6 e 7 della Legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, rimangono applicabili anche dopo l' entrata in vigore della Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).