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Indice:
L.R. n. 59/1991
Art. 1
Art. 2
Leggi regionali
Legge regionale
10 dicembre 1991
, n.
59
Prestazione della garanzia fidejussoria della Regione Friuli - Venezia Giulia per assicurare continuità di funzionamento al Centro internazionale di fisica teorica di Trieste.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 11/12/1991, N. 172
Data di entrata in vigore:
11/12/1991
Materia:
170.05
-
Credito e partecipazioni azionarie
330.04
-
Ricerca scientifica
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito al Consorzio per l' incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di fisica dell' Università di Trieste, nelle more dell' erogazione dei finanziamenti statali disposti in esecuzione dell' accordo finanziario fatto a Vienna l' 11 dicembre 1990 tra il Governo italiano, l' AIEA e l' UNESCO per il finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste e relativo agli anni dal 1991 al 1998.
2.
La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
3.
La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell' atto esecutivo, con cui il Consorzio dispone il ricorso all' anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l' impossibilità del Consorzio a prestare propria idonea garanzia, e dell' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
4.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 2
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative