<< Art. 3
Misura dell' indennità compensativa
1. L' indennità compensativa è erogata tenuto conto dell' indirizzo produttivo dell' azienda agricola.
2. In caso di allevamenti bovini, equini, ovini e caprini l' indennità è concessa nell' importo massimo di 102 ECU per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata dal dichiarante, applicando i seguenti coefficienti di conversione:
a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni, equini di età superiore a sei mesi = 1,00 UBA;
b) bovini di età compresa tra sei mesi e due anni = 0,60 UBA;
c) pecore e capre = 0,15 UBA; e non può superare i 102 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dall' azienda.
3. L' importo dell' indennità concessa è elevato a 121,2 ECU per UBA, nel caso di aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 metri slm ed aventi un carico di bestiame inferiore od uguale a 0,8 UBA per ettaro di superficie foraggera.
4. L' indennità compensativa non viene erogata alle aziende agricole aventi un carico di bestiame uguale o superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera.
5. Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
6. Nei casi di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU, detratta la superficie destinata:
a) alla alimentazione del bestiame;
b) alla produzione di frumento duro secondo le zone di cui al Regolamento ( CEE ) n. 3103/76;
c) a frumento tenero con una resa media superiore a 25 quintali ad ettaro;
d) a produzioni intensive di mele, pere e pesche, eccedenti le 50 are per azienda.
7. Nei casi di cui al comma 6 l' indennità è determinata nel massimo di 102 ECU per ettaro di SAU.
8. L' importo dell' indennità ammissibile per azienda è limitato all' equivalente di 120 unità, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA), sia che si tratti di unità di superficie (HA.) o di entrambe. Oltre le prime sessanta unità, l' importo massimo ammissibile per UBA o per ettaro è ridotto alla metà.
9. L' indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:
a) a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni zootecniche;
b) ad imprenditori agricoli iscritti all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;
d) agli altri operatori agricoli purché residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.
10. L' elenco dei beneficiari con l' indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dalle Comunità montane ai Comuni di residenza dei beneficiari per la pubblicazione all' Albo pretorio. >>.