LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 agosto 1991, n. 38

Instaurazione del regime di aiuto previsto dal Titolo V del Regolamento ( CEE ) n. 797/85, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie. Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, in materia di indennità compensativa.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/1991
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.06 - Economia montana

Art. 1
 
1. Le Comunità montane, nell' ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, adottano i programmi specifici previsti dal Titolo V del Regolamento ( CEE ) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti l' instaurazione o il mantenimento delle pratiche di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell' ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano le zone particolarmente sensibili di cui all' articolo 19 del Regolamento ( CEE ) n. 797/85 e definiscono le pratiche di produzione compatibili, le regole ed i criteri, l' importo e la durata del premio, di cui all' articolo 19 ter del medesimo Regolamento.
3. Il premio è concesso per un periodo non superiore a cinque anni, nel quadro del programma specifico per la zona presa in considerazione, e non può comunque superare l' importo massimo di 150 ECU per singolo ettaro oggetto dell' impegno.
4. I programmi di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la successiva comunicazione alla Commissione CEE, prevista dall' articolo 24 del citato regolamento comunitario.
5. Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione assegna annualmente alle Comunità montane i fondi necessari, mediante decreto del Direttore regionale dell' agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche ai programmi che, ai sensi del Titolo V del Regolamento ( CEE ) n. 797/85, la Giunta regionale adotta nelle zone classificate dal Piano urbanistico regionale generale come ambiti di tutela ambientale e parchi naturali.
Art. 2
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è così sostituito:
<< Art. 3
 Misura dell' indennità compensativa
1. L' indennità compensativa è erogata tenuto conto dell' indirizzo produttivo dell' azienda agricola.
2. In caso di allevamenti bovini, equini, ovini e caprini l' indennità è concessa nell' importo massimo di 102 ECU per ogni unità di bestiame adulto (UBA) allevata dal dichiarante, applicando i seguenti coefficienti di conversione:
a) vacche, tori ed altri bovini di età superiore a due anni, equini di età superiore a sei mesi = 1,00 UBA;
b) bovini di età compresa tra sei mesi e due anni = 0,60 UBA;
c) pecore e capre = 0,15 UBA; e non può superare i 102 ECU per ettaro di superficie foraggera utilizzata dall' azienda.

3. L' importo dell' indennità concessa è elevato a 121,2 ECU per UBA, nel caso di aziende ubicate, per quel che riguarda il relativo centro aziendale, in zona altimetrica superiore ai 500 metri slm ed aventi un carico di bestiame inferiore od uguale a 0,8 UBA per ettaro di superficie foraggera.
4. L' indennità compensativa non viene erogata alle aziende agricole aventi un carico di bestiame uguale o superiore a 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera.
5. Nella determinazione delle UBA possono essere incluse le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.
6. Nei casi di aziende con orientamento produttivo diverso da quello di allevamento di bovini, equini, ovini e caprini, la relativa indennità compensativa è commisurata alla SAU, detratta la superficie destinata:
a) alla alimentazione del bestiame;
b) alla produzione di frumento duro secondo le zone di cui al Regolamento ( CEE ) n. 3103/76;
c) a frumento tenero con una resa media superiore a 25 quintali ad ettaro;
d) a produzioni intensive di mele, pere e pesche, eccedenti le 50 are per azienda.

7. Nei casi di cui al comma 6 l' indennità è determinata nel massimo di 102 ECU per ettaro di SAU.
8. L' importo dell' indennità ammissibile per azienda è limitato all' equivalente di 120 unità, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA), sia che si tratti di unità di superficie (HA.) o di entrambe. Oltre le prime sessanta unità, l' importo massimo ammissibile per UBA o per ettaro è ridotto alla metà.
9. L' indennità compensativa potrà essere concessa limitatamente ad un solo componente ciascun nucleo familiare ed inoltre osservando il seguente ordine di priorità:
a) a coltivatori diretti, singoli od associati, e cooperative agricole di conduzione terreni zootecniche;
b) ad imprenditori agricoli iscritti all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) a forme associative o societarie non di capitali costituite in prevalenza da coltivatori diretti;
d) agli altri operatori agricoli purché residenti nel Comune nel quale è ubicata la SAU di competenza.

10. L' elenco dei beneficiari con l' indicazione della misura della corrispondente indennità compensativa viene trasmesso dalle Comunità montane ai Comuni di residenza dei beneficiari per la pubblicazione all' Albo pretorio. >>.

Art. 3
 
1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall' articolo 1 fanno carico al capitolo 6398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
2. Sul precitato capitolo saranno iscritti stanziamenti corrispondenti ad assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le finalità di cui al Regolamento ( CEE ) n. 797/85.