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Indice:
L.R. n. 24/1991
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
24 giugno 1991
, n.
24
Attività di controllo e di promozione dell' Amministrazione regionale nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 25/06/1991, N. 082
Data di entrata in vigore:
10/07/1991
Materia:
140.01
-
Controllo sugli atti degli Enti locali
220.01
-
Industria
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Controllo sugli atti del Consorzio per il nucleo di
industrializzazione della Provincia di Pordenone
1.
In attuazione del
DPR 15 gennaio 1987, n. 469
, il controllo sugli atti degli organi deliberanti del << Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Provincia di Pordenone >> con sede in Maniago - previsto dall'
articolo 19 bis, secondo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457
, inserito con l'
articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357
- è esercitato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore regionale all' industria con le modalità, condizioni e termini stabiliti dalla
legge regionale 9 gennaio 1965, n. 1
, come modificata con
legge regionale 28 dicembre 1987, n. 45
.
Art. 2
Competenza regionale per gli interventi
a favore del Consorzio
1.
Le funzioni di competenza regionale previste dall'
articolo 47, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10
, sono estese al Consorzio di cui all' articolo 1 della presente legge.
Art. 3
Norme transitorie
1.
Per l' anno 1991, il Consorzio di cui all' articolo 1 può presentare le domande di contributo previste dall'
articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24
e dall'
articolo 10 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Limitatamente alle domande di contributo previste dalla
legge regionale n. 24/65
, presentate ai sensi del comma 1, il contributo può essere concesso anche per l' acquisto di infrastrutture realizzate o in fase di realizzazione da parte di terzi, previo parere sulla congruità del prezzo di acquisto del competente organo previsto dalla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative