LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 novembre 1990, n. 52

Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della Regione per l' anno 1990.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/12/1990
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 Variazioni delle iscrizioni di fondi assegnati
per l' attuazione del Regolamento CEE 1401/1986
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983 del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' articolo 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, in relazione alla maggior assegnazione di lire 903 milioni a tal fine disposta dal << Fondo di rotazione per le politiche comunitarie >> di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è iscritta la spesa complessiva di lire 903.000.000 per il corrente anno 1990, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986, facenti carico ai capitoli qui di seguito a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 326 milioni sul capitolo 6287 per gli interventi di cui al paragrafo 1;
b) lire 145 milioni sul capitolo 2840 per gli interventi di cui al paragrafo 2;
c) lire 47 milioni sul capitolo 6289 per gli interventi di cui al paragrafo 3;
d) lire 243 milioni sul capitolo 2926 per gli interventi di cui al paragrafo 4;
e) lire 127 milioni sul capitolo 6291 per gli interventi di cui al paragrafo 5;
f) lire 15 milioni sul capitolo 6293 per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Gli stanziamenti, in termini sia di competenza che di cassa, dei capitoli 2840, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 di cui al comma 1, vengono conseguentemente elevati di pari importo ivi a fianco di ciascuno indicato.
3. Corrispondentemente, sul capitolo 421 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene iscritto, in termini sia di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 903 milioni per l' anno 1990.
Art. 2
 Iscrizione di fondi assegnati per l' attuazione
del Regolamento CEE 3529/1986
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità Europea, in relazione alla maggiore assegnazione di lire 383 milioni a tal fine disposta dal << Fondo di rotazione per le politiche comunitarie >> di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è iscritta la spesa complessiva di lire 383 milioni per il corrente anno 1990, così suddivisa tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del citato articolo 2, comma 1, del Regolamento 3529/1986, facenti carico ai capitoli qui di seguito a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 115 milioni sul capitolo 3014 per gli interventi di cui alla lettera a);
b) lire 233 milioni sul capitolo 3016 per gli interventi di cui alla lettera c);
c) lire 35 milioni sul capitolo 2981 per gli interventi di cui alla lettera e).

2. Gli stanziamenti, in termini sia di competenza che di cassa, dei capitoli 2981, 3014 e 3016 di cui al comma 1, vengono conseguentemente elevati di pari importo ivi a fianco di ciascuno indicato.
3. Corrispondentemente, sul capitolo 509 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene iscritto, in termini sia di competenza che di cassa, lo stanziamento di lire 383 milioni per l' anno 1990.
Art. 3
 Reiscrizione dei fondi FIO 1985
1. Per la reiscrizione nel bilancio regionale, ai sensi del punto 14 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, delle somme disimpegnate in conto residui sui fondi stanziati per l' attuazione del << Progetto forestazione nella provincia di Udine - FIO 1985 >>, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 2857 (2.1.210.5.10.11) con la denominazione: << Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione della viabilità di servizio forestale in zone ad alto fusto nella provincia di Udine >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 214 milioni per l' anno 1990.
2. Corrispondentemente, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito al titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 526 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di fondi per la realizzazione della viabilità di servizio forestale in zone ad alto fusto nella provincia di Udine, reiscritti ai sensi del punto 14 della delibera CIPE 19 dicembre 1989 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 214 milioni per l' anno 1990.
Art. 4
 Iscrizione di fondi assegnati dallo Stato
per la promozione turistica all' estero
1. Per l' attuazione del progetto finalizzato alla promozione dell' immagine turistica della regione all' estero, nell' ambito del programma promozionale straordinario per la ricostruzione dell' immagine dell' Adriatico, approvato ai sensi dell' articolo 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda regionale per la promozione turistica il finanziamento di lire 750 milioni, a valere sull' assegnazione di pari importo a tal fine disposta dal Ministero del turismo e dello spettacolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione X - il capitolo 8374 (2.1.155.2.10.24) con al denominazione: << Finanziamento all' Azienda regionale per la promozione turistica per l' attuazione del progetto finalizzato alla promozione dell' immagine turistica della regione all' estero, nell' ambito del programma promozionale straordinario per la ricostruzione dell' immagine dell' Adriatico, approvato ai sensi dell' articolo 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 750 milioni per l' anno 1990.
3. Per l' acquisizione dell' assegnazione ministeriale di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito al titolo II - categoria 2.3. - il capitolo 529 (2.3.2.) con la denominazione: << Acquisizione di fondi per l' attuazione del progetto finalizzato alla promozione dell' immagine turistica della regione all' estero, nell' ambito dell' immagine turistica della regione all' estero, nell' ambito del programma promozionale straordinario per la ricostruzione dell' immagine dell' Adriatico, approvato ai sensi dell' articolo 2 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 750 milioni per l' anno 1990.
Art. 5
 Variazioni alle previsioni di bilancio per l' anno 1990
1. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1990.
2. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
Art. 6
 Copertura finanziaria
1. All' onere di lire 1.700 milioni per l' anno 1990, derivante dall' articolo 5, si provvede mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 145 milioni dal capitolo 2841;
b) lire 243 milioni dal capitolo 2927;
c) lire 326 milioni dal capitolo 6288;
d) lire 47 milioni dal capitolo 6290;
e) lire 127 milioni dal capitolo 6292;
f) lire 15 milioni dal capitolo 6294;
g) lire 797 milioni dal capitolo 8840.

2. Gli importi di cui alla lettera d) ed alla lettera e) del comma 1 corrispondono alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 13 del 19 gennaio 1990.
3. Gli stanziamenti, in termini sia di competenza che di cassa, dei capitoli 2841, 2927, 6288, 6290, 6292, 6294 e 8840 di cui al comma 1, vengono conseguentemente ridotti di pari importo ivi a fianco di ciascuno indicato.
Art. 7
 Storni interni alle rubriche di bilancio
1. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 900 milioni per l' anno 1990.
2. Al predetto onere di lire 900 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 2396 dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, con la somma di lire 320 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 320 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 320 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 320 milioni per l' anno 1990.
5. Al predetto onere di lire 320 milioni in termini di competenza e di cassa si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2396 dello stato di previsione precitato.
6. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, come sostituito dal primo comma dell' articolo 19 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1990.
7. L' onere di lire 1.300 milioni di cui al comma 6 fa carico al capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di pari importo.
8. Al predetto onere di lire 1.300 milioni si provvede mediante storno di lire 700 milioni dal capitolo 2391 dello stato di previsione precitato e di lire 600 milioni dal capitolo 2396 del medesimo stato di previsione, per un ammontare complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alla quota e, rispettivamente, a parte della quota non utilizzata sui citati capitoli al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, dalla legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990.
9. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
10. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2854 dello stato di previsione precitato.
11. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 4530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 80 milioni per l' anno 1990.
12. Al predetto onere di lire 80 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4475 dello stato di previsione precitato.
13. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 4963 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1990.
14. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione degli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) lire 25 milioni dal capitolo 4760;
b) lire 58 milioni dal capitolo 4969;
c) lire 20 milioni dal capitolo 4991;
d) lire 97 milioni dal capitolo 8840.

15. L' importo di cui alla lettera c) del comma 14 corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990.
16. Gli stanziamenti, in termini sia di competenza che di cassa dei capitoli 4760, 4969, 4991 e 8840 di cui al comma 14, vengono conseguentemente ridotti di pari importo ivi a fianco di ciascuno indicato.
17. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 9.000 milioni per l' anno 1990.
18. Al predetto onere di lire 9.000 milioni per l' anno 1990 si provvede, in termini di competenza, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) - tale importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 18 gennaio 1990 - ed in termini di cassa mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
19. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
20. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 5249 dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 14 del 19 febbraio 1990.
21. Lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, del capitolo 5562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato di lire 25 milioni per l' anno 1990.
22. Al predetto onere di lire 25 milioni si provvede mediante storno di lire 15 milioni dal capitolo 5571 e di lire 10 milioni dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
23. Lo stanziamento del capitolo 8351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 750 milioni per l' anno 1990.
24. Al predetto onere di lire 750 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8367 dello stato di previsione precitato.
Art. 8
 Modifica del termine previsto dall' art. 45
della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55
1. Nel testo del quarto comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come da ultimo modificato dall' articolo 7, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, la locuzione << 31 dicembre 1990 >> è sostituita dalla locuzione << 31 dicembre 1991 >>.
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 53/1990
Art. 9
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.