LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 settembre 1990, n. 41

Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/09/1990
Materia:
220.02 - Commercio

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
6Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
CAPO I
 Disciplina del Piano regionale del commercio
Art. 1
 Piano regionale del commercio
1. Nel quadro degli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo l' Amministrazione regionale si dota di un Piano regionale del commercio al fine di consentire un equilibrato ed armonico sviluppo del sistema distributivo calibrato sull' incremento e sulla diversificazione della domanda, nonché di favorire il processo di ammodernamento strutturale del settore nell' interesse generale del consumatore, del turismo e degli altri settori produttivi.
2. Il Piano viene adottato entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta presentata di concerto dagli Assessori delegati al commercio e turismo e alla pianificazione territoriale sentite la Commissione consiliare competente e la Commissione di cui all' articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.
3. Il piano entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha validità per un periodo di tre anni e comunque fino all' approvazione di un nuovo piano.
4. Durante il periodo di validità il Piano non può essere modificato se non per adeguarlo a nuove previsioni legislative.
5. Le modifiche apportate nel periodo di validità del Piano, costituiscono variante al Piano stesso e sono soggette alle procedure previste al comma 2.
6. Il Piano è vincolante per tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio della Regione.
Note:
4Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 2
 Obiettivi ed interventi
per il loro conseguimento
1. Il Piano regionale del commercio ha i seguenti obiettivi:
a) razionalizzare il sistema tradizionale promuovendo in modo equilibrato le quote di mercato della grande distribuzione;
b) armonizzare il sistema tradizionale, aumentando i livelli di associazione, qualificazione e specializzazione della piccola e media impresa;
c) favorire la presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate.

2. L' obiettivo previsto dal comma 1, lettera a) è conseguito attraverso i seguenti strumenti:
a) suddivisione del territorio in << aree di gravitazione commerciale >> ed individuazione dei << sistemi >> e dei << poli >> di attrazione commerciale all' interno di ogni area;
1. per Area di gravitazione commerciale si intende parte del territorio costituita da più Comuni all' interno dei quali si esprimono i flussi di gravitazione dei consumatori nei confronti di uno o più poli o sistemi commerciali interni alla stessa area;
2. per sistema commerciale si intende un insieme di Comuni di un' Area di gravitazione commerciale all' interno dei quali sono rinvenibili aggregazioni commerciali, formule distributive, tipologie di vendita complementari le une alle altre in modo da proporsi al consumatore con un insieme integrato di servizi commerciali nei confronti della clientela residente o fluttuante;
3. per polo commerciale si intende un Comune di un' Area di gravitazione commerciale all' interno del quale l' offerta distributiva si caratterizza per tipologie, forme e concentrazioni tali da costituire un centro di forte attrazione nei confronti della clientela residente o fluttuante;
4. all' interno di ogni << Area >> viene definita l' estensione della superficie riservata alla grande distribuzione, suddivisa per raggruppamenti merceologici omogenei e per tipologia di esercizio;
b) direttive ai Comuni per l' integrazione dei rispettivi Piani commerciali in sede di adeguamento degli stessi al Piano regionale del commercio.

3. L' obiettivo previsto dal comma 1, lettera b) è conseguito attraverso i seguenti interventi:
a) individuazione e quantificazione dei mezzi e degli strumenti idonei ad accelerare il processo di modernizzazione, qualificazione, specializzazione ed associazionismo delle piccole e medie imprese commerciali, con particolare riferimento alle esigenze di rivitalizzazione dei centri storici;
b) proposizione di interventi per la formazione di un archivio informatizzato delle unità del settore attive nella regione e per l' informatizzazione continua del medesimo in un contesto nazionale.

4. L' obiettivo previsto dal comma 1, lettera e) è conseguito con specifiche disposizioni del Piano.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 3
 Nulla osta regionale
1. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l' apertura, il trasferimento e l' ampliamento degli esercizi commerciali di grande dettaglio con superficie di vendita superiore ai 400 mq è subordinata al nulla osta regionale di cui all' articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.
2. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è l' area alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata ad esposizione di merce. Resta esclusa dalla superficie di vendita la sola area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.
3. Il nulla osta regionale è prescritto anche se il limite di 400 mq viene superato mediante la concentrazione di più autorizzazioni amministrative.
4. Il nulla osta non è prescritto per l' apertura di supermercati di quartiere con superficie di vendita compresa tra i 400 e gli 800 mq allorché si insedino in Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti.
Note:
5Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 4
 Termini e potere sostitutivo
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita alle previsioni del Piano regionale del commercio entro il termine che viene fissato in sede di approvazione del Piano e secondo le direttive fissate nel Piano stesso.
2. Qualora, entro dodici mesi dal termine di cui al comma 1, i Comuni non abbiano provveduto all' adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi, concessa su richiesta del Comune, nomina un Commissario che provvede entro quattro mesi all' adeguamento del Piano, sentite le commissioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28.
3. I Comuni sono tenuti a comunicare all' Amministrazione regionale tutte le variazioni intervenute relativamente alla superficie di vendita destinata agli esercizi della grande distribuzione.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 5
 Controllo sugli atti
1. Ai fini dell' esercizio di controllo sugli atti deliberativi dei Comuni in materia di piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita da parte degli organi previsti dalla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, gli atti stessi devono essere corredati dal parere obbligatorio della Direzione regionale del commercio e del turismo secondo la procedura prevista dall' articolo 27 della legge regionale n. 48/77.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
CAPO II
 Prescrizioni urbanistiche
Art. 6
 Criteri per le scelte di localizzazione
delle attività commerciali di grande distribuzione
1. Le attività e gli insediamenti commerciali devono tendere al riequilibrio tra aree urbane centrali e contesto insediativo urbano (aree di periferia e insediamenti gravitanti sul centro), con mantenimento della pluralità e connessione di funzioni urbane diverse.
2. A tal fine la scelta di localizzazione deve privilegiare aree con forte grado di accessibilità rispetto agli assi viari primari e secondari esistenti, e che nel contempo abbiano facili comunicazioni e forti relazioni con le aree urbane centrali. La scelta di localizzazione deve tener conto della possibile contiguità ed interconnessione con servizi e poli di attrazione esistenti o previsti rivolti allo stesso tipo di utenza e delle previsioni e programmi di intervento contenuti in strumenti urbanistici e di programmazione vigenti.
3. I criteri di localizzazione devono essere:
a) salvaguardia e miglioramento della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria. A tal fine, va evitata, di norma, la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali e produttivi; va evitata, di norma, la localizzazione in punti in cui esistano condizioni già difficili di accessibilità, a meno che non siano espressamente previste soluzioni tecniche atte ad eliminare i fenomeni di congestione, in armonia con le caratteristiche dell' interno insediativo; vanno previste opere di raccordo con la viabilità che assicurino scorrevolezza nell' entrata e nell' uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell' edificato tali da permettere la creazione di corsie laterali di servizio;
b) congruenza ambientale dell' intervento previsto avendo rispetto dei valori storico - culturali paesaggistici, naturalistici ed insediativi del contesto, esplicitando le modalità con cui la configurazione dell' intervento entra in rapporto con la realtà preesistente tenute presenti le norme vigenti nei singoli settori;
c) priorità di recupero di insediamenti ed edifici dismessi. L' intervento di recupero deve conservare e valorizzare le valenze storico - culturali ed il significato del complesso, anche nei suoi rapporti con il sito, garantito il rispetto dei criteri di funzionalità di cui alle lettere a) e b).

Note:
3Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 7
 Compatibilità dell' inserimento di attività
commerciali di grande distribuzione con le
previsioni degli strumenti urbanistici
1. Le Amministrazioni comunali devono valutare la necessità di inserire in zona commerciale individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che per dimensione, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.
2. In ogni caso gli esercizi commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq ed i centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq vanno inseriti in zona commerciale propria. A tal fine viene istituita la zona omogenea Hc, << Zona per centri commerciali al dettaglio superiori a mq 2.500 e per attività di grande distribuzione superiore a 5.000 mq >> da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali già previste degli strumenti urbanistici vigenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 6.
3. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all' articolo 6.
Note:
9Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 8
 Contenuti della variante
per l' inserimento della zona Hc
1. L' adozione della variante allo strumento urbanistico di insediamento della zona Hc deve essere preventivamente autorizzata, su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale, dalla Giunta regionale.
2. la Giunta regionale, nel rilascio dell' autorizzazione preventiva, tiene conto delle necessità di razionalizzare e sviluppo del sistema commerciale in base alle previsioni del Piano regionale del commercio e valuta le richieste rispondenti ai criteri di cui all' articolo 6. La Giunta regionale, prima di rilasciare l' autorizzazione, acquisisce il parere della Commissione di cui all' articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.
3. La variante allo strumento urbanistico di inserimento della zona Hc deve specificatamente contenere:
a) la verifica di compatibilità ambientale e urbanistica della localizzazione della zona omogenea Hc rispetto all' area di gravitazione prevista dal Piano regionale del commercio con riferimento ai principali elementi del sistema insediativo. Tale verifica va espressa in forma di schema territoriale, su adeguata cartografia;
b) le modalità di dimensionamento e di localizzazione dell' Area rispetto alla struttura esistente o prevista degli insediamenti e delle infrastrutture di un adeguato intorno;
c) le modalità di organizzazione urbanistico - edilizia dell' Area e delle sue connessioni infrastrutturali.

4. I contenuti suddetti vanno definiti nel rispetto dei criteri individuati all' articolo 6.
5. Qualora, in base all' articolo 7, comma 2, l' individuazione della zona Hc ricada all' interno di zone commerciali, soggette al piano attuativo, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti e ne conservi le norme urbanistiche ed i parametri edilizi, le Amministrazioni comunali interessate possono, al momento della richiesta di autorizzazione preventiva di cui al comma 1, dimostrare, con allegati tecnici alla delibera del Consiglio comunale, la coerenza dell' individuazione azzonativa con i contenuti previsti ai commi 3 e 4 per la variante urbanistica.
6. La Giunta regionale rilascia l' autorizzazione preventiva di cui al comma 5, previo parere del Comitato tecnico regionale, Sezione I - Urbanistica, visti gli elaborati tecnici suddetti.
7. Nel caso di parere favorevole la variante avente per oggetto la modifica nominale di zona, non è soggetta ad approvazione del Presidente della Giunta regionale e segue le procedure previste dagli articoli 41 e 42, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.
Note:
5Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 9
 Parere urbanistico
1. Il nulla osta regionale, previsto dall' articolo 3, allorché si riferisca all' insediamento, all' ampliamento o al trasferimento di esercizi di grande dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a 1.500 mq deve essere preceduto dal parere della Direzione regionale della Pianificazione territoriale, da rilasciarsi nel termine di sessanta giorni, sulla base dei criteri di cui all' articolo 6.
2. Nel caso di cui il parere di cui al comma 1 non venga espresso nel termine previsto, si prescinde dal parere medesimo.
3. Il parere va espresso avuto riguardo al rispetto dei criteri per le scelte localizzative individuate all' articolo 6, ed in conformità alla legislazione e normativa vigente in materia urbanistica e commerciale.
4. Il parere non è richiesto per l' insediamento, l' ampliamento o il trasferimento di esercizi di grande dettaglio in zona Hc.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).
Art. 10
 Riqualificazione dei centri
con attività commerciali particolari
1. I piani commerciali comunali, devono armonizzarsi con le finalità e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
2. I piani perseguono l' obiettivo della riqualificazione di parti di città o di insediamenti urbani e del riequilibrio delle funzioni indotte dalla localizzazione, in zone esterne ai centri, della grande distribuzione.
3. A tal fine il piano commerciale può prevedere l' insediamento di esercizi commerciali che, per la loro qualità e specialità e per la pluralità delle imprese interessate, siano in grado di dare una connotazione caratteristica al centro urbano, rendendo punto di riferimento per quel particolare settore commerciale, rispetto all' area di gravitazione o a più vasti bacini d' utenza.
4. Tali localizzazioni di esercizi possono avvenire anche in deroga ai limiti di superficie previsti dai piani commerciali comunali.
Note:
2Il Regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, L.R. 8/1999 è stato approvato con DPReg 21/5/2003 n. 138 (in BUR 18/6/2003, n. 25).