LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4

Bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1990 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1990
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1990, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 10.408.713.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 13.158.713.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1990-1992 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 3.601.000.000.000, in termini di competenza, ed in lire 5.310.588.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1990.
3. È approvato in lire 6.351.000.000.000, in termini di competenza, ed in lire 8.245.588.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1990.
4. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1990, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 3.345.113.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1991, ed in lire 3.462.600.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1992.
6. È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1990-1992 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1990, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9000 e 9001 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 
1. Le autorizzazioni a stipulare contratti di mutuo - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - vengono così determinate per gli anni 1990, 1991 e 1992 per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 28 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell' anno 1990 e lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per interventi nel settore della salvaguardia dell' ambiente, con particolare riguardo alle opere acquedottistiche, alle opere igienico-sanitarie ed al recupero di aree degradate, e precisamente:
1) lire 5 miliardi nell' anno 1990 per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 e dall' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
2) lire 15 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per interventi di salvaguardia del Mare Adriatico tramite il completamento ed il potenziamento delle reti di fognature delle aree costiere;
3) lire 8 miliardi, suddivisi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per interventi per il recupero di aree degradate del territorio regionale;
b) fino all' importo di lire 20 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi nell' anno 1990 e lire 15 miliardi per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e di trasformazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;
c) fino all' importo di lire 130 miliardi, di cui lire 35 miliardi per ciascuno degli anno 1990 e 1991 e lire 60 miliardi nell' anno 1992, per interventi nel settore della viabilità, e precisamente:
1) lire 50 miliardi, suddivisi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
2) lire 35 miliardi, suddivisi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e lire 15 miliardi per l' anno 1992, per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria;
3) lire 45 miliardi per l' anno 1992 per il concorso finanziario per la realizzazione del Traforo di Monte Croce Carnico.

2. I mutui previsti al comma 1, da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, saranno stipulati ad un tasso iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo.
3. L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ), ovvero con istituti di credito fondiario operanti con provvista rinveniente da prestiti della BEI stessa, contratti di mutuo negli anni 1990 e 1991, fino all' ammontare complessivo di lire 10.400 milioni, di cui lire 7.600 milioni nell' anno 1990 e 2.800 milioni nell' anno 1991, per il finanziamento delle opere, di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, previste dal Programma Integrato Mediterraneo.
4. I mutui previsti al comma 3, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni quindici, saranno stipulati in lire italiane o in ECU (european currency unit) o in qualsiasi valuta estera, ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto e mezzo.
5. per il pagamento e la garanzia dei mutui di cui ai commi 1 e 3, si applicano le disposizioni dell' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, come interpretato dall' articolo 69 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19.
6. Le rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi 1 e 3 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Art. 12
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1990, ai sensi dell' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, mutui per l' importo complessivo di lire 196.380 milioni per l' esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
Art. 13
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1990.