1. Le autorizzazioni a stipulare contratti di mutuo - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - vengono così determinate per gli anni 1990, 1991 e 1992 per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 28 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell' anno 1990 e lire 9 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per interventi nel settore della salvaguardia dell' ambiente, con particolare riguardo alle opere acquedottistiche, alle opere igienico-sanitarie ed al recupero di aree degradate, e precisamente:
1) lire 5 miliardi nell' anno 1990 per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60 e dall' articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
2) lire 15 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per interventi di salvaguardia del Mare Adriatico tramite il completamento ed il potenziamento delle reti di fognature delle aree costiere;
3) lire 8 miliardi, suddivisi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per interventi per il recupero di aree degradate del territorio regionale;
b) fino all' importo di lire 20 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5 miliardi nell' anno 1990 e lire 15 miliardi per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e di trasformazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;
c) fino all' importo di lire 130 miliardi, di cui lire 35 miliardi per ciascuno degli anno 1990 e 1991 e lire 60 miliardi nell' anno 1992, per interventi nel settore della viabilità, e precisamente:
1) lire 50 miliardi, suddivisi in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
2) lire 35 miliardi, suddivisi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e lire 15 miliardi per l' anno 1992, per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria;
3) lire 45 miliardi per l' anno 1992 per il concorso finanziario per la realizzazione del Traforo di Monte Croce Carnico.
3. L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ), ovvero con istituti di credito fondiario operanti con provvista rinveniente da prestiti della BEI stessa, contratti di mutuo negli anni 1990 e 1991, fino all' ammontare complessivo di lire 10.400 milioni, di cui lire 7.600 milioni nell' anno 1990 e 2.800 milioni nell' anno 1991, per il finanziamento delle opere, di sistemazione idraulica e di difesa delle valli da pesca nella laguna di Marano e Grado, di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, previste dal Programma Integrato Mediterraneo.