LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1990, n. 2

Proroga delle attribuzioni straordinarie del Presidente della Giunta regionale in materia di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
1. Il termine del 31 dicembre 1981 indicato dall' articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall' art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, termine da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 1989, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1992.
Art. 2
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1990.