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Indice:
L.R. n. 37/1990
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Leggi regionali
Legge regionale
27 agosto 1990
, n.
37
Determinazione delle funzioni dei Servizi dell' Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/08/1990, N. 104
Data di entrata in vigore:
12/09/1990
Materia:
120.02
-
Amministrazione regionale
450.02
-
Pesca - Acquacoltura
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
L'
articolo 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
è sostituito dal seguente:
<< Art. 227
1.
L' Ente tutela pesca si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi assicurando il loro regolare funzionamento;
b) l' attività di segreteria e assistenza degli organi istituzionali dell' Ente;
c) gli affari generali di interesse dell' Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi. >>.
Art. 2
1.
Dopo l'
articolo 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 bis
1.
La Direzione dell' Ente tutela pesca si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio dell' ittica e della vigilanza;
b) Servizio degli affari amministrativi e contabili. >>.
Art. 3
1.
Dopo l'
articolo 227 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
, viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 ter
1.
Il Servizio dell' ittica e della vigilanza:
a) coordina l' attività di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso;
b) predispone gli atti per l' approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica;
c) predispone gli atti per l' approvazione del calendario annuale di pesca;
d) cura la gestione degli allevamenti ittici dell' Ente;
e) coordina gli interventi sui corsi d' acqua per lavori e asciutte;
f) cura, per quanto di competenza dell' Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici. >>.
Art. 4
1.
Dopo l'
articolo 227 ter della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 quater
1.
Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto;
b) tratta gli affari di economato e del personale;
c) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle colture, e i rapporti con i recapiti e società dei pescatori che collaborano in tali attività;
d) attende alla tenuta del Registro dei pescatori;
e) tratta ogni altra questione amministrativa e contabile di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico. >>.
Art. 5
1.
L' organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7
e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di due unità nella qualifica di Dirigente.
Art. 6
1.
L'
articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43
è abrogato.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative