1. Le autorizzazioni a stipulare contratti di mutuo già disposte dall'
articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4 - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - vengono ridotte e rideterminate per gli anni 1989 e 1990 per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 62 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell' anno 1989 e lire 47 miliardi nell' anno 1990, per interventi nel settore della viabilità, e precisamente:
1) lire 37 miliardi nell' anno 1990 per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
2) lire 5 miliardi nell' anno 1989 per la realizzazione degli interventi nel settore della viabilità locale previsti dagli articoli 11, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22;
3) lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1989 e 1990 per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria;
b) fino all' importo massimo di lire 10 miliardi nell' anno 1989 per gli interventi destinati ad opere ed impianti portuali, previsti dagli articoli 17 e 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
c) fino all' importo massimo di lire 23 miliardi nell' anno 1989 per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale e precisamente:
1) lire 5 miliardi per le opere acquedottistiche nella destra Tagliamento previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60;
2) lire 3 miliardi per le opere acquedottistiche nel Basso Friuli previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
3) lire 5 miliardi per gli impianti di smaltimento rifiuti previsti dall' articolo 31, commi 1, 2 e 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30;
4) lire 10 miliardi per gli interventi relativi alla distribuzione del gas metano previsti dagli articoli 3, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60;
d) fino all' importo di lire 10 miliardi nell' anno 1989 per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24.