LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1989, n. 3

Bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1989 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1989, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 10.116.588.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 12.928.588.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1989 - 1991 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 3.431.164.000.000, in termini di competenza, ed in lire 5.130.503.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1989.
3. È approvato in lire 6.243.164.000.000, in termini di competenza, ed in lire 7.992.503.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1989.
4. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1989, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 3.351.248.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1990, ed in lire 3.334.176.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1991.
6. È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1989-1991 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1989, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9000 e 9001 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 
1. Le autorizzazioni a stipulare contratti di mutuo già disposte dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4 - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - vengono ridotte e rideterminate per gli anni 1989 e 1990 per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 62 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell' anno 1989 e lire 47 miliardi nell' anno 1990, per interventi nel settore della viabilità, e precisamente:
1) lire 37 miliardi nell' anno 1990 per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
2) lire 5 miliardi nell' anno 1989 per la realizzazione degli interventi nel settore della viabilità locale previsti dagli articoli 11, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22;
3) lire 10 miliardi in ciascuno degli anni 1989 e 1990 per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria;
b) fino all' importo massimo di lire 10 miliardi nell' anno 1989 per gli interventi destinati ad opere ed impianti portuali, previsti dagli articoli 17 e 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
c) fino all' importo massimo di lire 23 miliardi nell' anno 1989 per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale e precisamente:
1) lire 5 miliardi per le opere acquedottistiche nella destra Tagliamento previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60;
2) lire 3 miliardi per le opere acquedottistiche nel Basso Friuli previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
3) lire 5 miliardi per gli impianti di smaltimento rifiuti previsti dall' articolo 31, commi 1, 2 e 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30;
4) lire 10 miliardi per gli interventi relativi alla distribuzione del gas metano previsti dagli articoli 3, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60;
d) fino all' importo di lire 10 miliardi nell' anno 1989 per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata altresì - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a stipulare contratti di mutuo, nel triennio 1989-1991, per la somma complessiva di lire 5 miliardi nell' anno 1990 per la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere di cui al numero 1 della precedente lettera c).
3. I mutui di cui ai precedenti commi, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno stipulati ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo.
4. Per il pagamento e la garanzia dei mutui di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, come interpretato dall' articolo 69 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19.
5. Le rate di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Art. 12
 
1. Viene confermata per l' anno 1989 l' autorizzazione a stipulare ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, apposito mutuo di lire 148.436.228.000 per la parziale copertura delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite.
Art. 13
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1989.