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Indice:
L.R. n. 19/1989
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Leggi regionali
Legge regionale
17 agosto 1989
, n.
19
Modifiche dell' esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali ed ulteriori disposizioni in materia di sanità.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 18/08/1989, N. 089
Data di entrata in vigore:
02/09/1989
Materia:
320.05
-
Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
È soppresso il
secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17
.
Art. 2
1.
L'
articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17
, è così sostituito:
<< Art. 2
Sono sottoposti al controllo di merito, oltre a quello di legittimità, i seguenti atti delle Unità sanitarie locali:
a) il bilancio annuale e pluriennale di previsione, le variazioni e l' assestamento del bilancio ed il rendiconto generale;
b) gli atti a contenuto programmatorio, che non siano meramente propositivi od esecutivi di provvedimenti dell' Amministrazione regionale;
c) i regolamenti anche interni.
Gli atti considerati dal presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della Direzione regionale della sanità. >>.
Art. 3
1.
Dopo l'
articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17
, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 bis
Sono soggetti al previo parere della Direzione regionale della sanità, con riguardo alle disposizioni e alle indicazioni in materia di pianificazione sanitaria ed alle norme sulle costruzioni ospedaliere, i progetti delle opere ospedaliere di cui all'
articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46
.
Per la formulazione del parere sui progetti di cui al primo comma la Direzione regionale della sanità è autorizzata a consultare uno o più esperti esterni da individuare da un elenco approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed annualmente aggiornato.
Il compenso agli esperti è liquidato secondo la tariffa professionale. >>.
Art. 4
1.
Dopo l'
articolo 2 bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17
, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 2 ter
Per l' acquisizione dei pareri di cui agli articoli 2 e 2 bis trova applicazione l'
articolo 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48
. >>.
Art. 5
1.
L'
articolo 33 della legge regionale 15 maggio 1985, n. 21
, è così sostituito:
<< Art. 33
Le Unità sanitarie locali possono stipulare contratti di locazione finanziaria necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale che la rilascia allorquando ne sia dimostrata la necessità e la convenienza, in termini di efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie. >>.
Art. 6
1.
Dopo il
primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 16 luglio 1986, n. 29
, viene aggiunto il seguente comma:
<< Al fine di garantire il diritto all' informazione, previsto dagli articoli 24 e 25 della
legge 27 dicembre 1985, n. 816
e dell' articolo 38, comma 4, del
DPR 20 maggio 1987, n. 270
, gli ordini del giorno delle sedute del Comitato di gestione e delle Assemblee delle Unità sanitarie locali sono pubblicati sull' Albo di ciascun ente. >>.
Art. 7
1.
In materia di pubblicazione degli atti ed invio alla Commissione regionale di cui all'
articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17
, si applicano alle Unità sanitarie locali le disposizioni di cui all'
articolo 23 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48
.
Art. 8
1.
Ai componenti delle Commissioni selezionatrici degli allievi da ammettere alle scuole e corsi di formazione professionale per il personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione, istituiti presso le Unità sanitarie locali è attribuito il compenso lordo di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24
.
2.
Ai medesimi componenti si applicano anche le disposizioni di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 e quelle dell'
articolo 3 della legge regionale 28 agosto 1987, n. 24
.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative