LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 marzo 1988, n. 9

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 24 dicembre 1982, n. 90, 20 dicembre 1982, n. 88, 15 giugno 1984, n. 20, 15 giugno 1984, n. 21, 10 gennaio 1987, n. 2, concernenti il turismo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/03/1988
Materia:
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

TITOLO I
 ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1982,
N. 90, << DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
E TURISMO >>
Art. 1
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< La Direzione regionale del commercio e del turismo può inoltre chiedere, alla competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura notizie finalizzate all' accertamento della potenzialità economica del richiedente. >>.

Art. 2
 
1.
Il settimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< La Giunta regionale, sentito il parere dell' Associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale, determina il numero massimo di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali da autorizzare nel triennio, tenendo conto delle variazioni del movimento turistico, della ricettività turistico - alberghiera, del numero e della tipologia delle agenzie di viaggio e turismo già operanti, nonché dell' interesse turistico regionale. >>.

Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 3 bis
 
L' imprenditore è tenuto a produrre tutta la documentazione prevista per il rilascio dell' autorizzazione entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell' avvenuto accoglimento della domanda. >>.

Art. 4
 
1.
Il terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< Le filiali, sia a carattere stagionale che annuale, ubicate nel territorio del comune dove è situata la sede dell' agenzia, non sono soggette al pagamento della cauzione di cui al primo comma del presente articolo. Le filiali a carattere stagionale non sono, altresì, soggette al pagamento della cauzione qualora la sede dell' agenzia si trovi nell' ambito della regione. >>.

Art. 5
 
1.
Il sesto comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< Il possesso dei requisiti professionali di cui al punto 2 del secondo comma del presente articolo è dimostrato mediante il superamento di un esame di idoneità, scritto ed orale, sostenuto di fronte ad apposita commissione regionale; ai fini dell' ammissione all' esame è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore. >>.

Art. 6
 
1. La lettera << b >> del settimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente lettera:
<< b) un docente di tecnica turistica; >>.

Art. 7
 
1. La lettera << c >> del settimo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente lettera:
<< c) un rappresentante dell' Associazione di categoria degli agenti di viaggio maggiormente rappresentativa a livello regionale; >>.

Art. 8
 
1. All' ottavo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << funzionario in servizio presso la Direzione regionale del commercio e del turismo >> sono sostituite dalle parole << dipendente della Direzione regionale del commercio e del turismo con qualifica funzionale - retributiva non inferiore al sesto livello. >>.
Art. 9
 
1. Al primo ed al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola << sette >> è sostituita dalla parola << quindici >>.
Art. 10
 
1.
L' articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente articolo:
<< Art. 9
 
Le agenzie di viaggio e turismo trasmettono alla Direzione regionale del commercio e del turismo la bozza dei programmi di cui al precedente articolo 8, per la verifica della conformità di questi alle disposizioni della presente legge. >>.

Art. 11
 
1.
Il quarto comma dell' articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< Le bozze dei programmi di viaggio predisposte dalle associazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviate alla Direzione regionale del commercio e del turismo per la verifica di cui all' articolo 9 della presente legge e devono altresì contenere gli elementi di cui all' articolo 8 della legge medesima, nonché la dicitura che trattasi di iniziative riservate esclusivamente agli associati. >>.

Art. 12
 
1.
Dopo il sesto comma dell' articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
<< Qualora le associazioni di cui al precedente comma pubblicizzino l' effettuazione di viaggi, devono comunque indicare l' agenzia di viaggio e turismo organizzatrice, nonché specificare che i viaggi stessi sono riservati esclusivamente ai propri associati. >>.

Art. 13
 
1. Al settimo comma dell' articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << comma precedente >> sono sostituite dalle parole << precedente sesto comma >>.
Art. 14
 
1. Al secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola << comporta >> sono aggiunte le parole << la diffida e, in caso di recidiva, >>.
Art. 15
 
1. Il quarto comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
Art. 16
 
1.
Il quinto comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente comma:
<< L' infrazione delle disposizioni di cui al settimo comma del precedente articolo 11 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000. L' infrazione delle disposizioni di cui ai rimanenti commi dell' articolo 11 nonché delle disposizioni di cui all' articolo 12 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. >>.

Art. 17
 
1.
Dopo il quinto comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
<< L' inosservanza dell' obbligo di cui al quinto comma del precedente articolo 5 comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 15.000.000 e, in caso di recidiva, la cancellazione dell' interessato dall' albo professionale di cui al dodicesimo comma del medesimo articolo.
Nei casi di cui al precedente comma, si applica la medesima sanzione nei confronti del titolare dell' agenzia o della filiale interessata e, in caso di recidiva, il Direttore regionale del commercio e del turismo provvede alla revoca dell' autorizzazione. >>

Art. 18
 
1.
Il sesto ed il settimo comma dell' articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente comma:
<< L' inosservanza del disposto di cui al primo e al secondo comma dell' articolo 6 comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000. La decorrenza del termine di proroga concesso ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 senza che l' agenzia sia riaperta, determina altresì la decadenza dell' autorizzazione. >>.

NORME TRANSITORIE
 
Art. 19
 
1. Coloro che hanno ottenuto l' autorizzazione di cui al primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90, ai sensi della norma transitoria del terzo comma dell' articolo 16 della legge medesima, così come modificata con legge regionale 13 giugno 1983, n. 50, e sono stati inseriti - anche in deroga al numero massimo di cui al settimo comma dell' articolo 3 della predetta legge regionale n. 90 - nell' elenco delle agenzie di viaggio e turismo di cui all' articolo 7 della legge stessa, devono adeguarsi - entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - a tutte le disposizioni previste dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 20
 
1. Le persone che, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di alcuni dei requisiti di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1982, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - di essere ammessi a sostenere l' esame accertante i soli requisiti mancanti, con le forme e le modalità previste per le sessioni d' esame precedenti all' entrata in vigore della legge medesima.
TITOLO II
 ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE LEGGI REGIONALI 20 DICEMBRE 1982, N. 88,
15 GIUGNO 1984, N. 20, 15 GIUGNO 1984, N. 21,
10 GENNAIO 1987, N. 2
CAPO I
 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
20 dicembre 1982, n. 88, << Disciplina delle attività di
guida turistica e di accompagnatore turistico >>
Art. 21
 
1.
Dopo l' articolo 7 bis della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 7 ter
 
La qualifica di accompagnatore turistico conseguita presso altra regione italiana ovvero qualifica equivalente conseguita presso Stati membri della Comunità economica europea, costituisce titolo valido per l' iscrizione all' albo regionale di cui al primo comma dell' articolo 7 della presente legge.
Costituisce, altresì, titolo valido per l' iscrizione all' albo di cui al precedente comma, per i soli cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, l' iscrizione all' albo dell' International Association of Tours Managers ( IATM ), con sede a Londra, riconosciuta dalla Comunità medesima. >>.

Art. 22
 
1. Gli articoli 8, 9 e 10 e il quarto comma dell' articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.
CAPO II
 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
15 giugno 1984, n. 20, << Disciplina e organizzazione dell'
insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella regione
Friuli - Venezia Giulia >>
Art. 23
 
1.
Il primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di aggiornamento, che verranno organizzati periodicamente con le modalità di cui al precedente articolo 4. >>.

Art. 25
 
1.
Il primo comma dell' articolo 17 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente comma:
<< La qualifica di maestro di sci conseguita presso altra regione italiana ovvero presso Stati membri della Comunità economica europea costituisce titolo valido per l' iscrizione agli elenchi di cui all' articolo 6 della presente legge, purché l' interessato svolga continuativamente l' attività professionale nel Friuli - Venezia Giulia. >>.

CAPO III
 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
15 giugno 1984, n. 21, << Disciplina dell' esercizio della
professione di guida alpina e di aspirante guida alpina >>
Art. 26
 
1. Il terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, e l' articolo 9 della legge regionale medesima, sono abrogati.
CAPO IV
 Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale
10 gennaio 1987, n. 2, << Disciplina delle attività professionali
di guida naturalistica ed interprete turistico.
Attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di
attività professionali turistiche. Ulteriori modificazioni ed
integrazioni alle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 88,
15 giugno 1984, n. 20 e 15 giugno 1984, n. 21 >>
Art. 27
 
1. Al primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, le parole << al primo comma dell' articolo 3 della presente legge >> sono sostituite dalle parole << alle lettere a), b) e c) del primo comma dell' articolo 3 della presente legge. >>.
Art. 28
 
1. Gli articoli 8, 15 e 33 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, sono abrogati.
Art. 29
 
1.
Dopo l' articolo 32 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 32 bis
 
Chiunque eserciti una professione turistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, regolarmente rinnovata per l' anno in corso, è soggetto all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
Le imprese o gli enti che facciano svolgere attività professionali turistiche a persone sprovviste della prescritta autorizzazione, sono soggetti all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
La presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti per il rinnovo dell' autorizzazione all' esercizio di una professione turistica, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000; in caso di duplice recidiva, l' autorizzazione viene revocata.
È fatto divieto, ai titolari di autorizzazioni all' esercizio di attività professionali turistiche, di svolgere - nei confronti delle persone cui prestano il proprio servizio - attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione; la mancata osservanza di tale divieto comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva, l' autorizzazione viene revocata.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, ove previsti, comporta la decadenza dell' autorizzazione, fatta salva la concessione di proroghe, per gravi e comprovati motivi.
L' applicazione - da parte dei titolari di autorizzazioni regionali all' esercizio di professioni turistiche - di tariffe professionali diverse da quelle determinate dalla competente commissione regionale ed approvate ai sensi della normativa regionale vigente, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
In caso di rinuncia all' autorizzazione all' esercizio di una professione turistica, l' interessato è tenuto a comunicarlo, per iscritto, al Comune competente, entro il 31 dicembre dell' anno in corso, restituendo altresì, al Comune medesimo, la tessera personale di riconoscimento rilasciatagli all' atto dell' autorizzazione.
In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca dell' autorizzazione.
In caso di inattività professionale dei titolari di autorizzazioni di cui alla legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo superiore a 12 mesi, non giustificata da comprovati motivi, l' autorizzazione viene revocata.
Il pagamento con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero il mancato pagamento della tassa di concessione regionale di cui al secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di duplice recidiva, l' autorizzazione viene revocata.
La mancata presentazione, da parte dei titolari dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività di guida alpina e di aspirante guida alpina, del certificato medico di cui al secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, comporta la decadenza dell' autorizzazione.
La parziale o mancata stipula delle garanzie assicurative di cui all' articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000. >>.