<< Art. 32 bis
Chiunque eserciti una professione turistica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, regolarmente rinnovata per l' anno in corso, è soggetto all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
Le imprese o gli enti che facciano svolgere attività professionali turistiche a persone sprovviste della prescritta autorizzazione, sono soggetti all' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
La presentazione con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti prescritti per il rinnovo dell' autorizzazione all' esercizio di una professione turistica, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000; in caso di duplice recidiva, l' autorizzazione viene revocata.
È fatto divieto, ai titolari di autorizzazioni all' esercizio di attività professionali turistiche, di svolgere - nei confronti delle persone cui prestano il proprio servizio - attività commerciali o di intermediazione o comunque non conformi alla professione; la mancata osservanza di tale divieto comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva, l' autorizzazione viene revocata.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, ove previsti, comporta la decadenza dell' autorizzazione, fatta salva la concessione di proroghe, per gravi e comprovati motivi.
L' applicazione - da parte dei titolari di autorizzazioni regionali all' esercizio di professioni turistiche - di tariffe professionali diverse da quelle determinate dalla competente commissione regionale ed approvate ai sensi della normativa regionale vigente, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000; in caso di recidiva, la sanzione viene raddoppiata.
In caso di rinuncia all' autorizzazione all' esercizio di una professione turistica, l' interessato è tenuto a comunicarlo, per iscritto, al Comune competente, entro il 31 dicembre dell' anno in corso, restituendo altresì, al Comune medesimo, la tessera personale di riconoscimento rilasciatagli all' atto dell' autorizzazione.
In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e la revoca dell' autorizzazione.
In caso di inattività professionale dei titolari di autorizzazioni di cui alla
legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo superiore a 12 mesi, non giustificata da comprovati motivi, l' autorizzazione viene revocata.
Il pagamento con un ritardo superiore a 15 giorni rispetto al termine fissato ovvero il mancato pagamento della tassa di concessione regionale di cui al
secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000; in caso di duplice recidiva, l' autorizzazione viene revocata.