Art. 2
1. È approvato in lire 9.504.717.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 12.321.717.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1988-1990 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 3.354.095.000.000, in termini di competenza, ed in lire 4.472.600.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1988.
3. È approvato in lire 6.171.095.000.000, in termini di competenza, ed in lire 7.434.600.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1988.
4. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1988, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 3.078.003.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1989, ed in lire 3.072.619.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1990.
6. È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1988-1990 (tabella B).
Art. 11
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'
articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall'
articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - a stipulare contratti di mutuo nel triennio 1988-1990, per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 60 miliardi così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 50 miliardi nell' anno 1990, per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
b) fino all' importo massimo di lire 50 miliardi nell' anno 1988, per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale relative ad acquedotti e fognature, ad interventi di difesa del suolo e di tutela dell' ambiente, e precisamente per gli interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, così come specificato con l' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27; per le opere previste dall' articolo 2 della medesima legge regionale n. 27/1986; per gli interventi previsti dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39; per gli interventi previsti dall'articolo 1 (n. 3 del comma 2 e del comma 3) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, così come specificato con l' articolo 14 della già citata legge regionale n. 39/1986, ed infine per le opere previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, così come specificato con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
c) fino all' importo massimo di lire 40 miliardi, così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 30 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24.
3. Ad integrazione di quanto disposto dai precedenti commi, l' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'
articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a stipulare contratti di mutuo, nel triennio 1988-1990, per la somma complessiva di lire 90 miliardi per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 32 miliardi, così suddivisi:
- lire 12 miliardi nell' anno 1988;
- lire 20 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione di opere di viabilità e di opere ed impianti portuali, e precisamente per gli interventi previsti dagli articoli 11, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, e dagli articoli 17 e 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
b) fino all' importo massimo di lire 58 miliardi, così suddivisi:
- 25 miliardi nell' anno 1988;
- 33 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale relative ad acquedotti, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e reti ed impianti per l' adduzione e la distribuzione di gas metano, e ad interventi di tutela dell' ambiente, e precisamente per gli interventi previsti dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60; per gli interventi previsti dall' articolo 1 (comma 2, nn. 1 e 2 - come modificati ed integrati dall' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e comma 4) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11; per le opere previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60; per gli interventi previsti dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed infine per le opere previste dall' articolo 7, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 ( DL n. 445 - legge finanziaria 1988).
4. Ad integrazione del comma 3 l' Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a stipulare contratti di mutuo nel triennio 1988-1990, per un importo complessivo di lire 35 miliardi così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 10 miliardi nell' anno 1989;
- lire 15 miliardi nell' anno 1990, per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria.
5. I mutui di cui ai precedenti commi, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno stipulati ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo.
7. Le rate di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.