LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 4

Bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1988 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1988
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1988, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 9.504.717.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 12.321.717.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1988-1990 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 3.354.095.000.000, in termini di competenza, ed in lire 4.472.600.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1988.
3. È approvato in lire 6.171.095.000.000, in termini di competenza, ed in lire 7.434.600.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1988.
4. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1988, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 3.078.003.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1989, ed in lire 3.072.619.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1990.
6. È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1988-1990 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1988, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9400 e 9401 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 
1. A parziale modifica di quanto disposto dall' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, - a stipulare contratti di mutuo nel triennio 1988-1990, per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 60 miliardi così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 50 miliardi nell' anno 1990, per l' esecuzione delle opere relative a strade ed autostrade, previste dall' articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, così come specificato con l' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27;
b) fino all' importo massimo di lire 50 miliardi nell' anno 1988, per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale relative ad acquedotti e fognature, ad interventi di difesa del suolo e di tutela dell' ambiente, e precisamente per gli interventi previsti dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 27, così come specificato con l' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27; per le opere previste dall' articolo 2 della medesima legge regionale n. 27/1986; per gli interventi previsti dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39; per gli interventi previsti dall'articolo 1 (n. 3 del comma 2 e del comma 3) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, così come specificato con l' articolo 14 della già citata legge regionale n. 39/1986, ed infine per le opere previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, così come specificato con l' articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34;
c) fino all' importo massimo di lire 40 miliardi, così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 30 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione - in conformità al Piano Sanitario Regionale - delle opere di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24.

2. Resta confermata l' autorizzazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, relativa alla stipulazione nell' anno 1988 di un ulteriore mutuo di lire 10 miliardi per l' esecuzione di opere di viabilità d' interesse regionale.
3. Ad integrazione di quanto disposto dai precedenti commi, l' Amministrazione regionale è autorizzata - ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - a stipulare contratti di mutuo, nel triennio 1988-1990, per la somma complessiva di lire 90 miliardi per le finalità e negli importi di seguito specificati:
a) fino all' importo massimo di lire 32 miliardi, così suddivisi:
- lire 12 miliardi nell' anno 1988;
- lire 20 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione di opere di viabilità e di opere ed impianti portuali, e precisamente per gli interventi previsti dagli articoli 11, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, e dagli articoli 17 e 40, comma 4, lettera a), della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;
b) fino all' importo massimo di lire 58 miliardi, così suddivisi:
- 25 miliardi nell' anno 1988;
- 33 miliardi nell' anno 1989, per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale relative ad acquedotti, impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e reti ed impianti per l' adduzione e la distribuzione di gas metano, e ad interventi di tutela dell' ambiente, e precisamente per gli interventi previsti dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60; per gli interventi previsti dall' articolo 1 (comma 2, nn. 1 e 2 - come modificati ed integrati dall' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 - e comma 4) della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11; per le opere previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60; per gli interventi previsti dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed infine per le opere previste dall' articolo 7, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 ( DL n. 445 - legge finanziaria 1988).

4. Ad integrazione del comma 3 l' Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a stipulare contratti di mutuo nel triennio 1988-1990, per un importo complessivo di lire 35 miliardi così suddivisi:
- lire 10 miliardi nell' anno 1988;
- lire 10 miliardi nell' anno 1989;
- lire 15 miliardi nell' anno 1990, per il conferimento di un contributo straordinario in conto capitale alla Società Autovie Venete SpA a titolo di concorso finanziario per il completamento dell' autostrada << A 28 >> nel tratto Pordenone - Conegliano e dei relativi raccordi con la viabilità ordinaria.

5. I mutui di cui ai precedenti commi, da estinguersi in un periodo non superiore a quindici anni, saranno stipulati ad un tasso annuo iniziale, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo.
6. Per il pagamento e la garanzia dei mutui di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, come interpretato dall' articolo 69 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19.
7. Le rate di ammortamento dei mutui di cui ai precedenti commi faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
Art. 12
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1988, ai sensi dell' articolo 3, comma 6, del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, apposito mutuo di lire 63.330 milioni per la parziale copertura delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite.
Art. 13
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1988.