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Indice:
L.R. n. 21/1988
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
20 aprile 1988
, n.
21
Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la << Disciplina per l' autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato >>.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 21/04/1988, N. 049
Data di entrata in vigore:
06/05/1988
Materia:
320.01
-
Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
Il
primo comma dell' art. 9 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49
, è sostituito dal seguente:
<< Le strutture sanitarie ambulatoriali private di cui all' art. 5 devono essere dirette da un medico chirurgo o, per i laboratori di analisi di cui all' art. 12 limitatamente a quanto di rispettiva competenza, da un laureato in scienze biologiche o da un chimico o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale. >>.
Art. 2
Il
quinto comma dell' art. 12 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49
, è sostituito dal seguente:
<< A ciascuna sezione specializzata aggregata deve essere preposto un laureato in medicina e chirurgia, o in scienze biologiche, o in chimica o in farmacia. >>.
Art. 3
Il
secondo comma dell' art. 17 della legge regionale 13 agosto 1981, n. 49
, è sostituito dal seguente:
<< Qualora il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche o in chimica o in farmacia dovrà essere assicurata la presenza giornaliera di durata proporzionale alle prestazioni richieste, di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici. >>.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative